In ossequio al principio tempus regit actum, non è possibile applicare retroattivamente un regolamento didattico che ha introdotto il criterio della media ponderata ad una situazione che abbia ad oggetto un piano di studi appartenente a vecchio ordinamento, il quale sottende un criterio di valutazione dell’esame espresso in trentesimi, in cui ogni esame ha lo stesso peso e la valutazione è espressa dal voto, senza che abbiano incidenza altri parametri come, ad esempio, i crediti, l’importanza della materia, la diversa tipologia delle attività formative.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 1512
Alta formazione artistica musicale e coreutica-Conseguimento esame diploma
N. 01512/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Pesce, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Amoroso e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mischitelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Davila, 89;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conservatorio di Musica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Roma non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della votazione dell’esame finale tenuto in data 31/10/2012 per i1 conseguimento del diploma accademico di primo livello in Canto in Roma presso il Conservatorio di musica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente nell’anno accademico 2006-2007 si è iscritta al Triennio Superiore Sperimentale (diploma accademico di primo livello, Legge 508/99) presso il Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso.
Nel 2010 l’istante ha chiesto per motivi personali il trasferimento dal predetto Conservatorio “Perosi” di Campobasso al “Conservatorio di musica di S. [#OMISSIS#]” di Roma.
La ricorrente evidenzia che il regolamento didattico del conservatorio di provenienza prevedeva il calcolo aritmetico della media degli esami sostenuti.
In data 17/01/2011 è stato emanato dal consiglio Accademico del Conservatorio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] un nuovo regolamento didattico che al Titolo Secondo Capo I art. 22, comma 4, introduceva come criterio di calcolo quello della media ponderata.
A seguito dell’entrata in vigore di tale regolamento, la media dei voti della ricorrente sarebbe stata calcolata con il metodo della media ponderata in luogo di quella della media aritmetica, conducendo ad un risultato diverso e lesivo per l’interessata, di modo che se si fosse applicato il metodo della media aritmetica il risultato della media sarebbe stato 103/110, mentre con il metodo della media ponderata il risultato a cui si è pervenuti è stato di 93/110, con votazione finale di 93/110.
Sin dal mese di luglio 2012 la ricorrente avrebbe chiesto presso la segreteria dell’Accademia di conoscere la propria media ed il criterio di calcolo applicato, senza ottenere alcuna risposta, se non in sede di discussione della laurea.
Il calcolo della media finale, per i trienni superiori ordinamentali, adottato del regolamento didattico emanato dal Consiglio accademico del Conservatorio di S. [#OMISSIS#] il 27/01/2011 prevede al Titolo Secondo capo I art.22, comma 4 (conseguimento del titolo di studio e prova finale), il calcolo della media ponderata, per sostenere la prova finale (la tesi), senza che venga indicato come viene effettuata la ponderazione come avverrebbe in altri conservatori.
In sede di esame di laurea, la ricorrente avrebbe accettato una media “calcolata all’ultimo momento”, senza che le fosse stato consentito di verificare l’esattezza del calcolo.
Il sistema di calcolo utilizzato dall’Accademia di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sarebbe iniquo dal punto di vista didattico e formale, in quanto la ricorrente avrebbe superato molti esami con votazioni alte, a volte anche con lode (documentati con allegazione di copia del libretto di esami).
Nel caso specifico la media che è stata calcolata sarebbe pari a 93/110.
Pertanto, applicando il criterio della media aritmetica, avrebbe conseguito una media intorno ai 102/110 o 103/110, calcolando la media con la ponderazione, effettuata dalla segreteria didattica del Conservatorio, la media risulta essere invece di 93/110, con una consistente differenza di circa 10 punti.
Fino al vigente regolamento didattico, ovvero fino all’Ordinanza Ministeriale del 28/03/1985 lettera B art. 8, sarebbe stata applicata la media aritmetica, sia ai trienni sperimentali che a quelli ordinamentali.
Avverso gli atti in epigrafe è stata prodotta quindi impugnazione deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 21 bis della legge n, 241/1990;
2) Violazione dell’Ordinanza Ministeriale del 28.03.1985 lettera B art. 8 e ss.;
3) Violazione del regolamento didattico del 17/01/2011 Prot. 354/AL2 art. 9 ss.;
4) Legge 21 /12/1999 n. 508 art. 7.
Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto terminare il corso di studi sulla base delle norme e dei regolamenti didattici dell’anno di immatricolazione, per cui essendosi trasferita dal Conservatorio di “L. Perosi” di Campobasso al Conservatorio di Roma “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, quest’ultimo avrebbe dovuto calcolare la media secondo quanto previsto l’Ordinanza Ministeriale 28/03/1985, che alla lettera 13 dell’art. 8 prevedeva come criterio di calcolo per la media il metodo aritmetico.
Il regolamento didattico emanato nel 2011 non potrebbe avere una efficacia retroattiva, in quanto fonte subordinata rispetto all’ordinanza ministeriale richiamata e limitativo della sfera giuridica del privato.
L’Accademia inoltre, in violazione dell’art. 9 del regolamento didattico del 17/01/2011, non avrebbe reso pubblica la media ed il criterio per il calcolo della stessa, richiesta più volte dalla ricorrente.
Sussisterebbe, altresì, violazione dell’art. 7 della legge n. 508 del 1999 nella parte in cui stabilisce che i regolamenti delle istituzioni di cui all’art. 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca si è costituito in giudizio senza esplicare difese.
In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l’accoglimento della impugnazione.
All’udienza del 24 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha impugnato il criterio di calcolo della media dei voti degli esami sostenuti, adottato dall’Accademia di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e conseguentemente la votazione dell’esame finale sostenuto il 31/10/2012 per il conseguimento del diploma accademico (sperimentale) di primo livello in canto presso il Conservatorio di musica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Al riguardo merita adesione la tesi dell’interessata secondo cui il Conservatorio di Roma avrebbe dovuto applicare, quale criterio di calcolo, quello della media aritmetica, in quanto si sarebbe dovuto tener conto del regolamento vigente alla data del suo trasferimento presso quel Conservatorio di Roma (accettato con nota del direttore del Conservatorio del 16.9.2010, cfr. doc. 1 allegato dalla ricorrente), di cui all’art. 8. comma 6, lett. b) dell’Ordinanza Ministeriale del 28/03/1985 che prevedeva tale criterio (“… b) il voto finale di licenza, compimento o diploma viene determinato sulla base della media aritmetica delle votazioni delle singole prove”).
Peraltro il nuovo regolamento didattico, emanato dal consiglio Accademico del Conservatorio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (che al Titolo Secondo Capo I, art. 22, comma 4, introduceva come criterio di calcolo del voto finale quello della media ponderata) è entrato in vigore il 17/01/2011 in data ampiamente successiva al suo trasferimento a Roma.
Di conseguenza deve ritenersi che il Conservatorio intimato abbia errato nel calcolare la media della ricorrente con il metodo della media ponderata, in luogo di quella della media aritmetica.
Tale criterio ha determinato un voto finale del tutto diverso, rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando il metodo della media aritmetica (che sarebbe stato 103/110), atteso che con il metodo della media ponderata la ricorrente ha conseguito il voto di 93/110.
Né risulta che il Conservatorio abbia riscontrato le richieste di chiarimento della ricorrente sul voto di media, prima della sessione di laurea, atteso che l’Ente non ha contestato le precise deduzione dell’interessata.
Deve essere condiviso anche l’ulteriore motivo con il quale si contesta l’applicazione retroattività del regolamento didattico del 17/01/2011, che ha introdotto il criterio della media ponderata, in quanto lo stesso non può essere applicato ad una situazione come quella di specie, che ha ad oggetto un piano di studi appartenente a vecchio ordinamento, il quale sottende un criterio di valutazione dell’esame espresso in trentesimi, in cui ogni esame ha lo stesso peso e la valutazione è espressa dal voto, senza che abbiano incidenza altri parametri come, ad esempio, i crediti, l’importanza della materia, la diversa tipologia delle attività formative (cfr. art. 22, comma 4, del citato regolamento didattico del conservatorio).
Peraltro l’art. 42 del predetto regolamento in tema di “regime transitorio” prevede espressamente che “il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore”.
Poiché la ricorrente non risulta aver optato per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, il Conservatorio avrebbe dovuto applicare l’ordinamento didattico vigente alla data del trasferimento dell’interessata escludendo il criterio di calcolo della media dei voti contestato dall’interessata.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della votazione dell’esame finale tenuto in data 31/10/2012 per i1 conseguimento del diploma accademico di primo livello in Canto in Roma presso il Conservatorio di musica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], secondo il criterio della media ponderata.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, il Conservatorio intimato debba procedere ad una nuova determinazione del voto finale secondo il criterio richiesto dalla interessata (della media aritmetica), entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla la votazione dell’esame finale tenutosi in data 31/10/2012 per il conseguimento del diploma accademico di primo livello in Canto in Roma presso il Conservatorio di musica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], secondo il criterio della media ponderata;
– ordina all’Amministrazione di procedere ad una nuova determinazione del voto finale secondo il criterio della media aritmetica, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 08/02/2018