TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 marzo 2018, n. 2268

Studente-Corso post laurea-Ammissione-Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

Data Documento: 2018-03-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall’applicazione dell’art.4, comma 2 bis, d.l. 30 giugno 2005, n.115, bensì dal superamento degli esami del primo e secondo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente provvedimento dell’amministrazione di consentire l’ammissione alla frequenza del terzo anno di corso, su posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l’ammissione del ricorrenti.

Contenuto sentenza

N. 02268/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2015, proposto da: 
Guido Trabucchi, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso N. 57; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca – Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Benedetta Zizzi non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di mancata ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013/2014 – risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente decisione può essere assunta in forma semplificata, sussistendone i presupposti ex art.74 c.p.a..
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di mancata ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013/2014 per non aver conseguito un punteggio tale da collocarsi in posizione utile.
Dopo la reiezione nel giudizio di primo grado dell’istanza cautelare con ordinanza n. 958/2015, depositata il 2.3.2015, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta in riforma del predetto provvedimento, con Ordinanza n. 2943/2015 ha accolto l’appello.
Il ricorrente si è quindi iscritto alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria, ha provveduto a frequentare regolarmente il corso, a sostenere i relativi esami con profitto ed, attualmente, è iscritto al terzo anno della predetta Scuola, come da attestazione agli atti. 
In vista dell’odierna udienza, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto volersi dichiarare l’improcedibilità del ricorso con consolidamento della posizione della ricorrente, avendo questa esercitato con effettività, sul campo, la frequenza delle lezioni e sostenuto i relativi esami di profitto, di conseguenza, avendo dimostrato di essere in grado di affrontare il percorso accademico per l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso oggetto di controversia.
Su tale specifica questione, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Codesto Tribunale, ha ritenuto applicabile il principio di cui all’articolo 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, con conseguente consolidamento della posizione acquisita in via cautelare da parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 2298 del 6 maggio 2014; T.A.R. del Lazio – Roma, Sezione III bis, Sentenza n. 8176 del 10 luglio 2017).
Tanto premesso, rilevato che la disponibilità dell’interesse alla decisione nel merito è di esclusiva pertinenza della parte ricorrente e che il Giudice non può esimersi dal rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui agli art.112 c.p.c. e 34 c.p.a., sicchè a fronte di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, che evidentemente presuppone l’interesse al mantenimento della posizione di vantaggio conseguita per effetto del provvedimento cautelare, non è consentito al Collegio, anche in ossequio ai principi evidenziati dall’Adunanza Plenaria n.5/2015, di potersi pronunciare su censure invalidanti dell’intera procedura (diversamente da quanto ritenuto in fattispecie analoga da TAR Lazio, sez.III 9 ottobre 2017 n.10129), non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando che nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall’applicazione dell’art.4 comma 2 bis d.l. n.115/2005, bensì dal superamento degli esami del primo e secondo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente provvedimento dell’amministrazione di consentire l’ammissione alla frequenza del terzo anno di corso, su posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l’ammissione del ricorrenti. 
In virtù dell’esito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso con consolidamento della posizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai fini di cui in motivazione.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 01/03/2018