TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 237

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego-Valutazione titoli

Data Documento: 2019-01-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del d.m. succitato.

Contenuto sentenza

N. 00237/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02895/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2014, proposto da Khalil Chawkat Fattouch, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Patelmo e [#OMISSIS#] Patelmo, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Patelmo in Roma, via [#OMISSIS#], 143;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Corvaja, [#OMISSIS#] Frati, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/E1 “chirurgia cardio-toraco-vascolare”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. C. Alenzi, in sostituzione dell’Avv. P. Patelmo, ed il Procuratore dello Stato M. D'[#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Khalil Chawkat Fattouch, Responsabile dell’Unità di chirurgia cardiovascolare del “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Hospital” di Palermo, Ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Palermo, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 06/E1 “chirurgia cardio-toraco-vascolare”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di motivazione.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che veniva data preminenza al criterio dell’innovatività dell’attività scientifica, non riscontrata in concreto dalla Commissione, rispetto agli altri criteri; che tale valutazione non era ben motivata e che anzi la suddetta attività era da considerarsi innovativa, avendo tra l’altro registrato un brevetto su una nuova tecnica operatoria.
L’interessato ha sostenuto inoltre che non era stato debitamente considerato il superamento di tre “mediane” su tre; che inoltre al candidato non era stato chiesto di riferire su eventuale attività accademica o di referaggio, che dunque non poteva essere oggetto di valutazione; che in ogni caso la suddetta attività era stata svolta.
Veniva in ultimo segnalato dal candidato di essere stato collocato in aspettativa dal marzo 2012 per dirigere l’Unità funzionale complessa di chirurgia cardiovascolare.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria il ricorrente segnalava in fatto di aver nel frattempo conseguito l’abilitazione a Professore di II fascia per il settore concorsuale in esame e ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.1597 del 2018 il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti, ex art.71 bis c.p.a., per una definizione nel merito del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Nell’udienza del 17 ottobre 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo luogo evidenziare che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Va ancora rilevato che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010 e che il giudizio di inidoneità è reso in modo unanime, con motivazione sintetica, ma congrua.
E invero la Commissione si riporta anche al giudizio espresso, nella medesima tornata, per l’abilitazione alla II fascia, con esito del pari negativo.
Nello specifico appare dirimente, al di là delle altre risultanze, la riscontrata mancata documentazione sull’attività di docenza a livello universitario.
Né può sul punto utilmente affermarsi chè ciò non era richiesto e dunque non poteva essere considerato, a fronte di espresse indicazioni al riguardo, contenute non solo nell’art.4 del D.M. n.76 del 2012, ma anche, e in più punti, nel verbale n.1 del 2013, relativo alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli (cfr. all.2 atti Amministrazione e all.6 al ricorso).
Pertanto le valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla predetta Commissione, che hanno condotto a un esito di non idoneità, risultano all’evidenza non irragionevoli, trattandosi per giunta di abilitazione a Professore di I fascia.
Né del resto può essere consentito al Tribunale, con indebito sconfinamento nell’area insindacabile del merito, di sostituire alle considerazioni della predetta Commissione le proprie valutazioni.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.2895/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 08/01/2019