TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 ottobre 2016, n. 10121

Recupero differenza tra retribuzione percepita come professore associato a tempo pieno e quella spettante in regime di tempo definito

Data Documento: 2016-10-10
Area: Giurisprudenza
Massima

La nota con cui l’università invita un professore alle proprie dipendenze a concordare le modalità di restituzione rateale del debito precedentemente comunicato, rappresentando che in difetto procederà al recupero forzato del credito, è un mero atto endoprocedimentale, prodromico rispetto alla successiva emanazione dell’atto di recupero. Pertanto, esso non immediatamente lesivo dell’interesse del privato e, quindi, non impugnabile.

Contenuto sentenza

N. 10121/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03827/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3827 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Aureggi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Viti C.F. VTISFN58T14H501B e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MCLMRA67E06H501G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Viti in Roma, viale Bruno [#OMISSIS#], 32; 
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, non costituita in giudizio; 
e con l’intervento di
Azienda Policlinico Umberto I, Roma;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento di cui alla nota prot. 0001813 del 14 gennaio 2015, successivamente comunicata, con il quale l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha invitato il ricorrente a concordare le modalità di restituzione rateale della somma di euro 58.227,69, quale differenza tra la retribuzione percepita come professore associato a tempo pieno e quella spettante in regime di tempo definito per il periodo 1.1.2000 — 30.12.2002, unitamente agli interessi legali a far data dal 12 luglio 2011 rappresentando che in difetto, procederà al recupero forzato del credito;
per l’annullamento di ogni altro atto antecedente, presupposto connesso e consequenziale, ivi compreso, per quanto di necessità ed ove di ragione, il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla nota in data 28 gennaio 2015;
per la declaratoria dell’obbligo e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere in ossequio al giudicato formatosi sulla sentenza 6259/2011 ed alla istanza in data 28 gennaio 2015, a rideterminare l’importo della cui ripetizione si tratta, considerando la contestuale insorgenza a favore del ricorrente di un credito per spettante per “maggiorazione indennità De [#OMISSIS#]”;
per la adozione delle misure cautelari e di merito propulsive e/o ordinatorie e/o compulsive ritenute di giustizia, ivi compresa la sospensione dell’atto impugnato e la nomina di un commissario ad acta idonee al fine di determinare l’importo della somma in ipotesi ripetibile al netto del credito insorto in favore del ricorrente a titolo di indennità ex art. 31 1. 761 del 1979, in conseguenza della trasformazione del suo rapporto di impiego in rapporto tempo definito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato all’Università di Roma “La Sapienza” a mezzo posta in data 13 marzo 2015 – il Prof. [#OMISSIS#] Aureggi, già Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università intimata, in regime di tempo pieno, e Primario di Chirurgia Geriatrica presso il I° Istituto di clinica geriatrica del Policlinico Umberto I di Roma, ha esposto di essere stato collocato a riposo dal 30.10.2002.
A seguito di accertamenti effettuati in concorso tra INPDAP, l’Università di Roma “La Sapienza” e il Policlinico Umberto I di Roma emergeva che il predetto nel periodo dall’1.1.2000 al 30.10.2002 aveva prestato servizio in regime assistenziale non esclusivo presso l’Azienda Policlinico e in regime di tempo pieno con l’Università.
Pertanto l’amministrazione – con i provvedimenti di cui al D.R. n. 8241 del 2 ottobre 2009 e alla nota prot. n. 0027904 del 17 maggio 2010 – procedeva alla contabilizzazione nei confronti del ricorrente di un debito di euro 58.227,69, quale differenza tra la retribuzione percepita come professore associato a tempo pieno e quella spettante in regime di tempo definito, intimandogli di provvedere alla restituzione in unica soluzione entro trenta giorni, sotto comminatoria di recupero coattivo.
Avverso detti provvedimenti veniva proposto innanzi al T.A.R. Lazio ricorso N.R.G n. 7242/2010, nel corso del quale l’atto di recupero veniva dapprima sospeso e quindi annullato con sentenza n. 6259/2011.
Ciò malgrado, con nota prot.001813 del 14 gennaio 2015 l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” invitava il Prof.Aureggi a concordare le modalità di restituzione rateale di tale importo, unitamente agli interessi legali a far data dal 12 luglio 2011 (data di deposito della sentenza 6259/2011), rappresentando che in difetto, procederà al recupero forzato del credito.
Con nota in data 28 gennaio 2015, parte ricorrente rappresentava all’Amministrazione che, in ossequio alla sentenza 6529/2011, avrebbe dovuto preliminarmente procedere alla rideterminazione dell’importo della somma oggetto di ripetizione, portando in detrazione dalla stessa il credito del ricorrente a titolo di indennità ex art. 31 L. 761/1979 (c.d. indennità “De [#OMISSIS#]”) e riservandosi all’esito di concordare una eventuale piano di rateizzazione dell’importo che fosse risultato dal predetto ricalcolo.
Stante l’inerzia dell’amministrazione, parte ricorrente ha proposto il presente ricorso, instando per l’annullamento dell’atto impugnato e per le ulteriori domande specificate in epigrafe.
Viste le prospettazioni difensive di parte ricorrente e stante anche la mancata costituzione in giudizio dell’Università “La Sapienza”, con ordinanza n.3831/2016 il Collegio ha evocato in giudizio l’Azienda Policlinico Umberto I, che si è costituita depositando articolata memoria.
Parte ricorrente ha quindi depositato memoria di replica con la quale ha evidenziato che proprio a seguito del conteggio effettuato dalla suddetta Azienda in relazione al credito spettante al ricorrente a titolo di a c.d. “indennità De [#OMISSIS#]”, il Prof. Aureggi risulterebbe addirittura in credito nei confronti dell’amministrazione per un importo pari ad euro 6.795,46.
Pertanto, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria di irripetibilità della somma di euro 58.227,69.
Nell’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui mira all’annullamento, ex art.29 cpa., della nota prot. 0001813 del 14 gennaio 2015, trattandosi di mero atto endoprocedimentale, di natura interlocutoria con cui l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sul presupposto che l’odierno ricorrente non ha provveduto a comunicare le modalità di restituzione della suindicata somma di euro 58.227,69 – ha invitato il Prof.Aureggi a concordare le modalità di restituzione rateale, rappresentando che in difetto, procederà al recupero forzato del credito. Si tratta pertanto di un mero atto prodromico rispetto alla successiva emanazione dell’atto di recupero coatto, non immediatamente lesivo dell’interesse del ricorrente.
Per quanto, invece, attiene alle ulteriori domande formulate proposte inerenti:
all’accertamento dell’obbligo e alla conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere, in ossequio al giudicato formatosi sulla sentenza 6259/2011 ed alla istanza notificata in data 28 gennaio 2015, rideterminare l’importo della cui ripetizione si tratta, considerando la “contestuale insorgenza a favore del ricorrente di un credito per spettante per “maggiorazione indennità De [#OMISSIS#]”;
all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla nota inoltrata da parte ricorrente a mezzo fax all’Università di Roma “La Sapienza” in data 28 gennaio 2015, si evidenzia quanto segue.
Quanto alla domanda sub a), la stessa deve essere accolta, previa riqualificazione come azione per l’esecuzione del giudicato, di cui all’art.112 c.p.a., della quale sussistono tutti i requisiti di sostanza e di forma. Parte ricorrente infatti, chiede l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tar Lazio- Roma n.6259/2011 (anche mediante eventuale nomina di un Commissario ad Acta) che, pur nell’accogliere in parte il ricorso, accertando che “Nel caso in esame, dunque, ben avrebbe potuto l’Amministrazione recuperare quanto indebitamente percepito dal ricorrente”, tuttavia precisa chiaramente che, con riferimento al caso concreto, “dato il tempo trascorso dall’avvenuta percezione delle somme ed avuto altresì riguardo, da un lato, alla particolare situazione dell’istante che già da anni era stato collocato in pensione, nonché, dall’altro, alla contestuale insorgenza a favore del ricorrente di un credito per spettante maggiorazione di indennità “De [#OMISSIS#]” (come è emerso dall’istruttoria esperita dal Tribunale)” (….) “l’Amministrazione, richiedendo, con l’atto del 17.5.2010, l’immediato assolvimento, da parte del ricorrente, del debito in unica soluzione (senza nemmeno concedere una adeguata rateizzazione), non abbia scelto adeguate modalità di recupero del suo credito, esponendo quindi l’istante a un onere eccessivamente gravoso, con conseguente illegittimità del recupero stesso”.
Dalla richiamata motivazione è evidente, quindi, che il Tar del Lazio ha ravvisato l’illegittimità dell’atto di recupero annullato con la sentenza 9651/2011 sia nel quomodo che nel quantum, e per quanto attiene alla mancata rateizzazione dell’importo e perchè, a monte, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto “dell’insorgenza di un credito spettante al ricorrente a titolo di c.d. indennità De [#OMISSIS#]”.
Orbene, posto che detta sentenza non è stata impugnata, in parte qua, né dall’Università di Roma “La Sapienza” né dall’Azienda Policlinico Umberto I, ne deriva che l’amministrazione, nel procedere al recupero del proprio credito nei confronti del Prof.Aureggi in attuazione del giudicato, non può prescindere dal tenere in considerazione non solo la necessità di rateizzare l’importo eventualmente ancora dovuto, ma soprattutto di considerare la “contestuale insorgenza a favore del ricorrente di un credito per spettante maggiorazione di indennità De [#OMISSIS#]”.
Quanto alla interpretazione di tale locuzione essa, ad avviso del Collegio, non può che significare che nel determinare l’importo esigibile l’Università “La Sapienza” deve “scorporare” – fatti salvi, naturalmente, i rapporti di dare/avere tra la stessa e l’Azienda Policlinico Umberto I – dal debito dovuto dal Prof. Aureggi il credito da questo vantato nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I.
Quanto all’effettivo conteggio di tale importo ed alla conseguente domanda di accertamento dell’inesigibilità dell’intero credito vantato dall’amministrazione nei confronti del ricorrente (che sarebbe interamente compensato dalla somma dovuta a titolo di indennità De [#OMISSIS#]), ritiene il Collegio che – malgrado la controversia in esame rientri nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, e quindi non sussistano i limiti di cui all’art.32 cpa in materia di azione di accertamento (cfr. Cons. Stato Sez. III, 12-02-2013, n. 839) – la domanda non può considerarsi ammissibile, in quanto formulata con memoria difensiva non notificata a controparte.
Resta fermo tuttavia l’obbligo dell’Università di Roma “La Sapienza” di procedere all’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tar Lazio – Roma n. 6259/2011 effettuando, in contraddittorio con l’Azienda Policlinico Umberto I, il conteggio relativo al credito vantato da parte ricorrente a titolo di c.d. “Indennità De [#OMISSIS#]” al netto di eventuali somme prescritte e, solo ove qualora residui un saldo attivo a favore dell’amministrazione, procedendo al recupero di tale differenza con modalità rateizzate, tenendo conto della “particolare situazione dell’istante che già da anni era stato collocato in pensione”.
Quanto alla domanda sub b), dagli atti di causa risulta che in data 28 gennaio 2015, con comunicazione inoltrata alle ore 12.35 al numero di fax 06/49690318 e risultata andata a buon fine – (come si evince dalla dicitura “OK”) – parte ricorrente, ricevuto il preavviso di riscossione, ha richiesto all’Università “La Sapienza” di voler preliminarmente procedere al ricalcolo della somma eventualmente dovuta dal ricorrente sulla base delle determinazioni contenute nella più volte richiamata sentenza del Tar Lazio- Roma n. 6529/2011, ovvero tenendo conto del credito vantato dal prof.Aureggi a titolo di “indennità De [#OMISSIS#]”, ed auspicando una bonaria risoluzione della questione entro la data del 15 marzo.
Posto che l’amministrazione non si è costituita in giudizio malgrado la rituale notifica del ricorso e non ha controdedotto rispetto alle circostanze evidenziate da parte ricorrente, il Collegio ritiene che ai sensi dell’art.64 co.4 cpa, dal comportamento processuale dell’Università di Roma “La Sapienza”, possano trarsi elementi di prova ai fini dell’accoglimento della domanda, con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università di Roma “La Sapienza” sull’istanza inoltrata da parte ricorrente a mezzo fax in data 28.01.2015 e conseguente declaratoria dell’obbligo di dare seguito alla stessa procedendo all’adozione di un’espressa determinazione sul punto nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie e per l’effetto:
dichiara l’obbligo dell’Università di Roma “La Sapienza” di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza del Tar Lazio – Roma n.6259/2011 secondo quanto indicato in motivazione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Università di Roma “La Sapienza” sull’istanza inoltrata in data 28.01.2015 e obbliga l’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/10/2016