TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 dicembre 2018, n. 11885

Abilitazione scientifica nazionale-Ricorso collettivo-Inammissibilità

Data Documento: 2018-12-07
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ pacifico in giurisprudenza – sia prima che dopo la codificazione del 2010, con d.lgs. n. 104, come successivamente modificato ed integrato (cfr. articoli 40 e seguenti) – che la proposizione di un ricorso collettivo costituisce deroga al principio generale, secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Il ricorso collettivo è ammissibile, pertanto, solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, con riferimento ad atti che abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990; Id., 6 giugno 2017, n. 2700; Id.,16 maggio 2018, n. 2910 e Id-, 25 ottobre 2018, n. 6075; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 9034; cfr. anche, per il principio, art. 120, comma 11 bis c.p.a.). Non possono, invece, essere oggetto del medesimo giudizio plurime posizioni individuali, ciascuna delle quali deve essere tutelata autonomamente: quanto sopra, sia per delimitare l’esatto perimetro di ciascun giudizio, sia anche per evitare facili violazioni fiscali, che si determinerebbero in caso di cumulo di azioni non connesse tra loro.

Contenuto sentenza

N. 11885/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05074/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5074 del 2017, proposto dai signori:
[#OMISSIS#] Frosini, Giovanni Gaiffi, [#OMISSIS#] Moci, [#OMISSIS#] Varbaro, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] de’ Cavalieri n. 11;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice per il Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] De Falco non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
– dei giudizi di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A2 “Geometria e Algebra”, espressi dalla Commissione giudicatrice nei confronti dei ricorrenti e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 28 marzo 2017;
– per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi dei ricorrenti, ivi compresa la “Relazione Riassuntiva” (verbale n. 9 del 16.03.2016) redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati, e quindi, dei giudizi di non abilitazione espressi nei confronti dei ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. J. Ferracuti in sostituzione dell’Avv. A. Celotto e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione. Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit). Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi può essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza. In particolare, per le funzioni di professore di prima fascia, l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 120 del 2016 richiede che la “piena maturità scientifica del candidato” sia “attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi era stata negata per il settore disciplinare 01/A2 – Geometria e Algebra – I^ fascia, a quattro candidati, che proponevano al riguardo un’impugnativa unitaria, deducendo analoghe censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con particolare riguardo alla rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di inidoneità.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, sottolineava viceversa la correttezza e l’insindacabilità, nel merito, dei giudizi discrezionalmente espressi dalla Commissione.
Con successiva memoria depositata il 29 novembre 2018, poi, i ricorrenti Giovanni Gaiffi, [#OMISSIS#] Moci e [#OMISSIS#] Varbaro comunicavano di avere ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale in altro quadrimestre della medesima tornata e di non avere, pertanto, più interesse alla coltivazione dell’impugnativa, che dovrebbe essere dichiarata improcedibile nei loro confronti. Resterebbe “attuale e concreto”, invece, l’interesse del prof. [#OMISSIS#] Frosini, per il quale si insiste sulle ragioni difensive prospettate nel ricorso.
In tale contesto, il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone l’inammissibilità.
E’ pacifico infatti in giurisprudenza – sia prima che dopo la codificazione del 2010, con d,lgs. n. 104, come successivamente modificato ed integrato (cfr. articoli 40 e seguenti) – che la proposizione di un ricorso collettivo costituisce deroga al principio generale, secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Il ricorso collettivo è ammissibile, pertanto, solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, con riferimento ad atti che abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990, 6 giugno 2017, n. 2700, 16 maggio 2018, n. 2910 e 25 ottobre 2018, n. 6075; TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9034; cfr. anche, per il principio, art. 120, comma 11 bis c.p.a.). Non possono, invece, essere oggetto del medesimo giudizio plurime posizioni individuali, ciascuna delle quali deve essere tutelata autonomamente: quanto sopra, sia per delimitare l’esatto perimetro di ciascun giudizio, sia anche per evitare facili violazioni fiscali, che si determinerebbero in caso di cumulo di azioni non connesse tra loro (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, n. 6075/2018 cit.; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2018, n. 1054). Nella situazione in esame, l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti appare, con ogni evidenza, insussistente: pur mancando infatti la possibilità di conflitto di interessi (essendo la procedura contestata di natura abilitativa, senza graduatoria di merito dei concorrenti), ciascun giudizio è frutto di separato e ampiamente discrezionale apprezzamento, per quanto riguarda il carattere elevato o meno delle pubblicazioni e la maturità scientifica dei singoli candidati, ciascuno dei quali contesta con differenti valutazioni critiche la valutazione espressa nei propri confronti. La lettura dei giudizi – pur evidenziando espressioni a volte simili (rese inevitabili dagli univoci parametri normativi di riferimento) – non consente comunque valutazioni “collettive”, dovendo dette valutazioni essere rapportate alla specifica caratura professionale di ciascun candidato, tanto che l’impugnativa in esame assume indubbio carattere di accorpamento di quattro distinti ricorsi, ciascuno dei quali potrebbe avere sorte diversa anche per le medesime censure (a mero titolo di esempio: per la coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico di riferimento, o per la rilevanza dell’apporto del candidato nelle pubblicazioni collettanee, evidentemente da considerare caso per caso).
Nei termini in cui è stata proposta, pertanto, l’azione di annullamento era ab origine inammissibile per tutti i ricorrenti e tale vizio originario si pone in rapporto di priorità logica rispetto a vicende successive, che hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse per tre dei quattro docenti: tale circostanza, puramente fattuale, non può infatti modificare la posizione del quarto ricorrente (prof. Frosini), attenendo il vizio rilevato alle condizioni di esercizio dell’azione processuale.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, le peculiarità della vicenda ne rendono equa – ad avviso del Collegio stesso – l’integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso n. 5074/2017, come in epigrafe proposto; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 07/12/2018