TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 1 giugno 2020, n. 5837

Ottemperanza-giudicato di contenuto meramente processuale

Data Documento: 2020-06-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Il rimedio del giudizio d’ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale, che come tale non contiene statuizioni suscettibili di attuazione coattiva. Pertanto, va rigettato il ricorso per l’ottemperanza di una pronuncia di rito che non ha statuito alcun obbligo a carico dell’amministrazione (nel caso di specie, del M.I.U.R. e dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza).

Contenuto sentenza

N. 05837/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02236/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2020, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” non costituiti in giudizio; 
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
Ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore, ciascuno per il proprio ambito di competenza, alla sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, n. 2266/2018 (R.G.N. 477/2015).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di condanna l’amministrazione resistente al pagamento del trattamento economico normativamente previsto in relazione al rapporto di formazione specilistica presso l’Università La Sapienza di Roma.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Con la sentenza oggetto di ottemperanza, in realtà, il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso per consolidamento, in forza di ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 957 del 2015 con la quale la stessa era stata ammessa alla frequentazione del corso.
Pertanto la sentenza non si è pronunciata sulla fondatezza del ricorso, come invece (TAR Lazio, sez. III 9 ottobre 2017 n.10129) nell’analoga controversia ivi richiamata, ma si è limitata ad una pronuncia di [#OMISSIS#] su richiesta di parte. Non se ne può di conseguenza chiedere l’esecuzione in sede di ottemperanza.
In ordine alla mancata retribuzione degli specializzandi, ammessi in sede cautelare a svolgere attività lavorativa di natura assistenziale, il Consiglio di Stato (sez. VI, ordinanza n. 4569 del 2015) ha avuto modo di chiarire che, “in caso di eventuale accoglimento del ricorso in sede di merito, lo scioglimento positivo della riserva cui … è subordinata l’ammissione alla scuola, farà nascere anche il diritto al trattamento retribuitivo (ora per allora), che oggi non è dovuto perché la pretesa dei ricorrenti è ancora sub iudice;
– viceversa nell’ipotesi di reiezione del ricorso in sede di merito, la provvisorietà e la strumentalità che connotano la tutela cautelare valgono ad escludere che i ricorrenti oggi ammessi con riserva e senza trattamento economico possano, sulla base dell’attività comunque svolta in base al provvedimento cautelare, avanzare pretese economico-retributive nei confronti dell’Amministrazione.
Nel caso di specie la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non si è pronunciata sul merito del ricorso, limitandosi ad una pronuncia in [#OMISSIS#] e non statuendo alcun obbligo a carico del M.I.U.R. e/o dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
 Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, già C.d.S. sez. IV 30 novembre 1982, n. 788), cui il Collegio ritiene di aderire, “il rimedio del giudizio d’ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale, che come tale non contiene statuizioni suscettibili di attuazione coattiva” (C.d.S., sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 5650).
A ben vedere parte ricorrente fonda la propria pretesa sull’obbligo, normativamente previsto, di corrispondere ai medici in formazione specialistica un trattamento economico annuo sulla base di quanto disciplinato nel contratto di formazione specialistica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si tratta tuttavia di un eventuale obbligo contrattuale che esula comunque dal giudicato di cui si chiede l’ottemperanza (giudicato in cui non è stato neanche accertata la legittimità o meno della esclusione della ricorrente dalla procedura).
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/06/2020