Il giudizio della commissione esaminatrice costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza; di conseguenza, in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per un data omissione della precedente commissione) non può espandersi al punto di elidere del tutto tale discrezionalità. Al contrario, il contenuto precettivo (ossia dotato di stringente effetto conformativo) delle pronunzie azionate deve ritenersi limitato all’ivi espresso ordine di riesame della posizione del candidato mediante una commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato: prescrizione, quest’ultima, che trova la propria ragion d’essere proprio nella necessità che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente “nuova”, ovvero priva degli inevitabili condizionamenti che deriverebbero ai precedenti Commissari dall’avere già valutato in senso negativo il candidato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 giugno 2017, n. 6861
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Sindacato giurisdizionale-Discrezionalità tecnica-Giudizio di ottemperanza
N. 06861/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02932/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2932 del 2017, proposto da:
Donno [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Pellegrino C.F. PLLGNN39A04E506L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento N. 11, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Universita’ degli Studi di Roma Tre in persona del rettore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Canella [#OMISSIS#], Universita’ degli Studi di Macerata, non costituiti in giudizio;
per l’esatta ottemperanza delle sentenze nn. 956/17 e 11729/15 con le quali il Tar Lazio Sez. III di Roma ha accolto i ricorsi proposti dal dott. [#OMISSIS#] Donno per l’annullamento del giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice chiamata ad esprimersi per esaminare la domanda volta al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea (Bando 2012) nonché per la declaratoria della nullità o in subordine per l’annullamento
del giudizio negativo espresso sul ricorrente dalla Commissione Giudicatrice (chiamata nella sua nuova composizione a dare esecuzione alle sentenze n. 11729/2015 e n. 956/2017 del TAR Lazio), riesaminandone la domanda tesa al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea – seconda fascia (Bando 2012); per come risulta dal verbale 6.02.2017 articolato nel giudizio collegiale e nei giudizi individuali espressi sul ricorrente dai singoli Commissari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Roma Tre;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. Pellegrino e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 23 marzo 2017 e depositato il successivo giorno 29, il dott. [#OMISSIS#] Donno ha chiesto che il MIUR sia condannato a dare piena ottemperanza alle sentenze nn. 11729/15 e 956/17 di questo Tar, previa dichiarazione di nullità –siccome violativi del giudicato- i provvedimenti con i quali la Commissione giudicatrice per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale del per il settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea – seconda fascia, nominata in forza di dette sentenze, ha proceduto a nuova valutazione del ricorrente, giudicandolo, ancora una volta, non idoneo.
2. – Più in particolare, il ricorrente chiede, nelle conclusioni del ricorso:
– di dichiarare nulli i provvedimenti con i quali la Commissione giudicatrice, ha rivalutato il dott. [#OMISSIS#] Donno giudicandolo non idoneo all’ottenimento dell’A.S.N.;
– in applicazione dell’art. 114 c. 4 ultima parte c.p.a., provvedere in luogo dell’Amministrazione a riconoscere al ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di seconda fascia – settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea;
– in via subordinata ordinare alla Commissione nominata con decreto Direttoriale n. 4527 del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica del 16.12.2014 di operare nel termine di gg. 15 il predetto riconoscimento in favore del dott. [#OMISSIS#] Donno, dando così esecuzione alla sentenza n. 11729/15, con le modalità precisate nella successiva sentenza n. 956/17, nominando un commissario ad acta, perché provveda in sostituzione della Commissione medesima nell’ipotesi di inerzia di questa;
– in tale subordinata ipotesi fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), la somma di denaro dovuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza;
– in via di estremo subordine, previa conversione del [#OMISSIS#], ritenere illegittimo e quindi annullare il giudizio negativo espresso dalla Commissione nella sua nuova composizione.
3. – A sostegno di tali domande il ricorrente afferma che il compito derivante dall’effetto conformativo della pronuncia di annullamento del diniego di abilitazione sarebbe dovuto consistere soltanto nella rinnovazione del giudizio relativo al possesso del dott. Donno di taluni titoli, che la prima Commissione non aveva riscontrato; con esclusione della possibilità, per il nuovo Organo di valutazione, di tornare a vagliare in modo autonomo la produzione scientifica del candidato.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.
5. – Il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, è infondato, e va respinto.
In punto di fatto è incontestato che la competente Direzione Generale del MIUR, a seguito della citata sentenza di annullamento, ha provveduto a nominare una nuova Commissione, la quale ha effettuato una nuova valutazione del candidato [#OMISSIS#] Donno, pervenendo ad un nuovo diniego di abilitazione, questa volta basato su di un negativo scrutinio della sua produzione scientifica.
Tale modo di procedere risulta pienamente rispondente alle pronunzia che il ricorrente intende azionare con il presente giudizio e, in generale, ai poteri della Commissioni di abilitazione scientifica nazionale in composizione interamente rinnovata.
Ed invero, come ripetutamente e costantemente affermato dalla Sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale (anche per le valutazione svolte in ottemperanza a sentenza di annullamento: sentenza n. 11583/2016), il giudizio della Commissione costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
6. – Tanto comporta che, anche in sede di ottemperanza al giudicato, l’effetto conformativo della sentenza (che abbia pronunziato l’annullamento per un data omissione della precedente commissione) non possa espandersi al punto di elidere del tutto tale discrezionalità.
Al contrario, il contenuto precettivo (ossia dotato di stringente effetto conformativo) delle pronunzie azionate deve ritenersi limitato all’ivi espresso ordine di riesame della posizione del candidato mediante una Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato: prescrizione, quest’ultima, che trova la propria ragion d’essere proprio nella necessità che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente “nuova”, ovvero priva degli inevitabili condizionamenti che deriverebbero ai precedenti Commissari dall’avere già valutato in senso negativo il candidato.
Per raggiungere tale fine, pertanto, la nuova Commissione non solo può, ma, anzi, deve, procedere ad un completo esercizio della propria discrezionalità, valutando ex novo il candidato; fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalle risultanze di fatto (qui, il possesso dei titoli negati dal primo giudizio, poi annullato) su cui le sentenze azionate si fondano.
7. – Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese possono essere compensate, attesi i peculiari profili della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/06/2017