La commissione esprime un giudizio tecnico-discrezionale suscettibile di sindacato estrinseco da parte del giudice amministrativo in ordine ai requisiti di irragionevolezza, illogicità e sproporzione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 marzo 2017, n. 2984
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni-Discrezionalità tecnica
N. 02984/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09972/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9972 del 2015, nonché sui motivi aggiunti, proposti da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Bardino C.F. BRDNCL67T25L736U, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. VRNMTT39P03H501I, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 13;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/D2;
quanto ai motivi aggiunti,
per l’annullamento dei verbali del 15 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al procedimento per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario, tornata 2013, indetta con decreto direttoriale del 28.1.20143 n. 161.
Impugna, con il ricorso principale, gli atti del procedimento che hanno condotto alla sua non abilitazione, unitamente ai giudizi individuali e collegiale e ai verbali della Commissione giudicatrice del 9.3.2015 e, in particolare, quello con il quale sono stati stabiliti i “criteri e i parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia”.
Deduce vari profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati sia sotto il profilo dell’eccesso di potere che della violazione di legge.
Con un primo motivo, parte ricorrente contesta il giudizio dato dalla Commissione su alcune sue pubblicazioni – c.d. note a sentenza – che non sono state considerate nel novero degli articoli e quindi delle pubblicazioni valutabili e non hanno pertanto contribuito al superamento di una delle mediane; ciò senza che la Commissione abbia motivato in ordine a tale scelta e al discostamento dalle prescrizioni dell’Anvur, nonostante l’istanza presentata nell’ambito del medesimo procedimento da parte ricorrente tendente a far riqualificare le note a sentenza come articoli.
Con un secondo motivo parte ricorrente si duole della carenza e della erroneità e contraddittorietà della motivazione presenti nel giudizio di non abilitazione che lo ha riguardato, poiché pur a fronte del superamento di una mediana (secondo l’assunto del primo motivo), e di taluni giudizi positivi espressi sulla produzione scientifica, la Commissione ha concluso con una valutazione negativa senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali da alcuni commissari e senza chiarire quali inesattezze fossero state riscontrate nell’opera del candidato.
Il ricorrente, a seguito di istanza di accesso agli atti e ai verbali del procedimento, ha depositato motivi aggiunti con i quali impugna i verbali delle operazioni di sorteggio dei commissari del 16 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015, poiché non vi sarebbe alcuna prova che la validazione della procedura di estrazione sia avvenuta di volta in volta, prima di ciascuna estrazione con la conseguenza che l’affermazione che si legge nei verbali, in merito all’utilizzo della procedura validata dal Comitato tecnico, alluderebbe ad adempimenti generici posti in essere in epoca anteriore (presumibilmente nell’anno 2012) non in diretta continuità con il procedimento selettivo in questione, che quindi avrebbe inficiato la nomina della Commissione che ha reso il giudizio sul ricorrente.
Inoltre il verbale del 30 gennaio 2015 illustra la necessità di provvedere ad un sorteggio suppletivo di uno dei commissari ma non è dato conoscere quale sia il commissario che ha rassegnato le dimissioni e le relative ragioni, per cui la sostituzione sarebbe avvenuta in carenza di presupposto, viziando la nomina successiva e l’operato della Commissione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione con apposita memoria contestando le censure avverso gli atti del procedimento e il comportamento tenuto dall’amministrazione.
La sezione, alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015, riteneva di dover fissare il merito del ricorso ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 21 aprile parte ricorrente chiedeva il rinvio per mancanza dei termini a difesa. L’udienza pubblica era rinviata al 5 dicembre 2016.
Il collegio, riunitosi nelle camere di consiglio del 5 dicembre 2016 e del 19 gennaio 2017, ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti siano infondati e quindi da respingere.
Invero la doglianza principale riguarda il mancato superamento di almeno una delle mediane, che invece secondo la tesi del ricorrente sarebbero state superata se la commissione avesse tenuto in considerazione le note a sentenza annoverandole tra gli articoli in rivista.
Il motivo è infondato.
La Commissione ha seguito le indicazioni della delibera dell’ANVUR n. 50/2012 (art. 10), ai sensi della quale sono da tenere in considerazione, ai fini del calcolo degli indicatori, esclusivamente gli articoli in rivista e non le note a sentenza.
Il ricorrente stesso ha indicato nella domanda le sua pubblicazioni n. 4 e 5 come note a sentenza per cui non è revocabile in dubbio la loro natura.
Per quanto concerne la censura contenuta nel motivo n. 2, con la quale parte ricorrente si duole per la contraddittorietà e carenza della motivazione della commissione che non ha tenuto conto del superamento – asserito – di una delle mediane e della scarsa coerenza di alcuni dei giudizi individuali che sarebbero connotati da un giudizio favorevole sul candidato per poi pervenire ad una valutazione di segno negativo nel giudizio collegiale, il motivo è destituito di fondamento.
In primo luogo, la prima parte del ragionamento viene meno per quanto testè scritto con riferimento alla mancata legittima considerazione delle note a sentenza e quindi al mancato superamento di alcuna mediana.
La contraddittorietà del giudizio della commissione viene, quindi, in parte meno poiché non è stata superata alcuna mediana per cui non era necessaria una motivazione rafforzata per affermata la ancora non piena maturità scientifica del candidato.
La circostanza che alcuni dei giudizi individuali esprimano parole di apprezzamento per l’opera o per il curriculum del candidato non rende tali giudizi contraddittori con il giudizio finale di non abilitazione poiché nell’ambito del giudizio discrezionale i commissari possono avere apprezzato positivamente talune parti del curriculum, ma l’apprezzamento positivo può non determinare il superamento dei criteri necessari per il conseguimento dell’abilitazione.
Del resto, quello della Commissione è un giudizio tecnico-discrezionale suscettibile di un sindacato estrinseco da parte del giudice amministrativo in ordine ai requisiti di palese irragionevolezza, illogicità e sproporzione che tuttavia, non si ravvisano, dalla lettura dei giudizi individuali e di quello collegiale finale riguardanti il ricorrente. Del resto, il superamento di una o più mediane avrebbe reso necessaria una motivazione rafforzata per il giudizio di non abilitazione , ma poiché come sopra affermato, il superamento delle mediane non vi è stato e ciò appare legittimo, la Commissione, che si è espressa all’unanimità, ha espresso un giudizio sufficientemente motivato e circostanziato sul curriculum del candidato.
Quanto all’esame dei motivi aggiunti, anch’essi sono infondati.
In merito alla procedura di nomina della commissione, il motivo è formulato in modo ipotetico e non viene fornito alcun principio di prova in ordine alla circostanza che le modalità utilizzate per il sorteggio dei commissari avrebbero inficiato la trasparenza dell’operazione e il principio di non prevedibilità della composizione del collegio; in secondo luogo, in merito alle dimissioni del commissario, parte ricorrente mostra di conoscere, sia pure dubitativamente, il nominativo del commissario dimissionario e comunque non è chiaro come la mancata conoscenza delle ragioni delle dimissioni di un suo componente possa inficiare l’intero operato della Commissione.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 5 dicembre 2016 e 19 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 01/03/2017
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.