TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 12399

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo

Data Documento: 2014-12-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in assoluto,non dipende dal numero di mediane superate, mero aspetto quantitativo della produzione, il quale prescinde dalla ineludibile valutazione della qualità degli scritti: all’esame degli scritti deve, infatti, affiancarsi la valutazione dei titoli

Contenuto sentenza

N. 12399/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2014, proposto da: 
Andreone [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Cammelli ed [#OMISSIS#] Manzi, con domicilio eletto presso o studio di quest’ultimo in Roma, via F. [#OMISSIS#], 5, come d aprocura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 06/b1 “Medicina interna”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato l’11 febbraio 2014 e depositato il successivo giorno 12, il prof. [#OMISSIS#] Andreone ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 06B1 – Medicina interna.
Sebbene egli avesse superato tre mediane dei previsti indicatori bibliometrici, ciascuno dei cinque membri che componevano la commissione di valutazione all’uopo nominata ha espresso un giudizio negativo sul ricorrente, basato, essenzialmente sull’insufficienza dei titoli vantati, pur a fronte di produzione scientifica di buon livello.
3. – Il prof. Andreone affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione a sei motivi.
Con i primi tre egli sostiene, sotto vari profili, che l’illegittimità del giudizio riportato avrebbe alla base la mancata considerazione dei titoli da parte dei Commissari, che egli sostiene di avere correttamente declinato nella propria domanda, sebbene in un settore del relativo modulo informatico non pertinente.
Il sesto motivo è connesso ai primi tre, in quanto sviluppa, in via subordinata la richiesta di accordare al ricorrente la scusabilità dell’errore commesso nella redazione della domanda.
Con il quarto motivo, invece, il prof. Andreone sostiene l’illegittimità per difetto di motivazione della decisione, presa dalla Commissione, di discostarsi dai parametri e criteri predisposti dalla lex specialis della procedura.
Con il quinto mezzo, poi, il ricorrente assume la disparità di trattamento con i candidati della tornata 2013, che già all’atto della presentazione delle domande conosceranno i nomi dei commissari designati per le due tornate 2013 e 2013, ed i criteri e parametri da essi stabiliti.
4. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia memorie difensive.
5. – Con ordinanza n. 1125 del 2014 l’istanza cautelare del ricorrente è stata respinta da questa Sezione; essa è però stata accolta in appello, sub specie di invito ad una sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado, in forza di ordinanza n. 21942014 del Consiglio di Stato.
6. – In vista della pubblica udienza di trattazione del ricorso nel merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, nella quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2014 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
1.1 – Non possono essere innanzitutto condivisi i primi tre motivi, che ruotano, tutti, sull’assunto per cui la Commissione non avrebbe esaminato i titoli declinati dal ricorrente nella sua domanda di partecipazione alla procedura, forse a causa della loro collocazione nella parte della domanda riservata alla posizione accademica del candidato, e non ai titoli.
Questo assunto di fatto, svolto principalmente nei primi due mezzi, risulta del tutto sfornito di elementi probatori atti a supportarlo, e rimane alla stregua di una mera petizione di principio.
E’ infatti vero che il prof. Andreone ha elencato, nella propria domanda di partecipazione, numerosi titoli.
Ma la stessa lettura dei giudizi non autorizza a ritenere fondata la tesi di una svista o di una omissione da parte dei commissari, i quali, seppure in modo sintetico, hanno espresso un giudizio di merito sui titoli stessi, affermando essenzialmente che essi avrebbero solo parzialmente corrisposto ai criteri forniti dalla Commissione (prof. Gatta), o che di essi il candidato avrebbe avuto solo un modesto possesso (prof. [#OMISSIS#]).
Non v’è, in particolare, alcuna evidenza che i commissari abbiano considerato soltanto il paragrafo sesto della domanda (rubricato “titoli”), senza visionare le altre parti di quello scritto, ed, in particolare, la parte relativa alla “posizione accademica”, nella quale il prof. Andreone ha distintamente indicato i titoli suddivindendoli in sei diversi paragrafi (curriculum accademico, didattico, assistenziale, sperimentale, scientifico e risorse gestite).
1.2 – Né può essere condivisa l’affermazione sulla quale è imperniato il secondo motivo, per cui la svista della Commissione emergerebbe alla luce degli ulteriori criteri di valutazione fissati dalla Commissione oltre quelli principali di cui si può leggere nel verbale n. 1 dei lavori (e rispetto ai quali il ricorrente non svolge censure) .
Tali criteri ulteriori erano i seguenti: capacità di dirigere un gruppo di ricerca caratterizzato anche da collaborazioni a livello internazionale; esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca; capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale, e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.
La comparazione di tali criteri con i titoli vantati dal prof. Andreone, lungi dal confermare l’omesso esame dei primi, attesta, invece, che i commissari ne hanno ritenuto l’incongruità rispetto a quanto da essi richiesto in aggiunta ai criteri posti dal decreto ministeriale n. 762012.
Infatti, quanto al criterio ulteriore relativo alla direzione di gruppi di ricerca internazionali, l’esame della domanda rivela che fra i (per vero numerosi) titoli declinati dal prof. Andreone, specie sotto la rubrica “curriculum sperimentale”, non v’è ne è alcuno in cui il ricorrente figuri in posizione di leadership rispetto agli altri partecipanti.
Quanto alla supervisione di dottorandi di ricerca, il “Curriculum accademico” nulla riporta, indicando, invece, la posizione di relatore di 32 laureandi e di tutoraggio di un imoprecisato numero di specializzandi.
Quanto, poi, al criterio legato all’attrazione di finanziamenti competitivi “soprattutto in ambito internazionale”, risulta dal paragrafo intitolato dal candidato “Risorse economiche” che tale attività è stata svolta dal prof. Andreone giovandosi di risorse di provenienza esclusivamente nazionale (MIUR, Ministero della Salute, regioni, aziende ospedaliere, non meglio precisati “acquisti di beni strumentali”, “sperimentazioni cliniche”, “donazioni liberali”).
I primi due motivi, pertanto, risultano infondati, poiché i pur numerosi titoli elencati nella domanda dal ricorrente non collimano con i criteri ulteriori prescelti dalla Commissione con valutazione discrezionale rimasta esente da censure.
1.3 – E’ altresì infondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia il difetto di motivazione in relazione alle prescrizioni ministeriali, per cui la non abilitazione per i candidati che superino tre mediane dovrebbe avere un iter argomentativo particolarmente accurato.
Quanto detto in precedenza rispetto alla mancata rispondenza dei titoli presentati dal prof. Andreone rispetto ai criteri “ulteriori” rispetto a quelli ordinari (gli unici su cui il ricorrente abbia sviluppato la censura di omesso esame) attesta che le motivazioni dei giudizi negativi formulati dai singoli commissari, nonché la motivazione del giudizio collegiale finale, partono da un esatto presupposto fattuale (proprio la mancata rispondenza ai criteri in questione); ragione per cui non erano necessarie ulteriori specificazioni.
Tanto più che la motivazione, per così dire, rafforzata, della non abilitazione, raccomandata dalla circolare ministeriale, dovrebbe derivare dal riscontrato superamento delle tre mediane, che è dato relativo al numero delle pubblicazioni scientifiche (in contrapposizione alla loro qualità), e che non attiene, dunque, ai titoli posseduti.
I primi tre mezzi, in definitiva, vanno respinti.
1.4 – Non v’è, quindi, spazio alcuno per il riconoscimento di un errore scusabile in favore del ricorrente, richiesto nel sesto mezzo.
Va premesso che la scusabilità dell’errore è istituto che rileva unicamente in capo processuale, e quindi non può in alcun modo riguardare un eventuale erroneo inserimento, da parte del candidato, dei titoli in un’area della domanda riservata ad altre indicazioni.
Non si vede, inoltre, come il riscontro di tale errore di compilazione da parte di questo TAR, in uno alla sua “scusabilità”, potrebbe ridondare a vantaggio del ricorrente in termini di annullamento de giudizio impugnato; effetto caducatorio che potrebbe derivare unicamente dalla rilevazione di errori della commissione.
Peraltro, non risulta, come detto, che la Commissione abbia dato una rilevanza escludente all’errore di compilazione commesso dal ricorrente, né che essa abbia omesso la valutazione dei titoli di questi; ma che, al contrario, essa abbia esaminato i titoli del prof. Andreone e li abbia ritenuti incongrui ai criteri stabiliti.
2. – Eguale sorte di rigetto segue il quarto motivo, con cui il prof. Andreone assume disparità di trattamento con altri candidati, che sarebbero stati abilitati pur avendo superato due mediane invece che tre.
Al riguardo basta la considerazione per cui l’abilitazione, in assoluto, non dipende dal numero di mediane superate, mero aspetto quantitativo della produzione, che prescinde dalla ineludibile valutazione della qualità degli scritti, come attestato anche dalla richiamata circolare dell’11 gennaio 2013.
All’esame degli scritti deve affiancarsila valutazione dei titoli; i quali, come detto, per il ricorrente non collimavano con i criteri prescelti dalla commissione.
Pertanto non è possibile innestare alcuna comparazione, ai fini di una eventuale disparità di trattamento, sul solo dato relativo al superamento delle mediane da parte dei candidati.
3. – Il quinto motivo è inammissibile: il ricorrente, infatti, non ha interesse alcuno a censurare la (asserita) mancanza di motivazione della scelta, operata dalla Commissione, di modificare ed integrare alcuni criteri e parametri di cui all’art. 4 comma IV del regolamento (DM n. 762012), dal momento che, come si è visto, la mancata aderenza dei titoli ai criteri ha riguardato i “criteri ulteriori” stabiliti dalla Commissione, e non quelli previsti dal regolamento.
4. – Anche il sesto motivo va respinto.
Con tale censura il prof. Andreone denuncia disparità di trattamento in relazione alla circostanza per cui i candidati della tornata 2013 possono formulare le proprie domande di partecipazione conoscendo, all’atto della presentazione delle istanze, i nomi dei commissari (che sono i medesimi della precedente tornata) e i criteri e parametri da essi già stabiliti.
Tale vantaggio, invero, è bilanciato dalla facoltà di ritiro delle domande data ai candidati della tornata 2012.
Il Decreto direttoriale n. 2222012, recante il bando della procedura per la tornata 2012, infatti, all’art. 2 comma VIII prevedeva espressamente che “L’eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal candidato, con le modalità telematiche di cui ai commi 1 e 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Università sede della procedura delle determinazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DM n. 76 del 2012”: facoltà di cui il ricorrente non ha inteso avvalersi.
5. – In conclusione il ricorso è infondato, e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)