Nello svolgimento dei test di ammissione durante le procedure di ammissione ai corsi di laurea, nei casi di esclusione dalla prova disposta per “mera irregolarità formale” in vicende inerenti alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica, come da analoghi precedenti, “non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito della prova di ammissione al corso di laurea cui trattasi”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 luglio 2018, n. 7538
Test di ammissione ai corsi di laurea-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica-cessata materia del contendere
N. 07538/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15489/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15489 del 2016, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Feroci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#] in Roma, via Cardinal De [#OMISSIS#], 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Pierabella, Ionela Severi, [#OMISSIS#] Testa non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 947 del 27.09.2016 con il quale è stato predisposto l’annullamento della prova d’esame sostenuta dalla ricorrente per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2016/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università Politecnica delle Marche;
Vista la memoria depositata il 2.7.2018 dell’Università Politecnica delle Marche;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. Ruza in sostituzione dell’Avv. C. Feroci per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di annullamento della prova di ammissione al corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2016/2017.
Malgrado la valutazione positiva delle prove da parte del Cineca, la Commissione successivamente rilevava che la scheda anagrafica, seppure riportante i dati identificativi della candidata (cognome, il luogo e la data di nascita), risultava priva della sottoscrizione attestante la veridicità delle informazioni fornite.
Il MIUR e l’Università Politecnica delle Marche si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 430 del 27.1.2017 è stata disposta l’ammissione di parte ricorrente ai corsi di laurea in oggetto seguendo l’ordine della graduatoria.
Con ordinanza n. 430 del 5.7.2017 e n. 8550 del 7.2.2018 è stata disposta la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami, incombente che risulta eseguito come si evince dalle note depositate dall’interessata il 23.3.2018.
Nell’odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con memoria depositata il 2.7.2018 l’Università Politecnica delle Marche ha comunicato che, con Decreto Rettorale N. 678 del 2.07.2018 l’Ateneo ha sciolto la riserva posta all’immatricolazione della ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], iscrivendola in via definitiva al Corso di laurea in Infermieristica sede di Fermo per l’a.a. 2016/2017, aderendo al consolidato orientamento del giudice amministrativo che nei casi di esclusione dalla prova disposta per “mera irregolarità formale” in vicende inerenti alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica, ha più volte evidenziato che “non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito della prova di ammissione al corso di laurea cui trattasi”.
Sulla base di tale premessa, la pretesa della deducente risulta completamente soddisfatta dalla suddetta Università; pertanto, non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 6/07/2018