E’ da annullare, con efficacia “erga omnes”, l’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del d.m. 28 giugno 2017, n. 477 (secondo cuinnullamento, in parte qua, dell’art.10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n.477 del 2017 (secondo cui “i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999….I posti, eventualmente risultati non occupati nella graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’estero possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1000” a (vedi sentenza TAR Lazio, III, 2 ottobre 2018, n. 9698), precisando tuttavia che l’accoglimento comporta la precedente tornata concorsuale (TAR Lazio, Roma, sez. III, nn.11312 e 11314 del 2017), con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 230
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Stranieri
N. 00230/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12442/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12442 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57;
contro
Ministero Università Istruzione e Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Menegazzo, [#OMISSIS#] Vittoria Marfella, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei
del provvedimento di non ammissione dell’odierna ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2017/2018, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Università Istruzione e Ricerca e dell’Universita’ degli Studi Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. F. Capozza in sostituzione dell’Avv. C. Pellegrini [#OMISSIS#] e, per le Amministrazioni resistenti, gli Avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone e Giovanni Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha sostenuto la prova di ammissione al corso di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatra e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018; l’istante, tuttavia, ha conseguito un punteggio di 46,20 rivelatosi non sufficiente a collocarla in posizione utile in graduatoria.
Con atto notificato il 23.11.2017 la stessa ha quindi proposto la presente impugnativa dinnanzi all’intestato TAR, chiedendo l’annullamento della graduatoria (nella parte in cui risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammessa al corso di laurea), previa iscrizione con riserva all’Università di suo interesse, sulla base di diversi e articolati motivi che verranno meglio puntualizzati nel prosieguo della presente pronuncia.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 379 del 26.1.2018 è stata respinta la domanda cautelare per ritenuta carenza di “fumus [#OMISSIS#] juris” e, nel contempo, su istanza di parte ricorrente, è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con pubblicazione da effettuarsi sul sito del Ministero resistente, stante l’elevato numero dei potenziali controinteressati all’accoglimento della domanda per cui è causa.
Parte ricorrente ha successivamente prodotto la documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità prescritte.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2018, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. – Passando ora all’esame dei motivi di gravame, si osserva che, con il primo motivo, parte ricorrente deduce: “I) Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà”.
La ricorrente lamenta che il Ministero resistente non si sarebbe attenuto ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art. 3 della Legge n. 264/1999, in tema di programmazione dei posti da assegnare ai corsi di medicina e chirurgia, da fissare a livello nazionale. La disposizione citata, infatti, imporrebbe, quale criterio principale a cui l’Amministrazione dovrebbe attenersi, l’“offerta potenziale del sistema universitario”, prevedendo come subordinato l’ulteriore criterio del “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. La determinazione del numero di posti del contingente per l’a.a. 2017/18 sarebbe, allora, del tutto illegittima in quanto determina un quantitativo di posti inferiore alla complessiva capacità effettiva delle Università italiane di assorbire la domanda, così come indicato dai rispettivi organi accademici. Si contesta, inoltre, l’ingiustificata tendenza del MIUR a ridurre progressivamente il numero dei posti a cui accedere in relazione ai corsi in oggetto (n. 9.100 per l’anno in esame; n. 9224 per l’a.a. 2016/2017; n. 9530 per l’a.a. 2015/2016). Deduce altresì la ricorrente che, ove non vi fosse stata la descritta riduzione rispetto all’offerta formativa del sistema universitario, la stessa avrebbe potuto aspirare all’ottenimento di un posto utile presso uno degli atenei prescelti.
Il numero appare altresì inadeguato anche rispetto al contesto europeo dovendosi ritenere fisiologico che una parte dei futuri laureati possano esercitare la professione in altri Paesi UE (non a caso nell’Accordo Permanente Stato-Regioni del 25.5.2017 si fa riferimento ad un “progetto europeo”, quale contesto nell’ambito del quale elaborare la determinazione del fabbisogno).
Il Collegio non ritiene di discostarsi dagli orientamenti già espressi in argomento dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 10129/2017, dove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata dalle Amministrazioni resistenti non risulta sindacabile, essendo stata ampiamente esercitata nei limiti previsti dal potere ad esse attribuito nonché dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei posti disponibili si debba basare, non solo sulla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (cfr. art. 3 della legge n. 264 del 1999).
Peraltro, come già osservato dalla Sezione a partire dalla sentenza 10129/2017 con riguardo all’istruttoria ministeriale svolta, al fine della determinazione del numero degli accessi programmati in vista dell’anteriore tornata 2016/2017 – con argomenti pienamente estensibili alla specie, stante l’identità dell’iter seguito dall’Amministrazione – “tale istruttoria – complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra (…) in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti. E’ già stato in precedenza illustrato, inoltre, il carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la citata sentenza CEDU del 2 aprile 2013)”.
Ad avviso del Collegio, inoltre, il motivo è da ritenere generico, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa, per pareggiare detta capacità ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dall’interessata in graduatoria, tali da consentire alla medesima di essere ammessa ai corsi di laurea in argomento (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n.4626 del 2018).
Detto motivo, così come formulato, appare dunque – prima ancora che infondato – inammissibile, considerato che il punteggio conseguito di 46,20 punti colloca la ricorrente in posizione ben lontana dagli ultimi ammessi presso gli atenei di suo interesse.
Il primo motivo è pertanto da respingere.
3. – Il secondo motivo è così rubricato: “Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità”.
Il Decreto Ministeriale 28.6.2017, n. 477, prevede all’art. 2 che i quesiti devono vertere su: cultura generale (2), ragionamento logico (20), biologia (18), chimica (12), fisica e matematica (8). Venti di essi, dunque, hanno riguardato la logica, che, tuttavia, non è materia di studio nella scuola secondaria superiore ed è, in generale, materia estranea ai percorsi scolastici delle medie superiori; se, in luogo dei quesiti di logica (sui quali la ricorrente ha conseguito un punteggio di soli 13,7 punti su 30), fossero state somministrate domande realmente riconducibili ai programmi ministeriali, la ricorrente ritiene che avrebbe avuto ottime “chances” di ottenere l’assegnazione alle sedi prescelte.
Al riguardo occorre rilevare che le decisioni, relative all’articolazione e alla struttura del test, sono state assunte dal Soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come più volte segnalato dalla Sezione in numerose pronunce, relative a precedenti tornate concorsuali, a cui il Collegio ritiene di richiamarsi, per ragioni di doverosa sinteticità (cfr. in ultimo, tra le altre, TAR Lazio, III, n. 8779 del 2018, nonché n. 10129 del 2017).
Il motivo, dunque, va senz’altro respinto.
4. – Con il terzo motivo la ricorrente contesta, per violazione di legge ed eccesso di potere, lo specifico test selettivo somministrato ai candidati, per l’anno accademico in oggetto, il quale sarebbe viziato a causa della presenza di quiz (trattasi dei quesiti nn. 5, 23, 24, 29, 39 e 47) contenenti risposta errata e/o dubbia oppure, in altri casi, con più di una risposta corretta. Con il successivo motivo IV parte ricorrente deduce l’illegittimità della prova somministrata in quanto non ha tenuto conto del vincolo di cui all’art. 4 della legge n. 264 del 1999, che impone al solo MIUR la predisposizione della prova, senza possibilità di affidare a terzi soggetti la predisposizione delle domande, come avvenuto invece nella specie. Con il quinto motivo, la ricorrente contesta invece la circostanza che il MIUR avrebbe reiterato quanto già avvenuto nell’anno passato (a.a. 2016/2017) somministrando domande, almeno in parte, non inedite in quanto riprese da manuali di preparazione al test di note società private, dai simulatori di esame delle università private e dai test degli anni precedenti.
I tre motivi in esame possono essere trattati congiuntamente in quanto investono tutti la legittimità dei quesiti sottoposti ai candidati, con riferimento: ai contenuti di parte dei quesiti somministrati, alle modalità di individuazione delle risposte e, infine, all’iter procedimentale che ha condotto alla predisposizione dei test da parte di una società privata incaricata dal CINECA, anziché direttamente dal Ministero.
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente non indica, rispetto alle domande specificamente individuate come erroneamente formulate, quali sarebbero quelle a cui non ha risposto o ha risposto in maniera errata. Tale carente allegazione impedisce alla ricorrente di poter individuare, anche in via di ipotesi, un punteggio incrementale a suo favore sulla base della disciplina concorsuale che prevedeva meno 0,40 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data.
In merito ai distinti profili in cui si articolano i motivi in discorso, il Collegio prende atto della relazione prodotta dal MIUR in data 31.5.2018, nella quale, con ampia allegazione documentale, viene fornita la spiegazione delle ragioni che hanno condotto ad affidare la stesura del test ad un soggetto privato (la [#OMISSIS#]) e delle modalità adottate per lo svolgimento delle verifiche successive (ai fini della validazione dei quiz), espletate dall’apposita Commissione di esperti nominata dal MIUR. In effetti il MIUR, sulla base di quanto disposto dal D.M. 477/17, aveva il compito di predisporre i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per cui è causa (a.a. 2017/2018). Ma è lo stesso D.M. a prevedere che il Ministero si può avvalere “di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ ufficio e della Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 293/2017 […] per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova” (art. 2 comma 1).
La Commissione scientifica di validazione costituita in forza del menzionato D.M. 293/17, ha avuto l’espresso incarico di validare le domande oggetto della prova concorsuale. E’ pertanto un organo straordinario dello stesso Ministero ad avere formalmente accettato, facendoli “propri” sul piano della validità scientifica e della corrispondenza alla normativa, i test predisposti dalla società privata [#OMISSIS#] (per il tramite del CINECA).
Quanto alla determinazione di affidare ad un terzo esterno alla p.A. la stesura dei quesiti il Ministero ha dimostrato il carattere non certo arbitrario della scelta compiuta. Ha infatti spiegato che, non possedendo al suo interno professionalità dotate delle competenze necessarie per elaborarli, ha ritenuto opportuno individuare nel Consorzio CINECA il soggetto a cui conferire l’incarico della predisposizione dei quesiti. Nella nota MIUR prot. n. 114 del 31/01/2017 a firma del competente Capo Dipartimento si specificava che il Consorzio CINECA avrebbe potuto avvalersi di soggetti con comprovata competenza nelle materie oggetto dei quiz, da individuare nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio” (doc. 3 Rel. Min. cit.).
Il Consorzio CINECA, al fine di ottemperare a quanto richiesto, ha indetto una gara d’appalto avente ad oggetto il servizio di predisposizione dei quesiti per l’accesso ai corsi a programmazione nazionale. Poiché nel termine fissato con l’apposito Avviso pubblico non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, l’Ente ha affidato alla società [#OMISSIS#] S.r.l. – per un corrispettivo di Euro 40.000,00 – l’incarico di predisporre i quesiti in discorso. Questi ultimi, come già osservato, sono stati successivamente validati (sotto i profili della “correttezza della formulazione” e della “presenza tra le 5 opzioni di risposta di una sola risposta esatta”) dalla Commissione Tecnica di esperti (composta da professori universitari e professori di scuola secondaria superiore) nominata con il menzionato D.M. n. 293/2017.
In particolare, per il settore d’interesse e con esplicito riferimento alla validazione delle domande di biologia, di chimica, di cultura generale e ragionamento logico, di matematica e fisica, la competenti sottocommissioni hanno svolto più riunioni per l’esame collegiale dei quesiti predisposti dalla [#OMISSIS#] (esteso anche ai quesiti di riserva), fino a pervenire alla validazione finale delle prove di acceso.
Le sottocommissioni, in particolare, hanno esaminato i quesiti, verificando per ciascuno di essi, la rilevanza scientifica della domanda, la correttezza della formulazione, la presenza di una sola opzione di risposta corretta tra le cinque proposte, nonché la coerenza delle domande proposte con i percorsi di studio della scuola secondaria superiore (v. doc. 11 allegato Rel. Min.).
Quanto ai quiz copiati e alle censure che si incentrano sulla circostanza che alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in volumi di preparazione al test d’ingresso in comune commercio, in realtà, come già affermato dalla sentenza di questo TAR n. 10950/2017, l’argomentazione, benché in effetti, almeno in parte, documentata, non appare sufficiente ad invalidare l’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti).
Contrariamente però a quanto affermato dalla ricorrente, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso ai manuali e agli eserciziari in questione (ove peraltro erano presenti migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare “in [#OMISSIS#]” anche per il più mnemonico degli studenti) abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti né la ricerca di canali di preparazione a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina. La scelta dell’interessato di accedere all’una o all’altra fonte di studio rientra, a ben vedere, nell’ambito della normale “alea” di un qualsiasi concorso pubblico.
Da ciò consegue l’inaccoglibilità della domanda diretta ad ottenere una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento, in corrispondenza delle domande edite a cui la ricorrente non ha risposto o ha risposto, invece, in modo errato, essendo inammissibile la richiesta rivolta a questo Giudice di ricostruzione dei risultati della prova di ognuno dei ricorrenti, sulla base di dati meramente ipotetici e non dimostrati (la non utilizzazione delle pubblicazioni da parte della ricorrente, la circostanza che ove mai la stessa avesse consultato una delle pubblicazioni denunciate avrebbe certamente risposto in modo esatto).
Peraltro, dalla relazione della [#OMISSIS#] allegata dal MIUR, si può evincere che non vi è mai coincidenza e/o totale sovrapponibilità tra i quesiti indicati come editi e i quesiti somministrati nella prova per cui è causa ma, semmai, soltanto somiglianza degli argomenti affrontati e delle risposte alternative al quesito proposte. Tuttavia, secondo la condivisibile eccezione ministeriale, è rilevante e “decisiva” la diversa formulazione del quesito e, soprattutto la diversità delle risposte indicate come possibili, tra cui scegliere. E’ indispensabile, infatti, valutare tutti i “distrattori” e cioè quelle risposte che, pur non essendo corrette, possono ad un primo, superficiale esame apparire tali in quanto “prossime” all’unica risposta corretta e, dunque, da non scartare a prima vista.
Attraverso un’apposita tavola sinottica la [#OMISSIS#] ha dimostrato che non vi è mai totale coincidenza lessicale e di formulazione tra i quesiti somministrati e quelli tratti da eserciziari o altre pubblicazioni e che, soprattutto, non sono mai del tutto coincidenti le plurime risposte alternative, il che, per quanto appena detto, non costituisce variazione meramente formale ma sostanziale.
Va infine rilevato che, in ogni caso, i diversi quesiti contestati dalla ricorrente rientrano nei programmi delle scuole secondarie di secondo grado oppure nel programma ministeriale di riferimento per il Test di Medicina e Chirurgia; si tratta, pertanto, di argomenti che ogni candidato aveva l’onere di studiare.
Per tutte le ragioni che precedono i motivi esaminati (corrispondenti ai nn. III, IV e V del gravame) non possono essere accolti.
5. – Con il motivo sub VI il ricorrente deduce: la violazione di legge (con riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, alla Legge. n. 264/1999, al Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477); la violazione del principio dell’anonimato; la violazione e falsa applicazione dei Bandi delle Università, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione; deduce altresì l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
Secondo parte ricorrente la procedura di concorso risulta essere viziata per la violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere. Anche con riguardo all’anno accademico per cui è causa, il criterio adottato dal MIUR e dagli Atenei per l’identificazione della prova e l’associazione di essa al candidato violerebbe palesemente il principio dell’anonimato. La criticità censurata è stata a più riprese rilevata dalla Giustizia Amministrativa pronunciatasi sul tema dell’“anonimato” (la ricorrete cita: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015) e sulla “riconoscibilità”, da parte delle Commissioni d’aula o di altri soggetti terzi, del codice alfanumerico identificativo della prova e del singolo candidato, apposto sia sulla scheda risposte che sulla scheda anagrafica, il che era sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive.
Sulla violazione del principio dell’anonimato di cui al presente motivo il Collegio richiama quanto già ampiamente argomentato in modo del tutto pertinente al caso in esame dalla Sezione, nelle pronunce nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017.
Le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest’ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno sottostante al codice a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta. Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura.
Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo spese e non ravvisa adeguati presupposti per l’annullamento dell’intera procedura sotto il profilo in esame. Non solo, infatti, manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale, ma le garanzie procedurali previste sembrano escluderne la concreta possibilità, nei limiti delle verifiche affidate a questo Giudice, in tema di legittimità delle procedure amministrative. Non può essere trascurata infatti, in primo luogo, la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso, richiedenti la stesura di elaborati originali e nella verifica di prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto, esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta necessità di escludere “a priori” ogni possibile riconoscimento), mentre nel secondo l’esito – oggettivamente verificabile anche “ex post” – potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie. Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.
La stessa giurisprudenza sopra richiamata esclude che si debba dimostrare l’effettiva violazione del principio di imparzialità nel caso concreto, ma riconosce che il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra parte, che la rilevanza in questione debba rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste (ben diverse da quelle attuali, all’epoca delle pronunce sopra citate). Nella situazione in esame dette modalità – implicanti raccolta e successiva correzione, attraverso lettore ottico, di migliaia di moduli (per i quali il codice alfanumerico, affiancato al codice a barre, costituisce presumibilmente misura di sicurezza, in vista del successivo abbinamento con le schede anagrafiche) – sono state predisposte, ad avviso del Collegio, con il massimo delle possibili garanzie dal decreto ministeriale n. 477 del 2017: schede anagrafiche e moduli di risposta dovevano essere depositati infatti – al termine delle prove e in presenza dei commissari di esame – in appositi contenitori, che successivamente sono stati separatamente chiusi, sigillati e controfirmati (anche da concorrenti estratti a sorte); i plichi contenenti i moduli di risposta poi – previa verifica della relativa integrità – sono stati consegnati al CINECA, che ne ha effettuato la correzione in modo automatico, tramite lettore ottico, in base alle risposte prestabilite da ritenere esatte, alla presenza del responsabile del procedimento o di un delegato dello stesso per ciascuna Università. Non si vede in che modo, risultando le schede disponibili, materialmente, solo in fasi procedurali pubbliche, singoli soggetti avrebbero potuto effettuare la ricerca, la sottrazione e l’alterazione o sostituzione di alcune di esse. In tale contesto, il Collegio ritiene di poter respingere il motivo di gravame in questione, senza ulteriori integrazioni istruttorie, risultando comunque non configurabile una generalizzata, grave penalizzazione di tutti i concorrenti, solo in corrispondenza di verbalizzazioni non puntualmente analitiche (ma comunque sussistenti) per ogni singola fase, di cui si attesta la conformità alle direttive ministeriali.
Il motivo, in definiva, va respinto.
6. – Con riferimento al settimo motivo, con il quale il ricorrente deduce che le modalità di effettuazione e consegna delle prove adottate dal MIUR non garantirebbero la certezza della paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato, il Collegio osserva quanto segue (v. ex multis TAR Lazio, III, 22 maggio 2018, n. 05685):
– la disciplina generale di rango secondario dei concorsi pubblici per le assunzioni nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487/1994), se e in quanto ritenuta applicabile in via analogica alla procedura selettiva per cui è causa (che però non concerne l’accesso ad un pubblico impiego), non impone in nessuna disposizione la sottoscrizione né, tantomeno, le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella compilazione della scheda anagrafica (vedi art. 14 d.P.R. cit.);
– la previsione della firma autografa appare garanzia sufficiente e adeguata per assicurare la paternità dell’elaborato in capo a chi ha compilato e firmato la scheda anagrafica, apponendo peraltro in prima persona le due etichette adesive aventi identico codice a barre a garanzia del corretto abbinamento;
– non sono segnalate da parte ricorrente episodi anomali o assenza di controlli da parte del personale addetto, sicché, anche sotto questo profilo deve escludersi il rischio di scambi di elaborati oggettivamente difficili da realizzare in concreto;
– anche diverse modalità di consegna della prova in astratto ipotizzabili, ove ritenute di maggior garanzia per la regolarità della procedure selettiva, non sarebbero neanch’esse tali da escludere, in termini assoluti e astratti, episodi di frode, copiatura, scambio ecc. che si potrebbero comunque verificare prima della consegna della prova e della stessa apposizione delle etichette adesive su prova e scheda anagrafica, sicché a seguire il ragionamento di parte ricorrente si potrebbe arrivare ad un “regressus ad infinitum” dove nessun accorgimento, in astratto, sarebbe mai sufficiente ad assicurare la regolarità della prova.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
7. – Con il motivo sub VIII il ricorrente deduce l’illegittimità del concorso in ragione delle gravi irregolarità che si sarebbero verificate. Egli menziona presunte “gravissime situazioni di irregolarità le quali hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale”. La censura appare, in verità generica e non provata.
La stessa menzione di un procedimento penale pendente in relazione ad una (non meglio identificata) “vicenda”, verificatasi presso l’Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II, appare, in assenza di ulteriori elementi fattuali, del tutto inconferente.
Anche il motivo “de quo” va dunque respinto.
8. Con il nono ed ultimo motivo parte ricorrente impugna (per violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; della Direttiva 93/16/CEE, della Legge n. 264 del 1999, del D.M. n. 477 del 2017) l’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017, secondo cui “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999….I posti, eventualmente risultati non occupati nella graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’estero possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1000”.
La Sezione ha già annullato, con efficacia “erga omnes”, la di