TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 giugno 2015, n. 8212

Abilitazione scientifica nazionale-Criterio quantitativo di valutazione (mediane Anvur)-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2015-06-11
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di abilitazione scientifica nazionale, è illegittima la scelta della commissione giudicatrice di non utilizzare il criterio quantitativo delle “mediane” a cui invece si sarebbe dovuta attenere secondo l’art. 4, comma 4, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, sia pure potendolo temperare con il criterio qualitativo.
 
Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio negativo della commissione deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale. È pertanto illegittimo il giudizio finale di non idoneità qualora non consideri il curriculum vitae complessivo della candidata, né i titoli, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.m. 7 giugno 2012, n. 76

Contenuto sentenza

N. 08212/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04730/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4730 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Dello Russo, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Goglia e [#OMISSIS#] Liccardo, con domicilio eletto presso Massimo Frontoni in Roma, Via Guido D’Arezzo, 2;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento previa sospensiva
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/E3
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Dato atto che:
– la ricorrente ha ritualmente presentato il ricorso in epigrafe notificandolo in data 02.04.2015 e depositandolo in data 13.04.2015.
– ha impugnato il giudizio negativo di non abilitazione reso nei suoi confronti, per le funzioni di professore di seconda fascia, dalla Commissione costituita per il settore concorsuale 11 E/3, “Psicologia sociale del lavoro, e delle organizzazioni”, giudizio pubblicato in data 29.01.2015, nell’ambito della procedura indetta per l’anno 2013 con D.D. del MIUR in data 28.01.2013 n. 161 dei relativi atti di approvazione, oltre a tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione con cui viene chiesto il respingimento del ricorso;
Avvisate le parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto da parte del Collegio che il ricorso è fondato in quanto:
– sono fondate le censure contenute nel I motivo giacché la Commissione ha deciso di non utilizzare il criterio quantitativo delle “mediane” a cui invece si sarebbe dovuta attenere secondo l’art. 4 comma 4 del D.M. 76/2012, sia pure potendolo temperare con il criterio quantitativo;
– la scelta di non considerare le “mediane” ha leso la posizione della ricorrente che le ha superate tutte;
– seppure è vero che, secondo gli indirizzi già espressi dalla Terza Sezione in precedenti pronunce (vedi, tra le più recenti, la sentenza n. 10559 del 2014) “le Commissioni in altri termini oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur” e che, “di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito)”, è altrettanto vero che, di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente favorevoli al candidato – come è nel caso in questione – la legittimità del giudizio negativo deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa nella valutazione (qualitativa) afferente, ex D.M. n. 76 del 2012, all’apporto individuale nei lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale;
– al contrario, nel caso in esame, il giudizio collettivo finale (doc. 1 ric.) non appare ispirarsi a canoni di rigore e completezza, apparendo in definitiva carente in quanto non solo non considera il curriculum vitae complessivo della candidata, ma non tiene conto neppure dei titoli ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.M. 76/2012;
– anche i giudizi individuali espressi dai Commissari appaiono quanto meno perplessi (si leggano, in particolare, quelli del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e della prof.ssa [#OMISSIS#] Emiliani), giacchè, pur sottolineando elementi ampiamente positivi dei titoli e del profilo della candidata, pervengono a valutazioni di segno negativo, quanto meno allo stato, in ordine alla maturità scientifica della candidata;
Sulla base dei suddetti elementi, addotti dal ricorrente ed apprezzati dal Collegio, la Commissione ha formulato un giudizio collettivo finale sintomatico di contraddittorietà ed inadeguatezza motivazionale, per cui si ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi valutativi formulati nei confronti della ricorrente.
Conclusivamente,
– il ricorso va accolto con conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato;
– ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, la posizione dell’interessata deve essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente;
– le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza, in quanto non ricorrono i presupposti per la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., secondo comma, e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione:
– annulla il provvedimento che ha giudicato la ricorrente inidonea;
– ordina all’amministrazione di riesaminare l’interessata entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)