TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 luglio 2013, n. 6794

Dottorato di ricerca-Ripetizione parziale valutazione candidati ai fini assegnazione borsa

Data Documento: 2013-07-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove la sentenza di annullamento richieda il riesame della prova scritta già effettuata, senza necessità di ripetizione della medesima, la rinnovazione del giudizio deve  essere effettuata dalla medesima commissione di gara, alla luce degli originari criteri elaborati, senza alcuna possibilità di individuarne di nuovi o ulteriori.
 

Contenuto sentenza

N. 06794/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04858/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Chiara Pelliccia, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Ottavi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Massimo [#OMISSIS#] in Roma, via Angelo Secchi, 9; 
contro
Universita’ Degli Studi Tor Vergata Di Roma, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Erick [#OMISSIS#] Beltracchini, [#OMISSIS#] Cossu, [#OMISSIS#] Gasbarro, [#OMISSIS#] Panfili, Giovanni Mori, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Amendola, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lombardi, [#OMISSIS#] Preziosi, [#OMISSIS#] Di Gasbarro; 
per l’annullamento, previa sospensiva
della nota prot. 8217/2012 e dell’allegato decreto rettorale prot. 946/2013 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha disposto la ripetizione parziale della valutazione dei candidati al concorso per titoli ed esami per accedere ad una borsa di studio per il “Dottorato di Ricerca in Italianistica – indirizzo musica”, in esecuzione della sentenza Tar Lazio sez. III n. 166/2013; della delibera c.d.a. dell’Università del 25.02.2013; della nota prot. 9783/2013; della nota prot. 13356/2013; la nota prot. 1272/2013;
con motivi aggiunti:
della comunicazione del 16.05.2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ Degli Studi Tor Vergata Di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto monocratico n. 2354/2013 con cui è stata accolta interinalmente l’istanza cautelare;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il dott. [#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la sentenza resa tra le parti da questo TAR Lazio, Roma, sez, III, R.P.C. n. 166/2013;
Considerato che con il ricorso in esame si impugnano gli atti con cui, in esecuzione della predetta sentenza, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha disposto la ripetizione parziale della valutazione dei candidati al concorso per titoli ed esami per accedere ad una borsa di studio per il “Dottorato di Ricerca in Italianistica – indirizzo musica”;
Visto che detta sentenza, accogliendo il ricorso ed annullando gli atti della procedura selettiva, ha stabilito: “Al riguardo deve essere sottolineato che la Commissione concorsuale dopo aver acclarato l’illegittimità del criterio in forza del quale era stato riconosciuto un punteggio massimo di 20 punti ai titoli, in palese contrasto con il bando di gara che prevedeva a tal fine un punteggio massimo di 10 punti, era tenuta in via preliminare a spalmare i 10 punti in più riconosciuti illegittimamente ai titoli tra la prova scritta e quella orale. Tale corretto modus operandi, come chiaramente sottolineato dalla menzionata ordinanza, venendo a concretizzare una modifica dei criteri per l’attribuzione dei singoli punteggi, necessitava conseguentemente che doveva essere rinnovato integralmente il giudizio della Commissione”;
Ritenuto, pertanto, che in esecuzione della sentenza il Rettore e la Commissione dovevano procedere nei seguenti termini:
il Rettore non doveva modificare la composizione della commissione di gara, in quanto non richiesto e non previsto;
la Commissione di gara doveva, in via preliminare, dequotare di 10 punti il punteggio espresso in ventesimi sui titoli, mantenendo nella valutazione di ciascuno la medesima proporzione, espressa appunto in decimi;
quindi, doveva spalmare i 10 punti in più – riconosciuti illegittimamente ai titoli – tra la prova scritta e quella orale;
a tal fine doveva rinnovare integralmente il suo giudizio, riesaminando la prova scritta già effettuata – senza necessità di ripetizione della medesima – i cui elaborati, pertanto, sono stati correttamente reimbustati e sbianchettati;
la rinnovazione del giudizio doveva essere effettuata alla luce degli originari criteri elaborati, senza alcuna possibilità di individuarne di nuovi o ulteriori.
Conseguentemente il ricorso deve essere in parte accolto, nei limiti di cui in motivazione.
Le spese sono compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla, nei limiti di cui in motivazione, gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)