L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 12382
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse
N. 12382/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12029/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12029 del 2014, proposto dal dott. [#OMISSIS#] Navone, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Sinante [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Botzios in Roma, Via [#OMISSIS#], 49;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., l’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Chiara Abatangelo, [#OMISSIS#] Picaro;
per l’annullamento
del giudizio di inidoneità al conseguimento dell’ASN – abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia – settore concorsuale 12/A1 – diritto privato. Atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. n. 1199/1971
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con ricorso consegnato per la notificazione in data 17.9.2014 e quindi depositato nei termini di [#OMISSIS#], il dott. [#OMISSIS#] Navone ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il negativo giudizio riportato (e gli atti ad esso prodromici come meglio specificati in ricorso) a conclusione della procedura per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 12 /A1 – diritto privato;
Considerato che il ricorso, passato in decisione per la pronunzia sull’istanza cautelare alla camera di consiglio del 26 novembre 2014, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato, infatti, che è fondata, con valore assorbente sul resto, la censura che riguarda la formazione della Commissione giudicatrice mediante il membro straniero, non dotato di qualificazione adeguata al settore relativo al diritto privato – 12/A1 (cfr. tra i precedenti, ormai numerosi, di questa di questa Sezione, le sentenze nn.: 10865/14; 11230/2014; 11228/2014; 11246/2014; 11233 / 2014);
Considerato che, infatti, in base all’art.16, comma 3, lett. f) – h) della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari mentre il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia;
Ritenuto dunque che rientrando il diritto commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3, f – h della Legge n. 240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011;
Rilevato altresì, oltre a quanto sopra considerato, che dal “curriculum vitae” e dall’elenco delle pubblicazioni del prof. [#OMISSIS#] emerge che i suoi lavori scientifici si riferiscono in misura largamente prevalente al diritto societario e commerciale (avendo incentrato i suoi studi sulle società di capitali, sulle s.r.l., sulla responsabilità degli amministratori di tali società e delle cooperative ecc.);
Ritenuto che, pertanto, il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione;
Ritenuto che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto di tutti i componenti, ovvero di un “quorum” strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato;
Ritenuto, pertanto, che il giudizio finale di non abilitazione è illegittimo, e va annullato, sicché, in esecuzione della presente sentenza (art. 34 comma I, lettera “e”, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni novanta dalla ricezione della presente sentenza;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che, forfetariamente, liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)