N. 00166/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04485/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.4485 del 2012 proposto dalla dottoressa Chiara Pelliccia rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Ottavi presso il cui studio in Roma, Via Angelo Secchi n.9, è elettivamente domiciliato;
contro
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di Gasbarro, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Rubeis, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Mastrosanti in Roma, viale Mazzini,55;
per l’annullamento
a) del decreto rettorale n.519 del 27 febbraio 2012 di approvazione della nuova graduatoria finale del concorso per l’accesso ad una borsa di studio per il dottorato di ricerca in italianistica- indirizzo musica;
b) del decreto rettorale n.735 del 19 marzo con il quale sono stati nominati e definiti i vincitori della citata procedura concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma e di [#OMISSIS#] Di Gasbarro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dall’intimata Università per il conferimento di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in Italianistica – indirizzo Musica, classificandosi al primo posto della relativa graduatoria finale con punti 88, davanti l’odierna controinteressata cui sono stati riconosciuti punti 86.
In punto di fatto deve essere evidenziato che:
a) il Decreto rettorale con cui era stata bandita la procedura concorsuale prevedeva che i candidati avrebbero dovuto affrontare delle prove di accesso, una prova orale e una scritta e che oltre alle prove sarebbero stati valutati i titoli già in possesso dei candidati e le eventuali pubblicazioni a cui la commissione avrebbe potuto riconoscere un massimo di 10 punti su 100 e che ciascun candidato avrebbe dovuto riportare un punteggio minimo complessivo di 60/100 per risultare idoneo;
b) la Commissione esaminatrice, in violazione del citato decreto rettorale, stabiliva:
b1) che il punteggio massimo che ciascun candidato avrebbe potuto ottenere era di 100 punti;
b2) che il suddetto punteggio massimo sarebbe stato calcolato attribuendo un massimo di 60 punti alla prova scritta, con un punteggio minimo di 40 per l’ammissione alla prova orale, un massimo di 20 punti alla prova orale e un massimo di 20 punti ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati;
b3) per quanto concerne il punteggio da riconoscere ai titoli:
I) per il voto di laurea i candidati avrebbero potuto ottenere un voto da 2 a 7 ripartito nel seguente modo:
110 lode= 7 punti;
da 107 a 110 = 5 punti;
da 98 a 106= 3 punti;
inferiore a 98= 2 punti;
II) per gli altri titoli di studio ( seconde lauree, diplomi accademici, master) fino a 3 punti;
III) per le pubblicazioni fino a 7 punti;
IV) per l’attività lavorativa e altri titoli fino a 3 punti;
b4) che sarebbero stati ritenuti idonei i candidati che avessero conseguito un punteggio minimo di 80 punti;
c) la ricorrente ha ottenuto i punteggi di 52 per la prova scritta, 18 per la prova orale e 18 per titoli, mentre l’odierna controinteressata ha conseguito rispettivamente 52, 20 e 14 punti.
Successivamente alla formulazione della graduatoria finale, pubblicata nel dicembre 2011, a circa tre mesi di distanza, alla dottoressa Pelliccia fu comunicato dal Responsabile della Scuola di Dottorato con nota del 2 marzo 2012 che la Commissione aveva proceduto, su richiesta del Rettore, a stilare una nuova graduatoria nella quale l’odierna istante e l’odierna controinteressata si erano entrambe collocate al primo posto con punti 79, e sempre con la menzionata nota la ricorrente è stata invitata a far pervenire all’Università il proprio reddito in quanto il vincitore della borsa di studio sarebbe stato determinato avuto riguardo al minor reddito percepito nell’ultimo anno dai candidati che avevano conseguito pari voti.
In particolare deve essere rilevato che:
a) il Rettore, ricevuta la prima graduatoria finale ed avendo constatato che l’organo esaminatore aveva assegnato ai titoli il punteggio massimo e di 20 punti ed aveva previsto un punteggio minimo per l’idoneità di 80 punti, in palese contrasto con il bando di gara che stabiliva per i titoli il punteggio massimo di 10 punti e il conseguimento dell’idoneità per i candidati che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 60 punti, aveva chiesto alla commissione di voler parametrare i punteggi assegnati in conformità a quanto previsto dal bando ai fini dell’emanazione del decreto di approvazione degli atti concorsuali;
b) in esito alla suddetta richiesta la Commissione deliberava di procedere alla riparametrazione raddoppiando il punteggio assegnato alle prove scritte ed alle prove orali, sommando il punteggio così ottenuto con quello attribuito ai titolo in ventesimi e dividendo per due il punteggio finale ottenuto per esprimerlo in centesimi.
A seguito della produzione documentale di cui sopra ed alla luce della seconda graduatoria formulata, approvata dal Rettore con decreto del 27 febbraio 2012, è stato adottato il contestato decreto rettorale n.735 del 19 marzo 2012 che ha dichiarato vincitore della borsa di studio per la frequenza al dottorato l’odierna controinteressata ed ha ammesso alla frequenza di tali corsi l’odierna ricorrente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990 in combinato disposto con l’art.21 nonies della L: n.241/1990. Illegittimità della nota del 20 dicembre 2012 e del verbale n.7 della Commissione esaminatrice per mancata comunicazione di avvio del procedimento teso alla adozione del provvedimento per la riparametrazione in via di autotutela della graduatoria pubblicata il 5 dicembre 2011. Eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.21 nonies della L. n.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità. L’amministrazione non ha compiuto alcuna verifica comparativa tra l’interesse dell’amministrazione al rispetto della disciplina stabilita nel bando con l’affidamento ingenerato nella ricorrente all’atto della pubblicazione della graduatoria definitiva in data 5 dicembre 2011;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 3, e 8, comma 2, del bando e del verbale n,1 del 16 novembre 2011. Violazione e falsa applicazione dell’art.8, comma 2m e dell’art.12 del DPR n.487/1994. Violazione del cosiddetto principio della precedenza nella valutazione dei titoli rispetto alla valutazione delle prove scritte ed orali e del principio della trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali. Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti e disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 3, ed 8, comma 4, del DPR n.487/1994. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione del bando di gara.
Si sono costituite sia l’Università “Roma Tre” che l’odierna controinteressata prospettando l’inammissibilità del proposto gravame per mancata rituale impugnativa del decreto rettorale del 27 febbraio 2012 di approvazione della seconda graduatoria e contestando la fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 19.12.2012 il ricorso è stato assunto in decisione.
Non suscettibile di favorevole è la proposta eccezione di inammissibile per tardiva impugnazione del decreto rettorale che aveva approvato i lavori della commissione conclusisi con la stesura della seconda graduatoria, atteso che, come correttamente rilevato dall’ordinanza di questa Sezione n.24236/2012, integralmente confermata in sede di appello, il vulnus della posizione giuridica della ricorrente si sarebbe concretizzato solo al momento della conoscenza del vincitore della borsa di studio, che non era individuato dal decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali.
Nel merito risulta palesemente fondato il terzo motivo di doglianza, come chiaramente affermato dalla citata ordinanza che aveva accolto l’istanza cautelare proposta con il presente gravame.
Al riguardo deve essere sottolineato che la Commissione concorsuale dopo aver acclarato l’illegittimità del criterio in forza del quale era stato riconosciuto un punteggio massimo di 20 punti ai titoli, in palese contrato con il bando di gara che prevedeva a tal fine un punteggio massimo di 10 punti, era tenuta in via preliminare a spalmare i 10 punti in più riconosciuti illegittimamente ai titoli tra la prova scritta e quella orale.
Tale corretto modus operandi, come chiaramente sottolineato dalla menzionata ordinanza, venendo a concretizzare una modifica dei criteri per l’attribuzione dei singoli punteggi, necessitava conseguentemente che doveva essere rinnovato integralmente il giudizio della Commissione.
Da ultimo il Collegio sottolinea che risulta fondato anche l’ultimo motivo di doglianza che ha evidenziato l’errore in cui è incorsa la Commissione nell’effettuare la riparametrazione e il nuovo calcolo dei punteggi, atteso che con il raddoppiare il punteggio riconosciuto alla prova orale e alla prova scritta, sommandolo a quello riconosciuto ai titoli e dividendo tale somma per 2, il citato organo ha finito per esprimere la propria valutazione complessiva in novantesimi, in quanto al valore attribuito alla prova scritta pari a 60 ed alla prova orale pari a 20 punti, che in nessun modo sono stati modificati, si è aggiunto il valore assegnato ai titoli pari a 10/100, per un totale di 90/100.
Ciò premesso, il proposto gravame va accolto con assorbimento delle altre doglianze non esaminate.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4485 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] Sapone, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Soricelli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 gennaio 2013, n. 166
Data Documento: 2013-01-09
Area:
Giurisprudenza
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