TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 marzo 2022, n. 2608

Iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia

Data Documento: 2022-03-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia è necessario non solo che il richiedente traguardi i crediti formativi conseguiti superando in altri corsi di laurea i relativi esami di profitto, ma altresì che nella Facoltà ad quem venga accertata la sussistenza di posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo.
Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina e Chirurgia in una università straniera) senza reiterazione del test di primo accesso.
È dato di comune esperienza, d’altra parte, che la difficoltà degli studi di cui trattasi, o altre possibili circostanze, finiscano per “sfoltire”, nel corso degli anni, il numero degli immatricolati, creando disponibilità di posti che non c’è ragione di lasciare scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione.
L’unica ulteriore condizione è che l’Università riconosca gli esami di profitto del corso di laurea di provenienza equivalenti agli esami previsti nel corso di laurea ambìto e i relativi crediti sufficienti all’iscrizione ad anni successivi al primo, secondo criteri e modalità stabiliti nei regolamenti didattici.

Contenuto sentenza

N. 02608/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, non costituito in giudizio.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Avvocatura Generale dello Stato, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con protocollo con n. 2018-URM2AMM-0039558 del 12.11.2018, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l’iscrizione diretta, ad anni superiori al primo, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
NONCHÉ
PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA
al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente presupposto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 3172019 :
del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con protocollo con n. 2018-URM2AMM-0039558 del 12.11.2018, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l’iscrizione diretta, ad anni superiori al primo, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
– della nota del 06.05.2019 del Consiglio di Corso di Laurea, comunicata il 22.05.2019;
– del verbale della riunione della componente docente della commissione didattica del corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia del 10.5.2019 comunicato il successivo 22.05.2019 e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso in punto di fatto che Il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il tramite dei suoi difensori, in data 26 ottobre 2018 presentava un’istanza di “riconversione creditizia della Laurea di 1° livello in Terapia Neuropsicomotoria dell’Età Evolutiva (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Numero di posti programmato a livello nazionale D.M. 509/99 – Classe SNT/2), della Laurea in Osteopatia, riconosciuta dal R.O.I. e degli ulteriori titoli in suo possesso, con consequenziale iscrizione dello stesso ad anni successivi al primo del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Vs. Facoltà”(Doc. n. 1 produz. Università Tor Vergata del 19.1.2019). L’Università di Roma Tor Vergata riscontrava l’istanza e con nota del 12.11.2018, prot. n. 39558 (Doc. n. 2 produz. cit.), rappresentava che “la richiesta di disporre la valutazione e il riconoscimento degli studi e dei crediti maturati presso altro corso di laurea da parte dell’istante e conseguentemente provvedere alla iscrizione dello stesso ad anno successivo al I del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia senza previo sostenimento e superamento del test di ammissione non può trovare accoglimento” poiché l’art. 19 del Regolamento di Ateneo dispone che “L’ammissione a un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è subordinata, oltre al possesso dei
requisiti specificati nell’art. 18, al superamento di una apposita selezione”.
L’Ateneo evidenziava altresì che, comunque, “L’accesso a tale corso è programmato, ai sensi della legge n. 264/1999, a livello nazionale. Tale disposizione normativa prevede, altresì, che l’ammissione al corso di studi in parola sia subordinata al superamento di apposite prove di ammissione, predisposte dal MIUR con apposito Decreto. Sempre con apposito Decreto ministeriale vengono, poi, stabiliti annualmente il numero dei posti a livello nazionale e quelli attribuiti a ciascun Ateneo”.
1.1. Insorgeva avverso il riportato provvedimenti di diniego il ricorrente con il ricorso in trattazione.
1.2. Si costituiva l’Università di Roma “Tor Vergata” con memoria difensiva prodotta il 19 gennaio 2019 e allegata documentazione, con cui preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione dell’atto presupposto, costituito dal regolamento di Ateneo su cui si fondava il provvedimento di diniego dell’istanza, debitamente richiamato [#OMISSIS#] stesso, con riproduzione del relativo art. 19 dianzi riportato, per poi confutare i singoli motivi del ricorso.
2.Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 20 febbraio 2019 la Sezione con Ordinanza cautelare 25 febbraio 2019 n. 1318 accoglieva la domanda cautelare ai soli fini del riesame da parte dell’Università dei crediti formativi conseguiti dal ricorrente nell’altro corso di laurea frequentato, onde valutare l’equipollenza degli esami ivi sostenuti, a quelli previsti per la Facoltà di Medicina allo scopo di consentire l’iscrizione del deducente ad anni successivi al primo, onerando contestualmente l’Ateneo di accertare e dichiarare con atto motivato e non con mera memoria difensiva, l’esistenza di posti disponibili per detti anni successivi.
3. In esecuzione dell’Ordinanza, l’Ateneo, con nota del 5 aprile 2019 prot. 15738 richiedeva al Dott. [#OMISSIS#] la documentazione necessaria ad esaminarne la carriera e il 12 aprile 2019, l’interessato consegnava la documentazione richiesta presso la segreteria studenti della facoltà di Medicina. La suddetta documentazione, unitamente all’Ordinanza cautelare, veniva quindi sottoposta, ai fini dell’esecuzione, alla Commissione didattica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, [#OMISSIS#] componente docente, la quale – [#OMISSIS#] seduta del 10 [#OMISSIS#] 2019 (DOC. 1 produz. Università del 5 settembre 2019) – alla luce delle motivazioni indicate nel provvedimento, deliberava di respingere “la richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presentata dal Dott. [#OMISSIS#] sul rilievo che “presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, non vi sono – per il corrente anno accademico – posti liberi per nessuno dei sei anni di corso, essendo quelli assegnati dal MIUR tutti occupati, come risulta dal prospetto redatto da Dirigente del Centro di Calcolo e Documentazione dell’Ateneo, per l’anno accademico 2018/2019, in applicazione delle norme contenute nel vigente Regolamento di Ateneo sui trasferimenti”.
4. Con motivi aggiunti notificati all’Ateneo in data 19 luglio 2019 e depositati il 31 luglio 2019. il ricorrente ha impugnato previa sospensiva, il suddetto verbale della Commissione Didattica del 10 [#OMISSIS#] 2019.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 11 settembre 2019 il ricorrente rinunciava, come da verbale, alla domanda cautelare.
Il 22 dicembre 2021 il ricorrente depositava memoria difensiva a cui l’Università replicava il 4 gennaio 2022.
4.1. Alla Pubblica Udienza del 26 gennaio 2022 su istanza di passaggio in decisione la causa veniva trattenuta a sentenza.
5. Il ricorso principale è divenuto all’evidenza improcedibile atteso che in esecuzione dell’Ordinanza cautelare 25 gennaio 2019 n. 1318, di c.d. remand, l’Università resistente si è rideterminata respingendo l’istanza di iscrizione ad anni successivi al primo avanzata dal ricorrente, con la delibera del 10 [#OMISSIS#] 2019 argomentando che “la richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presentata dal Dott. [#OMISSIS#] non può essere accolta”, sul rilievo che “presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, non vi sono – per il corrente anno accademico – posti liberi per nessuno dei sei anni di corso, essendo quelli assegnati dal MIUR tutti occupati, come risulta dal prospetto redatto da Dirigente del Centro di Calcolo e Documentazione dell’Ateneo, per l’anno accademico 2018/2019, in applicazione delle norme contenute nel vigente Regolamento di Ateneo sui trasferimenti”.
L’interesse sostanziale e correlativamente l’interesse a ricorrere del deducente trasla quindi sul vaglio di legittimità di tale nuovo provvedimento, oggetto dei motivi aggiunti.
6. Con il primo mezzo, in estrema sintesi, il ricorrente lamenta elusione del giudicato cautelare poiché a suo dire l’Ateneo avrebbe dovuto valutare in concreto gli esami di ogni modulo, i relativi [#OMISSIS#] di studio, la verifica dei contenuti e del programma di esame, degli esami in comune tra i due Corsi di Laurea, là dove si sarebbe limitato ad operare un mero confronto tra il numero dei crediti previsti per ogni singolo modulo didattico. Ritiene, cioè, semplicisticamente che i CFU, già maturati nel precedente percorso Universitario per ogni modulo superato, sono inferiori a quelli previsti per ogni modulo del Corso di Laurea in Medicina e di conseguenza non è possibile procedere al riconoscimento degli esami, omettendo però di precisare che all’interno di tali moduli ci sono esami equipollenti sia per crediti che per programmi.
7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che: a) In riferimento alla Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, l’Amministrazione non ha comunque valutato correttamente i CFU attribuibili al precedente percorso Universitario del ricorrente, poiché non ha tenuto minimamente conto degli esami sostenuti dal ricorrente. Il provvedimento oggi impugnato è generico “nessuno degli esami sostenuti presso il suddetto corso di [#OMISSIS#] triennale può portare al pieno riconoscimento di alcuno dei corsi integrati dell’ordinamento attuale del corso di Studi in Medicina e Chirurgia”; viene poi riportato una piccola tabella a mero titolo esemplificativo che paragona i CFU per 5 moduli di esami. Per il deducente la Facoltà avrebbe dovuto -attraverso uno scrupoloso vaglio comparativo fra il proprio ciclo di studi e quello ultimato dal richiedente, senza giudizi sommari privi di analitico vaglio di corrispondenza con ciascuno degli esami sostenuti- valutare il contenuto dei singoli esami già sostenuti, là dove la Commissione ha ritenuto che gli esami sostenuti nel Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” non sono conformi ai programmi di insegnamento adottati dall’Ateneo per il corso di Laurea In Medicina e Chirurgia, ovvero non possono ottenere “il pieno riconoscimento”.
Con una seconda sub censura, relativamente alla Laurea in Osteopatia da lui conseguita, il ricorrente critica l’operato della commissione che non ha convalidato alcun esame, lamentando che non viene fornita alcuna motivazione logica; che in realtà, per il titolo di Osteopata, la Commissione non formula alcun tipo di approfondimento limitandosi a dire che l’istituto che gli ha rilasciato il titolo “il titolo” di osteopata non rientra tra quelli “accreditate” dal MIUR; come se a determinare le condizioni di riconoscimento del precedente percorso di studi sia il riconoscimento da parte del MIUR della struttura che ha rilasciato il titolo; le Facoltà hanno la possibilità di valutare anche titoli extrauniversitari. Nel [#OMISSIS#] in oggetto le materie studiate per conseguire il titolo di Osteopata sono tutte presenti nel corso di Laurea in Medicina e meritevoli di essere valutate.
8. Con il terzo mezzo il ricorrente aggiunger che le tabelle di conversione dei moduli didattici richiamate dall’Amministrazione hanno un valore puramente orientativo e dunque da sole non sono idonee a dare conto della motivazione risultando per [#OMISSIS#] particolarmente penalizzanti in presenza di esami che hanno gli stessi programmi, vengono preparati sugli stessi testi di studio e si svolgono con gli stessi professori in entrambe le Facoltà. Anche ammesso che la diversità di CFU possa rappresentare un diverso “peso” accademico dell’esame, l’Università non poteva negare il riconoscimento dell’esame ma doveva, invece, a tutto concedere, prevedere misure compensative per il singolo insegnamento in quanto il riconoscimento di precedenti percorsi di studio può essere totale o anche parziale.
9. I sintetizzati motivi si rivelano inammissibili per carenza di interesse, atteso che anche ove il Collegio dovesse formulare una positiva valutazione delle doglianze avverso il dedotto errato computo dei crediti formativi conseguiti dal ricorrente mercé il superamento di “analoghi” esami sostenuti presso la Facoltà di provenienza, alcun vantaggio deriverebbe al ricorrente, giacché la sua situazione giuridica non riuscirebbe accresciuta, essendo il diniego dell’istanza per cui è causa, fondato anche, se non principalmente, sulla accertata mancanza di posti liberi per nessuno dei sei anni di corso. Alle pag. 2 – 3 della Delibera dell’Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del 10 [#OMISSIS#] 2019 (doc. 1 produz. Università del 5 settembre 2019) si legge che “In ogni [#OMISSIS#], la Commissione precisa che presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, non vi sono – per il corrente anno accademico – posti liberi per nessuno dei sei anni di corso, essendo quelli assegnati dal MIUR tutti occupati, come risulta dal prospetto redatto da Dirigente del Centro di Calcolo e Documentazione dell’Ateneo, per l’anno accademico 2018/2019, in applicazione delle norme contenute nel vigente Regolamento di Ateneo sui trasferimenti”.
Al riguardo rammenta il Collegio che la giurisprudenza della Sezione è [#OMISSIS#] nel sancire che ai fini dell’accoglimento dell’istanza di iscrizione ad anni successivi del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia necessita non solo che il richiedente, traguardi i crediti formativi conseguiti superando in altri corsi di laurea i relativi esami di profitto, ma altresì che [#OMISSIS#] Facoltà ad quem, ossia in quella di Medicina e Chirurgia, vanga accertata la sussistenza di posti disponibili per l’iscrizione ad anni successivi al primo.
Si è infatti di recente ribadito che “Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione (come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina e Chirurgia in una università straniera) senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili presso l’Ateneo a cui venga presentata la domanda per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce [#OMISSIS#] studi.(…). È dato di comune esperienza, d’altra parte, che la difficoltà degli studi di cui trattasi, o altre possibili circostanze, finiscano per “sfoltire”, nel corso degli anni, il numero degli immatricolati, creando disponibilità di posti che non c’è ragione di lasciare scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 25 marzo 2021, n. 3652; negli stessi sensi anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 1718/2019).
La Sezione ha ancor più di recente sulla stessa scia ribadito che “ infatti che la possibilità di iscrizione ad anni successivi secondo il delineato percorso, nel solco tracciato da A.P. n.1/2015, è consentita “ove l’amministrazione universitaria riconosca l’equipollenza di tali esami con quelli previsti in tale facoltà, con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione in anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili (in tal senso, ex multis, questa Sezione, sentenza n. 1718/2019)”( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 29 marzo 2021, n. 3759, Ord.).
Merita di essere segnalata in termini l’ancor più recente pronuncia di merito della Sezione che ha riaffermato che “3.2. Giova al riguardo rammentare che, secondo il noto orientamento della Sezione, l’iscrizione ad anni successivi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è subordinata alle concorrenti e cumulative condizioni che nel corso di laurea ad quem sussistano posti disponibili e che l’Università, accertato il conseguimento da parte del trasferendo di crediti formativi universitari (CFU) mercé il superamento dei relativi esami di profitto del corso di laurea di provenienza, riconosca gli stessi equivalenti [#OMISSIS#] esami previsti nel corso di laurea ambìto e i relativi crediti sufficienti all’iscrizione ad anni successivi al primo (secondo criteri e modalità stabiliti nei regolamenti didattici ai quali tale attribuzione è rimessa dall’art. 3, commi 8 e 9 del D.M. del 16 marzo 2007 recante la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”).” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 12304). 9.1. In ordine all’inammissibilità delle riassunte censure per difetto di interesse soccorre “al riguardo il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243). Si è in tal senso riaffermata siffatta opzione precisandosi che “In [#OMISSIS#] di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) ed inattaccabile (in terminis, cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3194).
Il rassegnato orientamento è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza secondo la quale “Nel [#OMISSIS#] in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse. Inoltre, nel [#OMISSIS#] in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente.” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 10/08/2020, n. 3547; in termini anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter, 9/4/2020, n.3854; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 7 novembre 2019, n. 12792). Esegesi di recente riproposta anche dal [#OMISSIS#] d’appello che ha riaffermato che “Qualora una determinazione amministrativa sia fondata su di una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali idonea a supportarla in maniera autonoma, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale, perché sia respinta la domanda di annullamento.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 204).
10. [#OMISSIS#] da scrutinare il quarto mezzo dei motivi aggiunti, con cui il ricorrente censura la determinazione dei posti disponibili nell’Ateneo. In particolare, il fulcro della critica svolta dal deducente puo’ condensarsi nel seguente argomento: “l’università, infatti, fa riferimento esclusivamente ai posti assegnati dal Ministero e non alla capacità ricettizia dell’Ateneo”, conseguendone che il numero dei posti calcolati come occupati, sarebbe sovradimensionato rispetto a quello che sarebbe stato individuato ove il contingente complessiva fosse stato parametrato alla capacità ricettiva dell’Ateneo.
10.1. A parere del Collegio siffatta doglianza si prospetta infondata e va pertanto disattesa.
[#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] osservare che, come correttamente evidenziato dall’Università nelle due memorie difensive, l’assegnazione dei posti al primo anno di corso è conseguente alla richiesta che i singoli Atenei formulano al Ministero sulla base di valutazioni preventive in termini proprio di capacità recettizia, che declina in specifici fattori normativamente contemplati, quali il numero docenti, la disponibilità di aule, di laboratori, di tutor disponibili a seguire i discenti.
Correlativamente, poi la ricognizione del numero di eventuali posti liberi per anni di corso successivi al primo viene ricostruita dagli Atenei raffrontando per ogni anno di corso, il numero dei posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione del MIUR, con il numero degli studenti che mantengono attiva la loro carriera (non ancora laureati, ripetenti, fuori corso, ammessi con provvedimenti giurisdizionali, non trasferiti, né rinunciatari o passati ad altri corsi di laurea). Dal che deriva che se il numero degli studenti con carriera attiva supera quello a suo tempo definito nel decreto del MIUR, non sussistono posti liberi per i trasferimenti, come nel [#OMISSIS#] di specie. 10.2. Orbene, al riguardo il Collegio passa all’esame della tabella redatta dalla Direzione V – Sistemi operativi di gestione, il 22 giugno 20218 allegata alla delibera oggetto dei motivi aggiunti.
Si rileva una dettagliata analisi composta dalla estrapolazione, per ciascun anno di corso di laurea successivo al primo, dei “dati Studenti Attivi al 22 giugno 2018”, dati che sono la risultante dei fattori dianzi indicati e che vengono dettagliati [#OMISSIS#] leggenda sottostante la tabella ( studenti immatricolati che non abbiano concluso la carriera; studenti che non abbiano fatto trasferimento ad altro Ateneo; studenti ripetenti; studenti ammessi con provvedimenti giurisdizionali, etc).
Da siffatta estrazione degli studenti attivi al 22.6,2018 risulta che per il secondo anno del corso di laurea gli stessi ammontano a n. 367, per il terzo a 407, per il quarto a 224, per il [#OMISSIS#] a 337 e per il sesto anno a 363, conseguendone che per ciascuno di tali anni i posti disponibili sono pari a zero.
Non intende il Collegio come la illustrata analisi possa essere fondatamente contestata, costituendo il portato di rilevazioni numeriche dettagliate, appuntate sui parametri di “attività” degli studenti sopra accennate.
Non scalfisce l’analitica analisi dei posti residuati dalla ricognizione di quelli tuttora occupati da studenti con carriera ancora attiva, l’assunto di parte ricorrente secondo cui e’ statisticamente provato e appartiene all’esperienza comune che una percentuale consistente di studenti immatricolati al primo anno non terminerà mai gli studi, creando degli scoperti che consentono di essere posti disponibili per chi come il ricorrente ambisce ad intraprendere un nuovo percorso di studi.
Trattasi invero di mera asserzione di parte non suffragata da principio di prova e contrastata dalla dettagliata analisi da cui è scaturita la tabella dei posti più sopra esaminata.
Il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti si prospetta dunque infondato, comportando il rigetto del gravame.
In definitiva, alla luce di quanto finora argomentato, il ricorso principale va dichiarato improcedibile mentre il ricorso per motivi aggiunti si profila infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza [#OMISSIS#] misura definita in dispositivo, contenuta in ragione della qualità di studente rivestita dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti,
così provvede:
– Dichiara improcedibile il ricorso principale;
– Respinge i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Università di Roma “Tor Vergata” le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento). Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore Chiara [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/03/2022