TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 luglio 2014, n. 6885

Accesso ai corsi di tirocinio formativo–Principio della sanatoria

Data Documento: 2014-07-01
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] La possibilità di sanatoria introdotta dall’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica dell’idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell’ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato. È immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

Contenuto sentenza

N. 06885/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07402/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7402 del 2012, proposto da: 
Caino [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, n. 47; 
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l’Università degli Studi della Basilicata in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano; 
per l’annullamento
della graduatoria del concorso per l’ammissione al TFA della classe di concorso A043 – A050 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, ammessa alla successiva prova scritta ove esistente, del DR di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente;
delle graduatorie successive e riviste e dei provvedimenti di approvazione successivi;
di tutti gli atti ed i provvedimenti nell’epigrafe del ricorso indicati;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla successiva prova scritta del TFA per le classi di concorso cui ha partecipato e per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi della Basilicata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il decreto cautelare monocratico a n. 3431 in data 27 settembre 2012 con il quale il ricorrente è stato ammesso al prosieguo delle prove scritte per le classi di concorso A043 – A050 ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, confermato alla Camera di Consiglio con ordinanza 18 ottobre 2012, n. 3769;
Rilevato che all’udienza pubblica del 21 febbraio 2013 con ordinanza n. 5201 è stata disposta un’istruttoria volta a conoscere se parte ricorrente fosse stata iscritta i corsi di TFA e che l’Università degli Studi della Basilicata ha risposto con nota del 18 giugno 2013, chiarendo che l’interessato, superate le prove scritte ed orali alle quali era stato ammesso con riserva per le classi di concorso A043 e A050, si era immatricolato per la classe di concorso A043 con riserva dell’esito del ricorso al TAR;
Rilevato che alle successive pubbliche udienze del 3 ottobre 2013 e 7 novembre 2013 sono state disposte ulteriori istruttorie, volte infine a conoscere l’esito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo e se il ricorrente avesse conseguito l’abilitazione con o senza riserva;
Rilevato che l’interessato ha depositato in atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione con nota di accompagno del 4 settembre 2013 dalla quale risulta che in data 29 luglio 2013 ha superato con la votazione di 98/100 l’esame di abilitazione per la classe di concorso A043 senza specificare se tale titolo sia con o senza riserva;
Avuto riguardo altresì alla nota dell’Università della Basilicata depositata in data 4 dicembre 2013 dalla quale si evince che l’interessato ha conseguito l’abilitazione nella classe di concorso A043 con la votazione di 97,8 e senza che risulta l’apposizione di alcuna riserva;
Considerato che con il ricorso il ricorrente censura, tra le diciannove proposte, la soglia minima di punteggio stabilita in 21/30 per accedere alla prova scritta, i quesiti somministrati siccome affetti da macroscopici errori, pure dopo le correzioni operate dalla stessa Amministrazione a seguito delle numerose segnalazioni; ed ancora censura il mancato scorrimento nella graduatoria; chiede l’attribuzione di punti per altre 13 domande comunque da abbonare secondo la perizia di parte; censura l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova, la violazione del principio dell’anonimato durante lo svolgimento ed alla consegna delle prove preselettive; si duole della mancata verbalizzazione di alcune delle operazioni di concorso e del procedimento di determinazione del numero dei posti banditi dopo l’autorizzazione del MIUR;
Considerato che come chiarito nei precedenti della sezione (TAR Lazio sezione III bis, 18.10.2013, n. 9005 e più recenti ma di identico tenore: 3.1.2014, n. 50 e n. 53 che riprendono tutte: Tar Lazio Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963) “è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale ” Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;
E rilevato che nel caso in esame, come nei precedenti e per quanto risulta dalla compiuta istruttoria, il titolo abilitativo conseguito dal ricorrente è il risultato sia del superamento delle prove scritte e orali per l’ammissione al corso di studi sia del superamento di quest’ultimo, con la conseguenza che esso è il frutto dell’accertamento in via amministrativa dell’idoneità della ricorrente alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale mediante la concessa ammissione con riserva;
E considerato che nella fattispecie non si verte neppure in materia di pubblico concorso, nella cui ipotesi la giurisprudenza esclude che possa darsi luogo al cd. principio dell’assorbimento di cui la norma costituisce un’applicazione (cfr. di questa sezione la sentenza del 9 aprile 2013, n. 3561 e da ultimo anche della sezione III la sentenza n. 7963/2013 citata). Infatti si ritiene che “la possibilità di sanatoria introdotta dal precitato art. 4 comma 2 bis, della legge n. 168/2005 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell’ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.”. (Tar Liguria, sezione II, 11 ottobre 2007, n. 1730);
Rilevato, infine, che la giurisprudenza concorda pure sul tipo di pronuncia di merito da adottare nel caso specifico, rappresentando che “Dal punto di vista processuale – la norma – fa venire meno la materia del contendere a causa di un “factum principis”, essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.” (TAR Emilia Romagna, sez. I, 19 aprile 2011, n. 371, TAR Lazio, sezione III bis, 24 giugno 2009, n. 6113, Consiglio di Stato, sezione IV, 16 settembre 2008, n. 4358);
Ritenuto che pertanto sul ricorso de quo va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio data la novità delle questioni trattate, come connessa alla attivazione del primo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)