Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane-dato rilevante ma non decisivo-, risulta preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica dei candidati, ex art. 5 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 marzo 2016, n. 3054
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio di merito-Obbligo di motivazione
N. 03054/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05798/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5798 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Tarallo, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Deasti e [#OMISSIS#] Cappello, con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Deasti in Roma, Via del Plebiscito, 102;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ANVUR, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ferrarin, [#OMISSIS#] Perucca;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/F4 “malattie dell’apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi, in parte qua, i criteri di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR, della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Tarallo, Dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/F4 “malattie dell’apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i criteri di valutazione, deducendo la violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 5, 6 del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, violazione della circolare ministeriale n.754 del 2013, errore di fatto, travisamento, perplessità, illogicità, manifesta ingiustizia.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato tenuto in debito conto il superamento di tre “mediane” su tre; che il criterio in negativo della “sottosettorialità”, introdotto dalla Commissione nel verbale n.1 del 2013 e applicato al caso di specie, era indeterminato, non motivato come invece richiesto dalla disciplina di settore, contrastava con l’alta qualificazione richiesta, da indirizzarsi su campi specifici, che inoltre la cosiddetta sottosettorialità era in sostanza ammessa dalla normativa e che il tutto poteva anche essere determinato dal numero limitato (14) di pubblicazioni da poter sottoporre ad esame della Commissione; che inoltre era mancata la ponderazione di criteri e parametri; che difettava una motivazione basata sulla valutazione analitica di titoli e pubblicazioni; che peraltro nei giudizi erano contenute varie valutazioni di segno positivo; che in ogni caso non era dato rinvenire sottosettorialità nei lavori presentati all’esame della Commissione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con memoria l’interessato ribadiva i propri assunti nel merito.
Con ordinanza n.4361 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dall’interessato.
Con ulteriore memoria il ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive.
Nell’udienza del 16 dicembre 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il criterio adottato dalla Commissione (cfr. verbale n.1 del 2013, all.8 al ricorso), secondo cui vengono “considerate come insufficienti le produzioni scientifiche che nella loro globalità, interessino prevalentemente ambiti sottosettoriali e che non ricomprendano la complessità scientifica del settore 06/F4” risulta non ben specificato, indeterminato, suscettibile dunque di applicazione non uniforme; che inoltre l’introduzione del predetto criterio non è stata corredata da motivazione, come invece richiesto nell’art.3, comma 3 del D.M. n.76 del 2012; che altresì la cosiddetta sottosettorialità, lungi dal costituire elemento negativo, appare determinata dall’alto grado di qualificazione richiesto, da indirizzarsi su campi specifici, nonché considerata e data per presupposta anche nell’art.5, comma 3b del D.M. n.76 del 2012 (cfr. sulla tematica già TAR Lazio, III, ord. nn.1800, 1820, 2073, 2119, 2580, 4361 del 2014).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5798/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)