Dispone l’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”), come aggiunto dall’art. 19, comma 1, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che «è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni». Il medesimo articolo, al comma 2, come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede inoltre che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR, vengano definiti i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano con proprio regolamento, tra le altre cose, l’istituzione dei corsi di dottorato e le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, fermo restando che la medesima legge consente, senza porre limitazioni sul punto, la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, con conseguente riduzione della durata del corso di dottorato.
Sulla base di quanto stabilito dalla legge primaria, è da considerarsi illegittimo il decreto dell’8 febbraio 2013, n. 45, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, nella parte in cui, anzichè dettare criteri relativi alle modalità di accesso al dottorato di ricerca, introduce (peraltro con tratto di innovatività rispetto alla disciplina fino a quel momento vigente) veri e propri requisiti di accesso alla frequenza congiunta, laddove le prime attengono ad un profilo organizzativo delle posizioni soggettive scolpite dalla norma primaria, mentre i secondi introducono veri e propri impedimenti all’esercizio delle stesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 aprile 2014, n. 3923
Dottorato di ricerca-Modalita’ accesso dottorato frequenza congiunta corso specializzazione
N. 03923/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02703/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caio, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via C. Colombo, 436
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Universita’ degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l’annullamento
– del provvedimento dell’Università di Bologna, datato 17 dicembre 2013 e ricevuto il 20 dicembre 2013 di esclusione del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caio dall’immatricolazione al corso di dottorato di ricerca in scienze Chirurgiche per l’a.a. 2013/2014;
– del decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 nella parte in cui non consente la frequenza congiunta della scuola di specializzazione e del dottorato di ricerca salvo che durante l’ultimo anno di corso della scuola medesima;
– del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 29° ciclo a.a. 2013/2014 dell’Università di Bologna emanato con D.R. n. 576/2013, in parte qua;
– del regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Bologna emanato con D.R. n. 524/2013, nella parte in cui non consente la frequenza congiunta della scuola di specializzazione e del dottorato di ricerca salvo che durante l’ultimo anno di corso della scuola medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. [#OMISSIS#] Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Col ricorso in esame, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caio – immatricolato dall’a.a. 2010/2011 alla scuola di specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Bologna (della durata di cinque anni) e vincitore del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Scienze Chirurgiche”, 29° ciclo a.a. 2013/2014 (della durata di tre anni) – impugna, in uno al relativo bando, al regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e al presupposto d.m. n. 45 dell’8 febbraio 2013, il provvedimento del 17 dicembre 2013 col quale l’Università di Bologna gli ha negato l’immatricolazione al corso di dottorato di ricerca in quanto il predetto d.m. 45/2013, attuativo dell’art. 19 della legge 240/2010 (la quale ha modificato sul punto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210), consente la frequenza congiunta del dottorato e della scuola di specializzazione solo «durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione», mentre il ricorrente è iscritto al terzo anno della medesima scuola.
Quest’ultimo lamenta pertanto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché dell’art. 17 della legge n. 400/1988 e degli artt. 3, 7 ss. e 10-bis, l. n. 241/1990, della carta Europea e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori e, ancora, l’eccesso di potere, l’illogicità, l’ingiustizia manifesta, i falsi presupposti di fatto e di diritto, il difetto di ragionevolezza e di istruttoria, il difetto di motivazione e la nullità per difetto assoluto attribuzione.
1.1. Si sono difesi in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum chiedendo la reiezione del ricorso.
2. Ritiene il Collegio che il processo possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo le condizioni processuali ex art. 60 c.p.a. ed essendo state sentite sul punto le parti comparse nell’odierna camera di consiglio.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito rassegnate.
Dispone l’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”), come aggiunto dall’art. 19, comma 1, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che «è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni».
Il medesimo articolo, al comma 2, come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede inoltre che «i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4».
In sostanza, per quanto qui rileva, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR, vengono definiti i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano con proprio regolamento, tra le altre cose, l’istituzione dei corsi di dottorato e le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, fermo restando che la medesima legge consente, senza porre limitazioni sul punto, la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, con conseguente riduzione della durata del corso di dottorato.
Sulla base di questa previsione di legge primaria, con proprio decreto dell’8 febbraio 2013, n. 45, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, il Ministro competente, nel dettare la disciplina di raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche, ha disposto all’art. 7 che «le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali: [omissis] b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima».
Ora, per come si evince chiaramente dalla previsione di legge sopra esaminata, se al regolamento ivi previsto era senz’altro attribuito il potere di dettare criteri relativi alle modalità di accesso al dottorato di ricerca, non era invece consentito di introdurre (peraltro con tratto di innovatività rispetto alla disciplina fino a quel momento vigente) veri e propri requisiti di accesso alla frequenza congiunta, laddove le prime attengono ad un profilo organizzativo delle posizioni soggettive scolpite dalla norma primaria, nel mentre i secondi introducono veri e propri impedimenti all’esercizio delle stesse.
Tanto più che, per come già sopra osservato, la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca era esplicitamente consentita dalla medesima legge senza alcuna condizione.
In definitiva, coglie nel segno la censura formulata dal ricorrente sotto il profilo della violazione, ad opera del decreto ministeriale in parola, dell’art. 4 della legge n. 210/1998 posto che con il primo è stato inammissibilmente introdotto un vero e proprio nuovo requisito di accesso ai corsi di dottorato di ricerca.
Pertanto, tale ultimo atto va annullato in parte qua in uno agli altri atti indicati in epigrafe, ordinando in conseguenza l’immatricolazione del ricorrente al corso di dottorato di ricerca in Scienze Chirurgiche per a.a. 2013/2014 dell’Università di Bologna.
3. La novità e la particolarità dell’oggetto dell’odierna controversia consentono di ritenere integrati i presupposti ex artt. 26 c.p.a. e 92, secondo comma, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati, disponendo in conseguenza l’immatricolazione del ricorrente al corso di dottorato di ricerca in Scienze Chirurgiche per l’a.a. 2013/2014 dell’Università di Bologna.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Chine’, Consigliere
[#OMISSIS#] Storto, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)