La riedizione della prova ordinata per mancato riconoscimento delle misure d’ausilio spettanti non può rimanere sospesa per ragioni connesse, in senso lato, alla normativa emergenziale anti COVID-19, che riguarda anche le cautele che devono essere adottate per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche nella quali vi sia il coinvolgimento di un numero elevato di persone (quale potrebbero essere le prove suppletive rese obbligatorie da provvedimenti giurisdizionali e da svolgere, ad avviso del Ministero, in modo contestuale).
Sotto quest’ultimo profilo, ai fini conformativi della doverosa attività che l’Amministrazione deve intraprendere per il soddisfacimento dell’interesse pretensivo della ricorrente, deve osservarsi che nè il d.P.C.M. 17 maggio 2020, in particolare l’art. 1, co. 1, lett. q, come attuato e modificato da successivi provvedimenti governativi, né altre diverse norme di legge vigenti vietano in assoluto lo svolgimento di prove di tipo concorsuale, spettando alla discrezionalità dell’Amministrazione, definire le modalità di svolgimento della prova suppletiva afferente alla specifica situazione della ricorrente, in modo da assicurare la serietà della prova concorsuale rinnovata a cui la candidata dovrà essere sottoposta e, nel contempo, il rigoroso rispetto di tutte le cautele imposte dalla normativa anti-COVID, a tutela della salute dei candidati e di tutto il personale coinvolto.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 10459
Riedizione delle prove concorsuali e misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19
N. 10459/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14879/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14879 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di [#OMISSIS#] Pepoli n. 4;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
della graduatoria di merito nominativa pubblicata in data -OMISSIS-relativa al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua [#OMISSIS#] a.a. 2019/2020, [#OMISSIS#] parte in cui la ricorrente non risulta collocata in posizione utile;
b) della nota dell’Università degli Studi per la -OMISSIS-– -OMISSIS-, a firma del Dirigente p.t., trasmessa tramite PEC , in data -OMISSIS-nell’interesse della ricorrente, di riscontro ad una comunicazione inviata all’Università dal predetto legale, [#OMISSIS#] parte in cui nega la ricezione della richiesta relativa alla concessione dei tempi aggiuntivi e all’utilizzo della calcolatrice non scientifica trasmessa dalla ricorrente con raccomandata numero -OMISSIS- nonché [#OMISSIS#] parte in cui afferma che la ricorrente non abbia chiesto notizie in merito all’istanza nei giorni precedenti lo svolgimento della prova né nel giorno stesso della prova nonché [#OMISSIS#] parte in cui è affetta da contraddittorietà rispetto alle precedenti determinazione della medesima amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato sia al concorso ordinario per test per l’accesso al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2019/2020,
sia alla distinta prova, svoltasi pochi giorni dopo, per l’accesso al medesimo corso in Lingua [#OMISSIS#], presso l’Università degli Studi della -OMISSIS-”.
Ai sensi dell’art. 13 del Bando di concorso e dell’art. 4 del D.M. 542 del 18/06/2019, in quanto affetta da DSA certificato, la stessa ha presentato, con riferimento ad entrambe le prove, distinte domande per poter beneficiare, [#OMISSIS#] svolgimento della prova, del tempo aggiuntivo e dell’[#OMISSIS#] di una calcolatrice non scientifica. Precisamente la domanda diretta alla concessione degli ausili, con l’allegata documentazione medica, è stata trasmessa:
– per lo svolgimento della prova “ordinaria” di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e protesi Dentaria a.a. 2019/2020 con raccomandata n. -OMISSIS-;
– per lo svolgimento della prova di ammissione al medesimo corso di Laurea in Lingua [#OMISSIS#] a.a. 2019/2020, mediante la diversa raccomandata n.- OMISSIS-.
Il giorno dell’espletamento della prova d’ingresso per il corso ordinario, tenutasi in data -OMISSIS-, la ricorrente ha usufruito dei benefici richiesti (tempo aggiuntivo – [#OMISSIS#] misura del 30% in più rispetto a quello concesso alla generalità dei candidati – ed uso della calcolatrice). Al contrario, come risulta dal verbale d’aula prodotto dal Ministero resistente (doc. 4 dep. -OMISSIS-), in data -OMISSIS-, nel corso dello svolgimento della prova di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in Lingua [#OMISSIS#], parte ricorrente non ha potuto usufruire dei medesimi benefici richiesti i quali, invece, le erano stati concessi, soltanto pochi giorni prima, per lo svolgimento della prova “ordinaria”. La ricorrente, pertanto, ha dovuto affrontare la prova di concorso in lingua [#OMISSIS#] come un qualsiasi candidato, quando la concessione delle misure di [#OMISSIS#] era stata ritenuta doverosa e congrua dallo stesso Ateneo, con riferimento alla analoga prova ordinaria.
L’esecuzione della prova in lingua [#OMISSIS#] senza potersi avvalere degli ausili ai quali la ricorrente aveva dimostrato di avere diritto (mediante l’allegazione delle necessarie certificazioni sanitarie) costituisce oggettiva violazione del D.M. n. 542 del 18.6.2019, che ha definito le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua [#OMISSIS#] e, segnatamente, dell’art. 4, comma 2, a mente del quale “I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, [#OMISSIS#] svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste dal bando di Ateneo”. Vi è stata anche violazione del comma 3 il quale aveva previsto che “l’[#OMISSIS#] presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova, provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati”.
Il Collegio, in conclusione, non può che ribadire, all’esito dell’istruttoria processuale, quanto già anticipato in sede cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-), laddove ha ritenuto che:
i. “[…] ad una sommaria valutazione propria della presente fase, il ricorso presenta elementi di probabile fondatezza laddove attesta, in punto di fatto, l’invio due distinte raccomandate a.r. – da riferire, l’una, alla prova “ordinaria” e l’altra (raccomandata nr -OMISSIS-) alla prova da sostenere in Lingua [#OMISSIS#] – entrambe inviate al competente Ufficio universitario, al fine di ottenere gli ausili (tempo aggiuntivo del 30% in più e calcolatrice non scientifica), consentiti dalla normativa primaria e secondaria a tutela dei soggetti affetti da DSA…”;
ii. l’Università aveva acquisito, a suo tempo, la pertinente certificazione medica;
iii. [#OMISSIS#] la prova di ammissione al corso di laurea in lingua [#OMISSIS#] la candidata non ha ottenuto gli ausili – pur preventivamente richiesti all’Ateneo – che le erano invece stati messi a disposizione per la prova “ordinaria” in precedenza svolta.
Per quanto precede il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato, con le precisazioni che seguono ai fini conformativi della successiva attività dell’Amministrazione, in applicazione all’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., secondo il quale il [#OMISSIS#], in [#OMISSIS#] di accoglimento del ricorso, “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta…”.
Al riguardo il Collegio osserva che, in base a quanto da [#OMISSIS#] esposto dalla nota ministeriale prot. n. -OMISSIS-), la riedizione della prova già ordinata con il precitato provvedimento cautelare non si è ancora tenuta – né per la ricorrente né per altri candidati in analoga condizione – per ragioni connesse, in senso lato, alla normativa emergenziale vigente (anti COVID-19) che circonda di numerose cautele lo svolgimento di manifestazioni pubbliche [#OMISSIS#] quali vi sia il coinvolgimento di un numero elevato di persone (quale potrebbero essere le prove suppletive rese obbligatorie da provvedimenti giurisdizionali e da svolgere, ad avviso del Ministero, in modo contestuale).
Il Ministero resistente cita, in particolare il d.P.C.M. del 17 [#OMISSIS#] 2020 (il cui art 1, comma 1, lett. q) ed s) stabilisce che: “… sono sospesi i servizi educativi […] e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università …” e che “… le Università […] successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni [#OMISSIS#] individuandone le relative modalità, il recupero […] di ogni altra prova o verifica …”) ed il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2020 su richiesta del Ministero dell’Università e della Ricerca (secondo cui “… il distanziamento fisico e sociale tra persone unitamente alle misure igieniche personali […] e ambientali, sono elementi cardine per ridurre la circolazione del virus […] le attività in ambito universitario non fanno eccezione e le valutazioni rispetto al rischio di esposizione e di trasmissione devono tener conto di elementi come la Prossimità […] e della Aggregazione […] Le attività debbono poi essere considerate come un insieme che include tutte le fasi connesse alle stesse (es. i trasporti, la ristorazione, ecc.”).
Sotto quest’[#OMISSIS#] profilo, ai fini conformativi della doverosa attività che l’Amministrazione dovrà intraprendere per il soddisfacimento dell’interesse pretensivo della ricorrente, il Collegio osserva che, invero, né il citato d.P.C.M., né altro successivo provvedimento governativo o [#OMISSIS#] di legge vigente vietano in assoluto lo svolgimento di prove di tipo concorsuale (come peraltro dimostra il regolare svolgimento del test nazionale di ingresso a Medicina e Chirurgia, indetto proprio dal MIUR e svoltosi lo scorso mese di settembre presso le varie università italiane, con la partecipazione “more [#OMISSIS#]” di decine di migliaia di giovani).
Spetta naturalmente alla discrezionalità dell’Amministrazione, definire le modalità di svolgimento della prova suppletiva afferente alla ricorrente, in modo da assicurare la serietà della prova concorsuale rinnovata a cui la candidata dovrà essere sottoposta e, nel contempo, il rigoroso rispetto di tutte le cautele imposte dalla normativa anti-COVID, a tutela della salute dei candidati e di tutto il personale coinvolto.
Si osserva, peraltro, incidentalmente, che il numero di studenti da sottoporre ad un nuova prova, in relazione all’a.a. in oggetto, per effetto di ordinanze e/o sentenze di questa Sezione (che è l’unica competente a livello nazionale) appare molto modesto, sicché tale elemento non può esser assunto dall’Amministrazione a legittimo motivo per precludere o ritardare oltremodo l’esecuzione della presente sentenza.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto e, stante la mancata esecuzione del precedente “dictum” cautelare, il Collegio, definitivamente pronunciando, ordina all’Amministrazione resistente di procedere alla riedizione del test, somministrando alla ricorrente quesiti appositamente selezionati e assicurandole il tempo aggiuntivo [#OMISSIS#] misura massima consentita e l’uso di una calcolatrice non scientifica, nel rispetto, per il resto, delle modalità di svolgimento del test, già prefissate dal Ministero per l’a.a. 2019/2020, [#OMISSIS#] restando il rispetto di tutte le normative e degli atti generali in vigore, in materia di tutela della salute pubblica di fronte alla minaccia da COVID-19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi
e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il MUR e l’Università degli Studi della -OMISSIS-”, [#OMISSIS#] misura della metà per ciascuno, alla refusione delle spese processuali che liquida [#OMISSIS#] somma totale di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) – oltre [#OMISSIS#], Cassa Avvocati e rimborso del contributo unificato già anticipato – da corrispondere direttamente in favore del difensore della ricorrente, come in epigrafe nominato, il quale si è dichiarato a tal fine antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/10/2020