Accoglimento del ricorso in quanto la commissione esaminatrice, prima di decidere se un dato ciclo di dottorato fosse, o non, pertinente al settore concorsuale per il quale si richiedeva l’abilitazione, avrebbe dovuto predeterminare dei criteri di distinzione; cosa che non è avvenuta, lasciando spazio (almeno in astratto) ad incongruenze o addirittura a possibili arbitrii.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 febbraio 2018, n. 1580
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione-Valutazione dottorato di appartenenza
N. 01580/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13224/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13224 del 2017, proposto da:
Torroni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Iannaccone in Roma, via Avezzana 6, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per l’annullamento, previa sospensione, dell’esito finale di inidoneità del ricorrente, pubblicato in data 5 dicembre 2017, alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, nella procedura di abilitazione scientifica nazionale (III quadrimestre), indetta con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con bando n. 1532 del 29 luglio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (solo nella chiamata preliminare);
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto il professore [#OMISSIS#] Torroni ha impugnato il negativo esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale egli ha partecipato per il settore concorsuale 09H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni – I fascia;
– che tale esito è stato determinato dal mancato riscontro, da parte dei componenti la Commissione di valutazione del possesso di almeno tre titoli fra quelli individuabili dalla Commissione quale condizione di abilitazione (art. 5 comma II DM n. 1202016);
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato infatti che risulta fondato il primo mezzo, con cui il ricorrente, non essendosi visto riconoscere un numero di titoli sufficiente all’abilitazione, si duole del mancato riconoscimento del titolo vantato per la voce “F – Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito dei dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”, avendo la Commissione ritenuto che la partecipazione al Collegio dei docenti di un dottorato in “Diritto e nuove tecnologie” non fosse ascrivibile al settore concorsuale 09H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Considerato, infatti, che il motivo si diffonde a dimostrare che il dottorato in questione era pertinente al settore scientifico disciplinare ING-INF5, Ingegneria Informatica, e pone in evidenza che non si rinvengono dottorati relativi ad un solo settore concorsuale, in quanto tali cicli di studi hanno, di preferenza, carattere interdisciplinare;
– che, in relazione a quanto appena detto, risulta condivisibile la censura per cui la Commissione, prima di decidere se un dato ciclo di dottorato fosse, o non, pertinente al settore concorsuale 09H1, avrebbe dovuto predeterminare dei criteri di distinzione; cosa che non è avvenuta, lasciando spazio (almeno in astratto) ad incongruenze o addirittura a possibili arbitrii;
Ritenuto pertanto che, assorbita ogni ulteriore argomentazione difensiva, le predette censure debbano essere accolte, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato;
Considerato che il MIUR dovrà sottoporre il ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/02/2018