In relazione ad una candidata ritenuta non idonea al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a docente di II Fascia (nel settore scientifico disciplinare MED 11 – settore concorsuale 06/D1), in base ad un giudizio motivato dal mancato rispetto del numero minimo di pubblicazioni da presentare, il Collegio rileva: che l’allegato B dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016 stabilisce, per le Scienze Mediche, ai fini del riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di seconda fascia, unicamente, il numero massimo (12) delle pubblicazioni da presentare; che Commissione non aveva previsto alcunchè in ordine al numero minimo di pubblicazioni da presentare per il rilascio dell’abilitazione scientifica. Pertanto, in tale quadro normativo e fattuale, in assenza di uno specifico criterio ad hoc fissato dal bando o successivamente dalla Commissione, ne discende che la ragione posta a base del contestato giudizio, individuabile nell’insufficienza del numero delle pubblicazioni presentate, risulta essere in palese contrasto con la normativa in materia.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 10 giugno 2020, n. 6343
Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione - Valutazione titoli e pubblicazioni
N. 06343/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08798/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8798 del 2019 proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Monte rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Marino con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul sito web del MIUR, la quale ha ritenuto unanimamente di non abilitare la ricorrente come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’8.6.2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, il relatore dottor [#OMISSIS#] Sapone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione unanimamente ha ritenuto di non abilitare la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Monte come professore di Il fascia per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione della normativa in materia di riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale che non conferisce alla 12^ pubblicazione alcuna rilevanza;
2) Violazione dei criteri fissati dalla Commissione nella seduta del 21.11.2018 i quali non avevano previsto tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni il loro numero;
3) In via subordinata illogicità per manifesta contraddittorietà tra statuizione e motivazione
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla udienza dell’8 giugno 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che la dottoressa Monte aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n. 602/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale e risultava in possesso di 4 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto con voto unanime che “Complessivamente le pubblicazioni presentate dimostrano un grado di originalità e qualità buona in relazione al settore concorsuale. Tuttavia nell’ambito delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione due sono identiche e pertanto le pubblicazioni valutabili sono soltanto 11 e non rispondono ai requisiti richiesti dalla procedura. Alla luce delle valutazioni di cui sopra le Commissione ritiene all’unanimità che la candidata non risulti idonea al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a docente di II Fascia nel settore scientifico disciplinare MED 11 – settore concorsuale 06/D1”
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che:
1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
Relativamente al numero minimo delle pubblicazioni da presentare, il cui mancato rispetto costituisce la ragione su cui si basa il contestato giudizio di non abilitazione, deve essere evidenziato che:
1) l’art.16, comma 3, lett.b) della L. n.240/210 stabilisce che:
I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
b) la possibilita’ che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
2) l’art.4. comma 1, del DPR 95/2016 prevede che:
Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell’articolo16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l’ANVUR, definisce:
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo’ essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puo’ presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
3) il DM 120/2016 all’art.7 stabilisce che “Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare e’ stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’allegato B”; tale allegato per le Scienze Mediche ai fini del riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di seconda fascia stabilisce unicamente il numero massimo (12) delle pubblicazioni da presentare.
Deve essere altresì evidenziato che:
a) il bando all’art.2 imponeva ai partecipanti di presentare un “elenco delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione ai sensi degli artt.4 e 7 del DM 120/2016 nel numero massimo previsto all’Allegato B del medesimo Decreto”;
b) nella seduta del 22.11.2018 dedicata alla fissazione dei criteri generali la Commissione non aveva previsto alcunchè in ordine al numero minimo di pubblicazioni da presentare per il rilascio dell’abilitazione scientifica.
In tale quadro normativo e fattuale, in assenza di uno specifico criterio ad hoc fissato dal bando o successivamente dalla Commissione, ne discende che la ragione posta a base del contestato giudizio, individuabile nell’insufficienza del numero delle pubblicazioni presentate, risulta essere in palese contrasto con la normativa in materia che prevede per qualsiasi settore concorsuale in 10 il numero minimo delle pubblicazioni da presentare.
Ciò premesso, il primo motivo di doglianza è suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame, con assorbimento delle altre doglianze formulate, e con obbligo del resistente Ministero di far effettuare una nuova valutazione da parte di una diversa commissione entro 60 gg dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8798 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila0)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/06/2020