La legittimazione all’azione nel processo amministrativo si fonda sulla titolarità dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e che si assume leso, sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione; pertanto condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale e l’interesse a ricorrere, spettando, nel giudizio impugnatorio, la prima a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l’ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo; mentre l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, e postula, quindi, che l’atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 01/06/2018, n. 3321).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 novembre 2018, n. 10676
Professori universitari-Punti organico-Carenza legittimazione-Inammissibilità ricorso
N. 10676/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04173/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4173 del 2014, proposto da:
Pietropaoli [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] Scoca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Franco [#OMISSIS#] Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55, come da procura in atti;
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata con quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
provvedimento del 28.01.14 nella parte in cui è stato disposto il trasferimento delle risorse economiche (pari a 0,7 punti organico) relative al reclutamento di un professore di seconda fascia dal dipartimento di scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche del dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. Senatore in sostituzione dell’Avv. G. F. Scoca ed il Procuratore dello Stato M. D'[#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame il prof. [#OMISSIS#] Pietropaoli dichiara di agire in qualità di “decano” del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche dell’Università “La Sapienza” di Roma, e in tale veste impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe, relativi al trasferimento della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dal Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche al Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche anziché a quello di appartenenza del ricorrente, malgrado la controinteressata fosse stata vincitrice di una procedura bandita nel 2012 per 74 posti di professore di seconda fascia e avesse chiesto la chiamata presso il Dipartimento cui afferisce il prof. Pietropaoli.
2. – Con un unico motivo di ricorso, dunque, quest’ultimo sostiene l’illegittimità del trasferimento di cui si è giovata la professoressa [#OMISSIS#] per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma II della legge 2402010 e dell’art. 11 dello Statuto di Ateneo, nonché degli articoli 2, 4 e 5 del Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente, di cui al D.R. n. 11072011, affermando che la mancata pertinenza della docente in questione –Anestesiologa- con il Dipartimento cui gli Organi dell’Ateneo interpellati e il Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche avrebbe dovuto indurre i medesimi a negare il trasferimento in questione, avvenuto malgrado il parere contrario (peraltro espresso, a dire del ricorrente, in una “riunione informale”) del Consiglio di detto Dipartimento.
3. – L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione al ricorso (per assenza di una conforme qualifica) e di interesse all’impugnazione (per intervenuta collocazione in quiescenza per limiti di età) in capo al prof. Pietropaoli, nonché l’infondatezza delle censure avversarie.
Non si è costituita la controinteressata professoressa [#OMISSIS#].
Il ricorrente, con memoria di replica, ha affermato la sussistenza della propria legittimazione attiva, poichè l’art. 4 del Regolamento interno del Dipartimento prevede la possibilità per il Direttore di esercitare la c.d. “delega di firma” e che, sempre all’art. 4, è espressamente prevista la figura del “Decano” quale soggetto titolare di una pluralità di prerogative a tutela del Dipartimento; che, inoltre, la decisione del Direttore del Dipartimento di concedere il nulla osta al trasferimento della professoressa [#OMISSIS#] presso altro Dipartimento sarebbe avvenuta “senza il dovuto coinvolgimento (cioè la convocazione e deliberazione) del Consiglio di cui faceva ancora parte il Prof. Pietropaoli…”. E la vicenda relativa all’assunzione in servizio della Prof.ssa [#OMISSIS#] avrebbe arrecato un pregiudizio al Dipartimento e ai carichi di lavoro interni, con riferimento all’attività clinico-assistenziale condotta in favore del Policlinico Umberto I.
Quanto all’interesse ad agire, esso permarrebbe anche dopo la collocazione a riposo del ricorrente, il quale vanterebbe il diritto al risarcimento dei danni occorsigli a causa della vicenda oggetto di impugnazione.
4. – In occasione della pubblica udienza del 17 ottobre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Il ricorso è inammissibile.
E’ infatti carente, nella specie, la legittimazione al ricorso in capo al prof. Pietropaoli, che, sebbene riconosciuto “Decano” del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche, non risulta titolare della qualità che, secondo lo Statuto, conferisce la capacità di stare in giudizio a tutela degli interessi di tale struttura.
Come noto, la legittimazione all’azione nel processo amministrativo si fonda sulla titolarità dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e che si assume leso, sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione; pertanto condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale e l’interesse a ricorrere, spettando, nel giudizio impugnatorio, la prima a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l’ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo; mentre l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, e postula, quindi, che l’atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 01/06/2018, n. 3321).
Lo Statuto di Ateneo –prodotto in giudizio dalla difesa della resistente- individua, all’art. 11, gli Organi di cui il Dipartimento si compone, ossia il Direttore (cui conferisce la rappresentanza all’esterno), il Consiglio e la Giunta, mentre non contempla la figura del “Decano”.
Esso si limita a prevedere che ogni Dipartimento possa darsi un proprio Regolamento, che, nel caso in esame, non prevede competenza esterna alcuna – e dunque un correlato potere di rappresentanza organica – per il “Decano” (pena la violazione della fonte interna sovraordinata).
Secondo la prospettazione del ricorrente, il Regolamento del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche, neppure prodotto in giudizio, si limiterebbe (in tesi) a prevedere “la possibilità per il Direttore di esercitare la c.d. “delega di firma”, mentre “sempre all’art. 4, è espressamente prevista la figura del “Decano” quale soggetto titolare di una pluralità di prerogative a tutela del Dipartimento”.
Rileva il Collegio che tale allegazione di parte –peraltro non supportata da prova- delinea non già un Organo dipartimentale dotato di rappresentanza della struttura, bensì, a tutto concedere, una figura dotata di funzioni meramente consultive; mentre la enunciata “delega di firma” –facoltà qui peraltro mai esercitata dal Direttore- non risulta (sempre a tenore della semplice prospettazione di parte, non supportata da produzione documentale del Regolamento) espressamente disciplinata, potendosi dunque rivolgere ad altri soggetti che non il Decano: si pensi a soggetti incardinati nella struttura amministrativa che possano fare le veci del Direttore, diversamente dai Docenti, specie se a riposo (quale è il ricorrente a fare data dal 1° novembre 2012).
Il che conduce necessariamente alla conclusione per cui, anche qualora si voglia individuare un interesse leso in capo al Dipartimento, il “decano” di quest’ultimo difetta di legittimazione a tutelarlo in giudizio.
6. – Quanto appena esposto conferma anche la fondatezza dell’eccezione di carenza di interesse alla decisione in capo al ricorrente sollevata dalla resistente, in quanto è evidente l’assenza di legittimazione del prof. Pietropaoli anche verso la domanda di risarcimento dei danni (che per la memoria di replica del ricorrente ne supporterebbe l’interesse ad agire anche dopo la posizione in quiescenza), atteso che l’interesse ipoteticamente leso dai provvedimenti impugnati non pertiene alla sfera giuridica del ricorrente in proprio, bensì del Dipartimento, in nome e per conto del quale, come detto, il ricorrente nulla può chiedere in giudizio.
Inoltre, la tesi della permanenza di un proprio interesse morale prospettata dal prof. Pietropaoli nella memoria di replica appare distonica rispetto a quanto sino a quel punto sostenuto dallo stesso ricorrente (ossia che egli agirebbe in nome e per conto del Dipartimento).
7. – Il ricorso, conclusivamente, è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 06/11/2018