N. 00465/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05690/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5690 del 2016, proposto da:
Bernitsa Petroula ([#OMISSIS#]), rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Leozappa C.F. LZPPRZ69S08G187K, e [#OMISSIS#] Gai C.F. GAIRCR82T03H501F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Leozappa, in Roma, via G.[#OMISSIS#] n. 15;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio sezione 3^ bis n. 8522/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’amministrazione ha depositato in atti, in data 30.9.2016, memoria difensiva con allegata documentazione dalla quale emerge che l’ottemperanza al giudicato di cui in epigrafe si è, in realtà, conclusa in data 14.3.2016 con un nuovo giudizio di inidoneità della ricorrente a seguito della sua rivalutazione da parte di una commissione in diversa composizione con contestuale pubblicazione sul sito del M.I.U.R. del relativo provvedimento finale mentre, invece, il ricorso per l’ottemperanza in trattazione è stato notificato in data successiva, ossia in data 4.5.2016 e depositato in data 11.5.2016;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto, alla data della sua notificazione, l’amministrazione aveva già completamente ottemperato al giudicato di cui trattasi e che, tuttavia, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite in conseguenza della circostanza rappresentata da parte ricorrente in sede di trattazione orale del ricorso che la sentenza era stata pubblicata in data 19.6.201 5 e che la ricorrente aveva presentato all’amministrazione istanza ai fini dell’ottemperanza in data 14.1.2016, che era rimasta, tuttavia, senza alcun riscontro da parte di quest’ultima;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 12/01/2017