TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 marzo 2018, n. 2270

Alta formazione artistica musicale e coreutica-Incarichi di insegnamento-Istanza di accesso

Data Documento: 2018-03-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento del ricorso con obbligo di ostensione dei documenti da parte del Conservatorio.

Contenuto sentenza

N. 02270/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04373/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4373 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Cerocchi, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Casella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di San [#OMISSIS#] n. 61; 
contro
Conservatorio di Musica S [#OMISSIS#] – Roma e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
per l’annullamento
del silenzio-diniego serbato dal Conservatorio di Musica “S. [#OMISSIS#]” in ordine all’istanza di accesso ex art. 22 e ss. della legge n. 241 del 7.08.1990, presentata dalla Prof.ssa Cerocchi e avente a oggetto la seguente richiesta: “La documentazione inerente l’approvazione delle delibere n. 4 e 5 del 13 gennaio 2017 avvenuta durante la riunione del Consiglio Accademico del 13 gennaio 2017: – Copia della proposta del Consiglio di Corso inerente l’impegno didattico, con la relativa autorizzazione del Consiglio Accademico ed il parere delle scuole interessate; – Tutta la documentazione inerente l’approvazione del nuovo piano formativo del Master avvenuta con la deliberazione n. 4/2017; – Tutta la documentazione inerente la designazione del corpo docente avvenuta con l’approvazione della deliberazione n. 5/2017.”
nonché per l’accertamento
del diritto della Prof.ssa Cerocchi ad accedere agli atti ed ai documenti richiesti con la menzionata istanza e per la condanna del Conservatorio di Musica “S. [#OMISSIS#]” all’esibizione ed al rilascio di copia dei medesimi atti e documenti entro un termine non superiore a trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica S [#OMISSIS#] – Roma e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente prof.ssa Cerocchi ha dedotto in punto di fatto che:
– è docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Musica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– nella seduta del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del 13 gennaio 2017 si è discusso in ordine al Master Interpretazione della Musica contemporanea (punto n. 5 dell’Ordine del Giorno);
– durante la suddetta seduta sono state approvate le Delibere n. 4 del 13 gennaio 2017 (Approvazione nuovo piano formativo per i Master Interpretazione della musica contemporanea) e n. 5 del 13 gennaio 2017 (Attribuzione docenze Master Interpretazione della musica contemporanea
a.a. 2016/2017);
– per quanto riguarda l’approvazione della delibera 5/2017 si legge che: “Per l’attribuzione delle docenze ai sensi del Regolamento, il Consiglio accademico assume come proposta del Consiglio di Corso il documento del 18.11.2016 a firma di [#OMISSIS#], Tallini, Telli, Santoloci e Lupone.
Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto per la scelta dei docenti del Master per l’a.a. 2016/2017 con i seguenti risultati.”;
– nel prosieguo del verbale si legge inoltre che: “Il Consigliere Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non partecipa alle votazioni sulla scelta del corpo docente del master di II livello in Interpretazione della musica contemporanea, dalla seconda votazione in poi (Chitarra) perché non approva la modalità di presentazione delle candidature, nonché il modo in cui sono state valutate – mancanza di un
criterio condiviso e supportato da un’adeguata documentazione.”;
– come si evince dalla lettura di questi ultimi passaggi del verbale tra i docenti individuati non compare la Prof.ssa Cerocchi, che nella sua qualità di docente del Conservatorio aveva interesse invece a partecipare al suddetto Master;
– l’attuale ricorrente ha quindi presentato formale istanza di accesso agli atti per poter prendere visione dei seguenti documenti: la copia della proposta del Consiglio di Corso inerente l’impegno didattico, con la relativa autorizzazione del Consiglio Accademico e il parere delle scuole interessate; tutta la documentazione inerente l’approvazione del nuovo piano formativo del Master avvenuta con la deliberazione n. 4/2017 e tutta la documentazione inerente la designazione del
corpo docente avvenuta con l’approvazione della deliberazione n. 5/2017;
– ricevuta l’istanza di accesso il Direttore del Conservatorio, ha inviato in data 6.3.2017 via posta certificata una comunicazione al Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – prot. 3046/AG15 – ove la Prof.ssa Cerocchi si era domiciliata ai fini del citato atto di accesso, con la quale ha rilevato che “Poiché la lettera non risulta su carta intestata del Suo studio, né reca Suoi timbri o firme, Le chiedo conferma di quanto dichiarato dalla Prof.ssa, al fine di procedere secondo la normativa vigente.”;
– a seguito di questa comunicazione, sempre in data 6.3.2017, il Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha prontamente risposto chiarendo di essere stato indicato dalla Prof.ssa Cerocchi quale domiciliatario a cui pertanto il Direttore avrebbe potuto mandare tutta la documentazione richiesta mediante il diritto di accesso sia in formato elettronico che cartaceo;
– a seguito di questa ultima comunicazione, avvenuta sempre a mezzo pec, regolarmente pervenuta al Direttore, la ricorrente non ha più ricevuto alcuna notizia in merito al diritto di accesso.
La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità del silenzio serbato da parte delle amministrazioni evocate in giudizio per “VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 22 E SS
LEGGE 241 DEL 7.08.1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 COST.
ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA”, in quanto l’attuale ricorrente, nella sua qualità di docente del Conservatorio interessato a prendere parte al Master, con la richiesta di accesso ha formalmente richiesto al Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” copia delle
due deliberazioni approvate durante la riunione del Consiglio Accademico e degli atti prodromici alla loro emanazione al fine di poter prendere piena contezza dei loro contenuti date le particolari affermazioni contenute nel verbale da cui erano emerse alcune, presunte illegittimità e in quanto ha un interesse rilevante ad accertare se effettivamente tutto si sia svolto regolarmente dal momento che non è stata individuata quale docente e pertanto gli atti procedimentali richiesti hanno prodotto effetti, negativi, nei suoi confronti. 
In Conservatorio si è costituito in giudizio in data 19.5.2017 con atto di mera forma e ha depositato documentazione in data 29.8.2017 e 6.9.2017.
La ricorrente a sua volta ha depositato documentazione in data 16.9.2017 e memoria difensiva in data 21.9.2017.
Alla camera di consiglio del 10.10.2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da sperato verbale di causa.
La ricorrente ha chiesto al Conservatorio di avere accesso alla seguente documentazione:
– la documentazione inerente l’approvazione delle delibere n. 4 e 5 del 13 gennaio 2017 avvenuta durante la riunione del Consiglio Accademico del 13 gennaio 2017;
– copia della proposta del Consiglio di Corso inerente l’impegno didattico, con la relativa autorizzazione del Consiglio Accademico ed il parere delle scuole interessate; 
– tutta la documentazione inerente l’approvazione del nuovo piano formativo del Master avvenuta con la deliberazione n. 4/2017;
– tutta la documentazione inerente la designazione del corpo docente avvenuta con l’approvazione della deliberazione n. 5/2017.
Il Conservatorio con la nota dell’11.7.2017 ha rilevato che “il corso di master al quale si riferisce la documentazione richiesta non è stato attivato nell’anno accademico 2016/17, per cui sembra decadere l’interesse a ulteriori ricorsi da parte della prof.ssa Cerocchi, sulla base degli atti richiesti.”. Al riguardo deve evidenziarsi che, nonostante la dedotta circostanza in punto di fatto non smentita dalla ricorrente, comunque non può disconoscersi il suo perdurante interesse ad avere accesso alla richiesta documentazione – non solo in quanto quale membro ufficiale del corpo docente ha interesse a che l’attività didattica del Conservatorio venga regolamentata in maniera legittima senza alcun tipo di irregolarità nell’interesse primario dell’Istituzione che è di fama internazionale – soprattutto in considerazione delle prospettate illegittimità degli atti di cui trattasi nonché della circostanza che, nelle more della definizione del giudizio, il Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” starebbe per fare partire un nuovo master analogo a quello oggetto della documentazione richiesta.
Nel merito il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge sulla base delle considerazioni tutte che seguono:
– da un punto di vista strettamente temporale bisogna rilevare che l’attuale ricorrente ha presentato l’istanza di accesso agli atti nel mese di febbraio senza ricevere alcuna risposta da parte del Conservatorio;
– soltanto in data 6.3.2017 ha ricevuto, via posta certificata, una comunicazione indirizzata al Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ove si era domiciliata per l’istanza di accesso con la quale ha rilevato che “Poiché la lettera non risulta su carta intestata del Suo studio, né reca Suoi timbri o firme, Le chiedo conferma di quanto dichiarato dalla Prof.ssa, al fine di procedere secondo la normativa vigente.”;
– a seguito di questa comunicazione, sempre in data 6.3.2017, il Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha prontamente risposto chiarendo di essere stato indicato dalla Prof.ssa Cerocchi quale domiciliatario a cui pertanto il Direttore avrebbe potuto mandare tutta la documentazione richiesta mediante il diritto di accesso sia in formato elettronico che cartaceo;
– a seguito di questa comunicazione però né il Prof. [#OMISSIS#] né tantomeno la ricorrente hanno ricevuto nulla cosicché decorsi 30 giorni la prof.ssa Cerocchi ha presentato l’attuale ricorso avverso il silenzio del Conservatorio;
– la lettera del Direttore del Conservatorio depositata in giudizio è solamente del 3 giugno quindi dopo diversi mesi dall’invio dell’istanza di accesso e anche successiva alla notifica ed al deposito del presente ricorso;
– e, peraltro, come dedotto in memoria da parte ricorrente, effettivamente non si comprende il motivo per cui, dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti in ordine all’effettivo domiciliatario dell’istanza di accesso il Direttore abbia inviato suddetta comunicazione direttamente alla Prof.ssa Cerocchi e non al Prof. [#OMISSIS#];
– e, comunque, anche che nella suddetta comunicazione il Direttore afferma che il verbale del Consiglio di Amministrazione citato nell’istanza è stato prontamente pubblicato sul sito internet del
Conservatorio, ma deve rilevarsi al riguardo che l’intero ricorso è basato proprio sul contenuto del suddetto verbale di cui la copia è stata anche depositata in giudizio da parte ricorrente, ma, in realtà, la documentazione richiesta con l’accesso è altra e diversa e si tratta, appunto, come già rilevato, di documenti di cui si desume l’esistenza proprio dalla lettura del suddetto verbale;
– per quanto attiene, poi, alla nota del Direttore inviata al Ministero in data 11 luglio 2017, la ricorrente deduce che, una volta ricevuta la comunicazione da parte del Direttore in data 5
Giugno, ha immediatamente cercato, per le vie brevi, di ottenere un appuntamento senza però riuscirvi e di avere, dopo diversi tentativi informali, alla ripresa dell’anno accademico, in data 6.09.2017, provveduto a protocollare richiesta formale alla quale però non è stato dato alcun riscontro da parte del Direttore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Conservatorio di Musica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]-Roma di consentire alla ricorrente di prendere visione e di estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza per cui è causa nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
Condanna il Conservatorio di Musica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]-Roma al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 01/03/2018