TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2016, n. 5544

Diniego nulla osta trasferimento da altra università (straniera)-Posti non coperti

Data Documento: 2016-05-10
Area: Giurisprudenza
Massima

La decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n.1, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali, ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia quella secondo cui la limitazione al previso superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimato solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo; ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

Contenuto sentenza

N. 05544/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12273/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12273 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Iovino, [#OMISSIS#] Grasso, [#OMISSIS#] Fu, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, in persona del Ministro pro tempore
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di cui al prot. n. 0019222 del 3 luglio 2014 con il quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento del ricorrente Iovino presso quell’Ateneo provenendo dall’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana”, in assenza del test di ammissione;
del provvedimento di cui al prot. n. 0022530 del 7 agosto 2014 con il quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento del ricorrente Grasso presso quell’Ateneo provenendo dall’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana”, in assenza del test di ammissione;
del provvedimento di cui al prot. n. 0022529 del 7 agosto 2014 con il quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento del ricorrente Fu [#OMISSIS#] presso quell’Ateneo provenendo dall’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana”, in assenza del test di ammissione, nonché di ogni altro atto successivo, presupposto e prodromico e per l’annullamento in parte qua del D.R. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante bando di concorso di cui al d.m. 5 febbraio 2014, n. 85 che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti di ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (o a quelli che l’Ateneo ha l’autonomia e la discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto da parte ricorrente presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana) e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge;
Rilevato, infatti, che il ricorso verte sul mancato trasferimento del ricorrente, proveniente da Università straniera, ad anno successivo al primo del corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia di un Ateneo italiano, in assenza del test di ammissione;
Premesso che, con la decisione n.1/2015, depositata in data 28.1.2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con l’ordinanza n. 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art.4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia quella, sempre sostenuta dalla Sezione III bis del Tar Lazio, secondo cui la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimo solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dall’eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale (sentenza del T.A.R. Lazio n. 1831 del 30.01.2015);
Considerato che il provvedimento impugnato, relativo all’a.a. 2014/2015, ha già esplicato i suoi effetti ma che parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di cui all’art.34 c.p.a. e che – malgrado non risultino agli atti di causa allegati e provati specifici profili di danno, ulteriori rispetto a quelli scongiurati dal provvedimento cautelare – sul merito della vicenda il Collegio ritiene sufficiente argomentarne la fondatezza, sulla base dei precedenti giurisprudenziali richiamati;
Rilevato che, comunque, nel caso in esame, parte ricorrente ha dimostrato che, a seguito della pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)