Nelle ipotesi in cui è attribuita all’amministrazione un’ ampia discrezionalità, come nel caso delle commissioni di valutazione istituite nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la commissione abbia fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Tale motivazione deve essere ancora più stringente nel caso in cui il candidato abbia superato una mediana e il giudizio finale presenti ampi elementi a favore del candidato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 giugno 2015, n. 8219
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione
N. 08219/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05515/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5515 del 2015, proposto da Massimo Zupi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 08/F1 – “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”;
di tutti provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, impugna il giudizio di “non abilitato” reso nei suoi riguardi dalla commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di I fascia nel settore concorsuale 08/F1 – “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale” nonché i verbali della commissione e tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui sono lesivi degli interessi del ricorrente;
Dato atto che:
– il ricorso è affidato ad una serie di vizi con i quali gli atti e provvedimenti sono censurati sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
– l’amministrazione si è costituita in giudizio con apposita memoria , controdeducendo ai vizi dedotti dalla ricorrente;
– le parti, all’esito della camera di consiglio, sono state avvisate dal Collegio in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto, a giudizio del Collegio, che il ricorso sia fondato – avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali in materia (Sezione III bis, n. 7349 del 21/05/2015, Sez. III, sent. nn. 01647/2015 del 29/01/2015, 8049 del 23/07/2014, 6393 del 05/05/2015, ord. n. 4648/2014 del 26/09/2014) – sotto il profilo della incongruenza della motivazione e della contraddittorietà del giudizio finale di non abilitazione, espresso a maggioranza dalla Commissione (tre giudizi positivi e due negativi), in quanto:
– il ricorrente ha superato almeno una delle tre mediane previste per il settore disciplinare di competenza, il che avrebbe richiesto una più pregnante valutazione analitica dei titoli che invece non vi è stata;
– inoltre, lo stesso giudizio collegiale presenta ampi elementi a favore del candidato (sia con riguardo al giudizio dato sulle pubblicazioni sia al giudizio dato ai titoli) per cui sia dal giudizio collegiale che da quelli individuali non si evincono in modo chiaro le ragioni per cui la Commissione non ha concesso l’abilitazione, a fronte delle significative e numerose espressioni favorevoli rese nei confronti del candidato con riguardo alle pubblicazioni e all’attività di ricerca;
– nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito (sentenza n. 6393/2015);
Considerato pertanto che:
– il ricorso, conformemente ai precedenti sopra richiamati, va accolto con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti del ricorrente;
– ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c) il Collegio ritiene che in esecuzione della presente sentenza la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione se antecedente;
– le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, – annulla il provvedimento che ha giudicato il ricorrente inidoneo;
– ordina all’amministrazione di riesaminare l’interessato entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)