TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2016, n. 5553

Diniego nulla osta trasferimento da altra università (straniera)-Posti non coperti

Data Documento: 2016-05-10
Area: Giurisprudenza
Massima

La decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n.1, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali, ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia quella secondo cui la limitazione al previso superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimato solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo; ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

Contenuto sentenza

N. 05553/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13350/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13350 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Arena, [#OMISSIS#] Bisignano, [#OMISSIS#] Crifò, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mangoni, [#OMISSIS#] Domenica [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sciotto, rappresentati e difesi dall’avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata, Universita’ degli Studi di Catania, Universita’ degli Studi di Palermo, Università degli Studi della Basilicata, Universita’ degli Studi di Milano, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca Consorsio Universitario; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Albanese; 
per l’annullamento
dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del tirocinio formativo attivo pubblicato con prot A00DRLO15733 del 10 settembre 2014 nella parte in cui l’USR per la Lombardia non vi contempla i ricorrenti Bisignano [#OMISSIS#] e Mangoni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a causa del mancato raggiungimento del punteggio di 21/30 ai test preselettivi;dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del tirocinio formativo attivo pubblicato con prot 16436 del 23 settembre 2014 nella parte in cui l’USR per la Sicilia non vi contempla i ricorrenti Arena [#OMISSIS#], Crifò [#OMISSIS#] e Sciotto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a causa del mancato raggiungimento del punteggio di 21/30 ai test preselettivi;dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del tirocinio formativo attivo pubblicato in data 2 ottobre 2014 nella parte in cui l’USR per la Basilicata non vi contempla la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Domenica a causa del mancato raggiungimento del punteggio di 21/30 ai test preselettivi;nonché di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove scritte per l’accesso ai percorsi di TFA per l’a.a. 2014/2015, nonchéper la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione alle prove scritte per l’accesso ai percorsi di TFA per l’a.a. 2014/2015;
e con i motivi aggiunti proposti da Arena [#OMISSIS#], Bisignano [#OMISSIS#], Crifo’ [#OMISSIS#], Mangoni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sciotto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]:
A. degli elenchi degli ammessi alle prove scritte per accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per le classi concorsuali dei ricorrenti, così come pubblicati da parte delle Università resistenti in esito allo svolgimento dei test preselettivi, nelle parti in cui tali elenchi non contemplavano i ricorrenti nel novero dei canditati ammessi alle prove scritte per l’accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014-2015, a causa del mancato raggiungimento della soglia d’ammissione di 21/30, sebbene quest’ultimi abbiano successivamente superato le prove scritte e orali di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), con conseguente acquisizione del giudizio di idoneità allo svolgimento del suddetto percorso formativo;
B. delle graduatorie di merito relative alla selezione per l’accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), così come pubblicate da parte delle Università resistenti, Università degli studi di Catania (A059), Università degli studi di Milano (A059), Università degli studi di Messina (A059) in esito allo svolgimento dei test preselettivi, nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l’inserimento dei ricorrenti “CON RISERVA” e non pleno iure, a causa del mancato raggiungimento, nei test preselettivi, della soglia d’ammissione di 21/30, sebbene, successivamente i ricorrenti abbiano superato le prove scritte e orali di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), con conseguente acquisizione del giudizio di idoneità allo svolgimento del suddetto percorso formativo attivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata e di Universita’ degli Studi di Catania e di Universita’ degli Studi di Palermo e di Università degli Studi della Basilicata e di Universita’ degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, in considerazione agli innumerevoli precedenti conformi della Sezione (ex multis: Tar Lazio, sez.III bis., n. 12661/2015 REG), la presente controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata ricorrendo i presupposti di cui all’art.74 cpa;
Ritenuto, in via preliminare, che il ricorso principale vada dichiarato improcedibile per i ricorrenti che non abbiano proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva nella parte in cui risultano inseriti con riserva e non a pieno titolo;
Considerato, quanto ai motivi aggiunti, che a seguito dei provvedimenti cautelari, parte ricorrente ha potuto frequentare i percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 di cui trattasi conseguendo, all’esito, l’abilitazione;
Ritenuto che, per giurisprudenza [#OMISSIS#] della Sezione, sul tipo di pronuncia di merito da adottare nel caso specifico, rappresentando che “dal punto di vista processuale la cessazione della materia del contendere è determinata a causa di un “factum principis”, essendo la legge a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.” (TAR Emilia Romagna, sez. I, 19 aprile 2011, n. 371, TAR Lazio, sezione III bis, 24 giugno 2009, n. 6113, Consiglio di Stato, sezione IV, 16 settembre 2008, n. 4358) e tale tipo di pronuncia, che costituisce una pronuncia di merito, al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non può che produrre i suoi rivenienti effetti sostanziali sulla riserva apposta dall’Amministrazione alla abilitazione conseguita da parte ricorrente, consentendo quindi che la stessa sia considerata abilitata a pieno titolo.
Si ritiene che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, sussistendo le condizioni di cui all’art. 26 c.p.a., in relazione all’art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Con riferimento ai motivi aggiunti proposti da Arena [#OMISSIS#], Bisignano [#OMISSIS#], Crifo’ [#OMISSIS#], Mangoni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sciotto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)