TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 238

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego-Valutazione titoli

Data Documento: 2019-01-08
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo il giudizio della commissione laddove si ravvisi una inadeguata ed insufficiente motivazione della valutazione, la quale costituisce indice sintomatico di non adeguato (e non completo) esame del materiale curriculare e rende, altresì, non intellegibili e, dunque, non verificabili, le ragioni poste alla base della valutazione stessa.

 

Contenuto sentenza

N. 00238/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05199/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Callari, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] Vinti in Roma, via Emilia, 88;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia. Con contestuale domanda di risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Anvur e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. A. Buongiorno e, per le Amministrazioni resistenti, gli Avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone e Giovanni Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Ing. Prof. [#OMISSIS#] Callari, professore associato, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il conseguimento delle funzioni di professore di I fascia, per il settore concorsuale 08/B1 (Geotecnica), indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 222 del 20.7.2012. L’esito della procedura è stato sfavorevole al ricorrente, poiché cinque commissari su cinque hanno espresso giudizio di inidoneità del medesimo alle funzioni di professore di I fascia.
Avverso gli atti indicati in epigrafe, il prof. Callari, con atto spedito a notifica in data 8.4.2014 e depositato entro il termine di [#OMISSIS#], ha proposto ricorso deducendo, dopo ampia ricostruzione delle norme che disciplinavano la procedura ASN relativa all’anno 2012 (art. 16 della Legge n. 240 del 2010; d.P.R. n. 222 del 2011; D.M. n. 76 del 2012), quattro motivi di gravame, ognuno dei quali si articola in molteplici censure delle quali: alcune vertono sulla stessa illegittimità della procedura nel suo complesso, sotto molteplici profili (motivi nn. I e II); altre attengono invece all’inadeguatezza dei giudizi, collegiale e individuali, espressi dalla Commissione, sotto i profili della motivazione carente e/o contraddittoria (motivo n. III) ovvero del difetto di istruttoria nell’esame del curriculum e dei titoli posseduti dal ricorrente (motivo n. IV).
I motivi proposti sono stati così rubricati dal ricorrente:
I. Violazione dell’art. 16, comma 3, della Legge n. 240 del 2010, dell’art. 1, commi 389 e 394 dela Legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di proroga, arbitrarietà, sviamento carenza di istruttoria. Incompetenza: le censure articolate si incentrano su vari decreti direttoriali del MIUR che hanno disposto successive proroghe dei lavori delle Commissioni nazionali ASN dei vari settori (decreti nn. 343, 732 e 1263 del 2013), quando, invece, il termine di conclusione dei lavori delle Commissioni, fissato su base legislativa, era da ritenere perentorio;
II. Violazione dell’art. 16, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240 del 2010; eccesso di delega ed eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento nell’adozione del D.M. n. 76 del 7.6.2012 e, successivamente, della determinazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione: il regolamento ministeriale sui criteri di valutazione di cui al D.M. citato sarebbe in contrasto con i principi della Riforma [#OMISSIS#] e viziato da eccesso di delega, laddove ha attribuito alle Commissioni la facoltà di potersi dotare, in piena autonomia, di criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli già prefissati a livello regolamentare; in ogni caso, la normativa ministeriale (art. 3, comma 3, D.M. n. 76/2012) imponeva alle Commissioni di adottare criteri ulteriori (e maggiormente selettivi), soltanto sulla base di atti diffusamente motivati che, nella specie, non sono stati adottati;
III. Violazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010, del D.M. n. 76 del 2012, del Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 2012; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà e palese disparità di trattamento (su cui, diffusamente, “infra”);
IV. Carenza ed illogicità della motivazione, contraddittorietà e palese erroneità.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, difendendo in particolare, con la relazione difensiva in atti, l’operato della Commissione che, a suo avviso, ha osservato e applicato i criteri valutativi di cui al D.M. n. 76 del 2012, così come precisati dalla stessa Commissione nella sua riunione preliminare.
In esito alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018, fissata ai sensi degli art. 71 e 71-bis c.p.a., il Collegio, ritenendo che i temi introdotti da parte ricorrente non si prestavano ad una definizione con sentenza in forma semplificata, ha rimesso la causa nel ruolo di merito e fissato la pubblica udienza per la discussione.
Parre ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 73 c.p.a..
Alla pubblica udienza del 20 giungo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudizio collegiale negativo (doc. 15 ric.) è motivato, in via esclusiva, sui seguenti elementi: – le 16 pubblicazioni sottoposte al vaglio analitico della Commissione non sempre sarebbero del tutto coerenti con il settore concorsuale 08/B1 – Geotecnica; – la loro distribuzione temporale appare parzialmente insoddisfacente; – il candidato non produce “relazioni generali e relazioni su invito a convegni internazionali”, né esibisce, tra i propri titoli, la direzione di gruppi di ricerca. Negli stessi giudizi individuali espressi dai singoli commissari ritornano gli stessi elementi negativi di giudizio sopra enucleati, anche se la maggioranza dei commissari riconosce esplicitamente che il livello della produzione scientifica del prof. Callari è buono e, in alcuni casi, eccellente, sul piano dell’originalità e del rigore scientifico (vedi commissari [#OMISSIS#], Lancellotta e Rampello). Inoltre, la Commissione ha preso atto del superamento, da parte del candidato, di tutti e tre i valori-soglia di cui all’Allegato A al D.M. 76/2012, i quali hanno carattere oggettivo e sono indicativi del rilevante impatto della produzione scientifica del ricorrente nella comunità scientifica di riferimento, atteso che, ai sensi dell’Allegato A citato, con riguardo al settore concorsuale “de quo” (che rientra tra quelli “bibliometrici”), “2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) il numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questo indicatore la normalizzazione per l’età accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni;
b) il numero totale di citazioni ricevute riferite alla produzione scientifica complessiva normalizzato per l’età accademica;
c) l’indice h di Hirsch normalizzato per l’età accademica.
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2.
4. Il calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane è effettuato dall’ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero….”.
Il Collegio osserva che il requisito della coerenza delle pubblicazioni rispetto ai temi del settore concorsuale – previsto dall’art. 3, comma 2, lett. a) D.M. 76 a mente del quale “Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri: a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b)…omissis….” – è stato ritenuto non integrato dalla Commissione, sulla base di una motivazione carente e, comunque, non adeguatamente sviluppata. Infatti, nei giudizi, si evidenzia che la produzione del ricorrente sarebbe soltanto “parzialmente” coerente rispetto al settore della Geotecnica (08/B1); tuttavia la Commissione, usando l’avverbio “parzialmente”, non precisa quali sarebbero le opere non coerenti (e, dunque, non valutabili) e quali, viceversa, quelle che rientrerebbero a pieno titolo nella declaratoria ministeriale di definizione del settore concorsuale; non è stata neanche fornita una indicazione di tipo percentuale sul numero delle opere non valutabili in quanto non ascrivibili al settore, il che non consente di valutare la fondatezza del giudizio al riguardo, giacché, com’è di intuitiva evidenza, ove le opere non coerenti fossero in numero minoritario o esiguo, ciò non avrebbe potuto condurre ad un giudizio negativo sul candidato.
Oltre a ciò si consideri che, come evidenziato dal ricorrente nel quarto motivo (vedi pag. 43 ric.), l’art. 4, comma 2, D.M. n. 76, non si limita a riferire la coerenza alle tematiche del settore concorsuale strettamente inteso ma la estende anche “alle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” e, dunque, anche rispetto a settori “affini”, tra i quali, secondo il ricorrente, si deve considerare anche la Scienza delle Costruzioni. Il ricorrente ha poi dimostrato che n. 4 suoi recenti articoli, pubblicati nel corso degli ultimi cinque anni anteriori al 2012, in realtà sono state pubblicati proprio sulla “Rivista Italiana di Geotecnica”.
Il Collegio, nel ritenere fondate le predette censure avverso la valutazione di “non coerenza” (peraltro “parziale”), espressa dalla Commissione, non entra, per ciò solo, nel merito di valutazioni tecniche e scientifiche che sono, per definizione, riservate alla Commissione valutatrice. Ciò in quanto il sindacato di questo Giudice attiene alla inadeguata ed insufficiente motivazione della valutazione compiuta dalla Commissione sul punto, il che costituisce indice sintomatico di non adeguato (e non completo) esame del materiale curriculare e rende, altresì, non intellegibili e, dunque, non verificabili, le ragioni poste alla base della valutazione stessa. Quanto ai profili della scarsa continuità della produzione scientifica negli ultimi cinque anni e alla mancanza di relazioni in convegni (anche di rilievo internazionale), il Collegio ritiene che si tratti di elementi sopravvalutati rispetto ad altre emergenze di uguale se non superiore rilievo che dovevano essere valutate in termini favorevoli al ricorrente. L’aspetto quantitativo dell’impatto della produzione scientifica del prof. Callari è, infatti, ampiamente favorevole per quanto con concerne le 3 mediane del settore – afferenti rispettivamente al numero di pubblicazioni, alle citazioni e all’h-Index – il che rendeva inevitabile una valutazione positiva al riguardo, stante il vincolo normativo che alla Commissione si imponeva ai sensi dell’Allegato A, punto b), D.M. 76, secondo il quale “ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2”. Tale conclusione obbligata non poteva recedere di fronte all’asserito ridimensionamento delle pubblicazioni nell’ultimo quinquennio.
Quanto alla scarsità degli interventi in convegni, a prescindere da ogni approfondimento sulla fondatezza del rilievo, il Collegio osserva che il candidato ha dimostrato, in ogni caso, il possesso di numerosi altri titoli, considerati rilevanti ai sensi del D.M. n. 76, quali la partecipazione e il coordinamento di numerosi progetti di ricerca, la direzione di gruppi di ricerca e altro. Non è pertanto legittimo il giudizio nella parte in cui sottolinea, immotivatamente, uno specifico titolo a discapito di altri (posseduti dal ricorrente) che andavano posti, quanto meno al medesimo livello. Senza contare che la valutazione qualitativa dei prodotti scientifici è stata, per l’intera Commissione, ampiamente positiva.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene fondate le censure di cui al terzo e quarto motivo, con cui il ricorrente deduce l’incongruità e la contraddittorietà del giudizio della Commissione, che è pervenuta ad un giudizio immotivatamente negativo, nonostante il netto prevalere di elementi positivi di valutazione tanto nel giudizio collegiale finale, quanto nei giudizi individuali espressi dai cinque commissari. Nel caso di specie, infatti, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato, nonostante lo stesso avesse dimostrato il brillante superamento di tutte e tre le mediane di settore (dimostrando così, oggettivamente, un significativo impatto della sua produzione scientifica nel settore concorsuale di riferimento) e avesse al suo attivo diversi titoli (oltre alle pubblicazioni).
Considerato che, all’interno di una valutazione che riguardava la prima fascia di docenza e che doveva necessariamente tenere in considerazione il conseguimento di risultati rilevanti “nel panorama anche internazionale della ricerca”, la produzione scientifica del ricorrente è stata valutata di buon livello dal punto di vista dell’originalità e del rigore metodologico (così come sono stati ritenuti pienamente raggiunti gli indicatori quantitativi prescritti), non si comprende in cosa dovrebbe consistere l’insufficienza del profilo internazionale, affermazione che appare, nell’economia del giudizio, non giustificata sulla base delle premesse menzionate. Il giudizio è pertanto da ritenere carente e contradittorio sul piano della motivazione e, per questo, merita di essere annullato.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con riguardo alle censure di cui ai motivi III e IV (con assorbimento dei restanti motivi), con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 08/B1 – “Geotecnica” e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti in causa, in via di eccezione rispetto alla regola della soccombenza, tenuto conto del mancato rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali da parte del ricorrente (atteso che il ricorso introduttivo si diffonde per n. 54 pagine, escluse le relate).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se anteriore, comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 giugno 2018 e, in prosecuzione, 19 dicembre 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 08/01/2019