TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 febbraio 2018, n. 1232

Ricercatori-Equiparazione università statali e non statali

Data Documento: 2018-02-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Le università non statali, enti non a fini di lucro, che operano con modalità telematica o a distanza e che sono previste dall’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal d.m. M.I.U.R. del 17 aprile 2003, nonchè i ricercatori delle Università italiane, comprese le Università non statali e quelle telematiche, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato, godono dello stato giuridico pubblicistico disegnato dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 maggio 2017, n. 5117). **Ricercatori-Interpretazione art. 10 octies, legge 30 dicembre 2010, n. 241** l’articolo  1, comma10 octies, della legge 25 febbraio 2016, n. 21., secondo cui “le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013″,  deve  essere letto in relazione all’omessa possibilità di partecipazione alle tornate di A.S.N. successive al 2013 e alla necessità di assicurare le possibilità di carriera ordinariamente consentite ai ricercatori di tipo b); di tal che la circostanza che pacificamente i contratti della tipologia che interessa non danno diritto all’accesso al ruolo non appare dirimente; nella fattispecie, infatti, si tratta di mettere i ricorrenti nelle oggettive condizioni necessarie al fine di potere ambire a conseguire effettivamente il ruolo.

Contenuto sentenza

N. 01232/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07169/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2016, proposto da: 
Angelo Giraldi, [#OMISSIS#] Melis, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rametta, [#OMISSIS#] Raoli, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sandulli, Benedetto [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Paulucci de’ Calboli,; 
contro
Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
del diniego di proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo b);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane Universitas Mercatorum e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, ricercatori a tempo determinato di tipo b) presso l’Unimercatorum, impugnano il provvedimento della predetta università di cui al prot. n. 290/2016 del 10 maggio 2016, con il quale è stata loro comunicata la volontà degli organi di vertice dell’università di non avviare le procedure di valutazione volte alla proroga dei contratti di cui sopra, interrompendo alla scadenza dei suddetti contratti, il loro rapporto con l’università, senza che gli stessi abbiano avuto la possibilità di partecipare ad alcuna tornata per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale.
I ricorrenti – dopo una diffusa premessa in ordine alla propria posizione lavorativa e allo sviluppo della presente vicenda nonché dopo l’illustrazione puntuale della normativa nella materia – hanno dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi di censura:
1 – violazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240 del 2010 ed eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto:
– l’art. 1, co. 10 octies, della l. n. 21 del 2016 che ha autorizzato le università a prorogare fino al 31.12.2016 i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) che non hanno potuto partecipare alle tornate 2012 e 2013 dell’abilitazione scientifica nazionale trova applicazione anche nei confronti delle università private e si configura in termini di obbligatorietà per l’università;
– nello specifico, sussistevano tutti i presupposti per procedere in tal senso;
– l’università ha ingenerato nei ricorrenti un affidamento in ordine alla proroga dei loro contratti;
2 – in via dichiaratamente subordinata, violazione degli artt. 16, 18 e 24 della l. n. 240 del 2010 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 222 del 2011 e dell’art. 14, co. 3, del d.l. n. 114/2014 ed eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto, nel caso in cui si condividesse la tesi dell’università in ordine alla facoltatività della proroga di cui trattasi, comunque l’università non avrebbe potuto dismettere i ricorrenti e avrebbe dovuto previamente procedere alla valutazione degli stessi.
Si sono costituiti in giudizio sia il M.I.U.R. che l’Università, depositando scritti difensivi con i quali hanno diffusamente argomentato l’infondatezza nel merito del ricorso del quale hanno chiesto la reiezione e hanno, altresì, depositato memorie conclusive con le quale hanno reiterato le proprie argomentazioni e hanno insistito ai fini del rigetto.
I ricorrenti hanno controdedotto con memoria di cui da ultimo.
Con ordinanza n.4599/2016 è stata respinta motivatamente l’istanza cautelare; con l’ordinanza del CdS, sez. VI, la predetta ordinanza di primo grado è stata riformata con motivazione incentrata sul fumus del ricorso.
Alla c.c. del 30 maggio 2017, fissata ai sensi dell’art. 71 bis c.c., la causa, nella ritenuta sussistenza dei relativi presupposti, è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente deve rilevarsi che la circostanza che all’istanza di prelievo ex art. 71 bis c.p.a. dell’università resistente sia stata allegata nonché altresì richiamata nel relativo testo un’ordinanza del C.d.S. erronea in quanto afferente a diverso contenzioso non assume alcuna rilevanza dirimente atteso che, comunque, si è trattato di un errore materiale di immediata e agevole rilevazione da parte del Collegio.
La circostanza, poi, che la predetta università, invece di dare esecuzione al giudicato cautelare avviando le relative procedure, abbia presentato l’istanza di cui sopra, non toglie rilievo alla circostanza che, nella ritenuta ricorrenza dei relativi presupposti, il Collegio può comunque procedere con la definizione con sentenza in forma semplificata quale che sia il motivo che abbia indotto la parte alla presentazione della relativa istanza.
Si premette, ancora, che l’Unimercatorum, istituita con il d.m. M.I.U.R. del 10 maggio 2006 rientra nell’ambito di quella particolare categoria di università non statali, enti non a fini di lucro, che operano con modalità telematica o a distanza e che sono previste dall’art. 26, comma 5, della 1. n. 289/2002 e dal d.m. M.I.U.R. del 17 aprile 2003 e che i ricercatori delle Università italiane, comprese le Università non statali e quelle telematiche, a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato, godono dello stato giuridico pubblicistico disegnato dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III bis, n. 05117/2017).
E allora deve ritenersi, in primo luogo, rimeditando la questione che era stata oggetto di una valutazione solo sommaria in sede di sospensiva e anche alla luce di quanto rilevato in sede di appello cautelare, che il richiamato disposto dell’art. 1, co. 10 octies, della l. n. 21 del 2016 trovi applicazione diretta anche alle università private; e, in secondo luogo, che, alla luce del suo tenore testuale nonché della sua ratio, il predetto disposto debba essere inteso come comportante per le università un obbligo e non invece una facoltà, nella sussistenza dei relativi presupposti, di procedere alla proroga dei contratti di cui trattasi.
La norma invoca disponeva, infatti, nel testo vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato che “10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. … .”.
Il predetto disposto normativo deve, quindi, essere letto in relazione all’omessa possibilità di partecipazione alle tornate di A.S.N. successive al 2013 e alla necessità di assicurare le possibilità di carriera ordinariamente consentite ai ricercatori di tipo b); di tal che la circostanza che pacificamente i contratti della tipologia che interessa non danno diritto all’accesso al ruolo non appare dirimente; nella fattispecie, infatti, si tratta di mettere i ricorrenti nelle oggettive condizioni necessarie al fine di potere ambire a conseguire effettivamente il ruolo.
Conclusivamente il ricorso è fondato e merita accoglimento; le spese vengono compensate alla luce della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 30 maggio 2017 e 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 01/02/2018