É inammissibile il ricorso con cui si impugna unicamente un provvedimento di presa d’atto e non il provvedimento controllato, e cioè, nel caso di specie, il ricorso con cui è stato impugnato il decreto con cui si è preso atto dell’elezione a Presidente dell’ANVUR e non il precedente verbale dell’elezione medesima. Per il Collegio, infatti, “un atto – come il decreto presidenziale – che si limita a prendere atto degli esiti di un procedimento elettivo consacrato in un verbale sottoscritto da tutti i componenti, non può costituire provvedimento impugnabile, concretando un atto meramente ricognitivo privo di autonoma efficacia lesiva, riveniente invece dall’atto – e cioè il verbale dell’elezione – che ha prodotto l’elezione del Presidente dell’ANVUR, conformemente al principio pretorio consolidato secondo cui “la presa d’atto di una delibera sottoposta a controllo opera come condizione di efficacia della delibera stessa, e non ha quindi autonoma lesività, per cui è inammissibile il ricorso contro la stessa e non anche contro il provvedimento controllato” (così, Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 1993, n. 550, ma anche, in termini analoghi, TAR Sicilia, Palermo, 10 luglio 1985, n. 916).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 10153
Inammissibilità del ricorso - Provvedimento di presa d'atto - elezione del Presidente ANVUR
N. 10153/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 11, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] 101;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del [#OMISSIS#] pro tempore dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Elezione del [#OMISSIS#] dell’ANVUR” e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, e segnatamente, se e per quanto occorrer possa, del parere del MIUR (Capo dell’Ufficio Legislativo) dell’11.12.2019, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza del giorno 20 luglio 2020 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione i ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 24 del 20 dicembre 2019 con cui è stata posta in essere la presa d’atto dell’elezione del controinteressato a [#OMISSIS#] dell’ANVUR.
1.1. Si sono costituiti l’Amministrazione e il controinteressato depositando plurime memorie.
L’Università ha prodotto memoria il 2 marzo 2020 e il 3 aprile 2020.
Il controinteressato ha prodotto memoria il 20 marzo 2020, il 17 aprile 2020, il 19 giugno 2020 e replica il 29 giugno 2020.
Il ricorrente ha prodotto memoria il 3 aprile 2020 e il 19 giungo 2020 e replica il 29 giugno 2020.
1.2. Con decreto cautelare 26 marzo 2020 n. 2187 veniva accolta la domanda cautelare e con successiva Ordinanza 28 aprile 2020 n. 3320 veniva fissata l’Udienza di trattazione del merito alla odierna data del 20 luglio 2020
2. In disparte le non peregrine censure in ordine alla dedotta incompetenza del [#OMISSIS#] in luogo del Consiglio direttivo dell’ANVUR a recepire gli esiti della contestata elezione che con riguardo alla lamentata insufficienza, al fine, della maggioranza semplice suggerita nel parere, praeter legem, del capo ufficio legislativo, in luogo di quella dei 2/3 prescritta dall’art. 7, D.P.R. 1.2.2010, n.76, va accolta l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal controinteressato con la memoria del 19 giugno 2020, rilevando la mancata impugnazione del verbale dell’elezione del [#OMISSIS#] assunto il 17 dicembre 2020, il gravame avendo ad oggetto solo il decreto presidenziale n. 24 del 20 dicembre 2019 di mera presa d’atto dell’esito dell’elezione, unico atto realmente e concretamente lesivo.
2.1. Osserva in proposito il Collegio che il decreto presidenziale impugnato neppure fa propri gli esiti elettorali con una propria e autonoma valutazione ma si limita ad una mera presa d’atto degli stessi («preso atto degli esiti della elezione come da verbale del 17 dicembre 2019 disponibile in atti») (cfr. doc. 6), configurandosi quindi quale provvedimento privo di autonoma lesività e comunque meramente consequenziale.
La elezione del Prof. [#OMISSIS#] da parte del Consiglio Direttivo si è svolta ed è attestata dal relativo verbale della seduta del 17.12.2019, sottoscritto da tutti i componenti, compresi i ricorrenti (doc. 6 controinteressato, del 20.3.2020)
Alla fine del verbale si dà atto anche che, terminato lo scrutinio, il [#OMISSIS#] ha proclamato eletto il Prof. [#OMISSIS#] («il [#OMISSIS#] proclama eletto come prossimo [#OMISSIS#] dell’ANVUR il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]»).
[#OMISSIS#] specie, tuttavia, il verbale della seduta e l’esito della elezione, con la conseguente proclamazione, assunti dal Consiglio Direttivo e dal suo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] seduta elettorale del 17.12.2019 costituiscono, indubitabilmente, atti presupposti immediatamente ed effettivamente lesivo per i deducenti.
L’unico atto impugnato e contestato dai ricorrenti è il decreto a firma del [#OMISSIS#] uscente n. 24 del 20.12.2019 (Doc. 7 produz. controint.) nel quale si “PRE [nde] ATTO degli esiti della elezione come da verbale del 17 dicembre 2019 disponibile in atti, in base al quale il componente Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha conseguito 4 (quattro) preferenze, mentre la Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 3 (tre) preferenze;”.
2.2. Rimarca il Collegio che un atto che di limita a prendere atto degli esiti i un procedimento elettivo consacrato in un verbale sottoscritto da tuti i componenti, non può costituire provvedimento impugnabile concretando un atto meramente ricognitivo privo di autonoma efficacia lesiva, riveniente invece dall’atto che ha prodotto l’elezione del [#OMISSIS#] dell’ANVUR.
Soccorre in proposito l’orientamento del Consiglio di Stato pronunciatosi in tema di impugnazione di delibere di mera presa d’atto di provvedimenti soggetti a controllo, allorché il [#OMISSIS#] d’appello ha sancito l’inammissibilità del gravame proposto solo avvero la deliberazione di presa d’atto, chiarendo che “La presa d’atto di una delibera sottoposta a controllo opera come condizione di efficacia della delibera stessa, e non ha quindi autonoma lesività, per cui è inammissibile il ricorso contro la stessa e non anche contro il provvedimento controllato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5/05/1993, n. 550).
Ancor più chiara nel sancire l’inammissibilità del ricorso avverso le delibere di mera presa d’atto è la giurisprudenza di prime cure, secondo cui “Il c.d. provvedimento di presa d’atto ([#OMISSIS#] specie, dell’intervenuta esecutività di una delibera per avvenuto decorso dei termini di controllo) non costituisce determinazione amministrativa impugnabile atteso che si tratta di mera attestazione, o dichiarazione di scienza, proveniente dalla stessa amministrazione deliberante con cui quest'[#OMISSIS#] dà atto del positivo realizzarsi della conditio iuris cui è subordinata, nel sistema del controllo preventivo di legittimità, la giuridica operatività del provvedimento” (T.A.R. Sicilia – Palermo, 10/07/1985, n. 916).
In definitiva, al lume di quanto argomentato il ricorso si prospetta inammissibile.
Le spese possono essere compensate in virtù della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 luglio 2020 in videoconferenza con modalità da remoto ex art. 84, co. 6, d.l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/10/2020