TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 giugno 2018, n. 6535

Data Documento: 2018-06-12
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 06535/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06954/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6954 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Muttoni, Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 44; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
dell’art.4, comma 2 del DM n. 963/16: identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 e ss.mm. – relativamente all’art. 4, comma 2
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava il d.m. del Miur n. 963 del 2015, avente ad oggetto l’identificazione di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati da UE e Miur, relativamente all’art. 4 comma 2.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
L’art. 1, comma 9, della l. n. 230 del 2005 consente alle Università di procedere alla chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto ministeriale.
Con decreto n. 276 del 2011 venivano individuati i programmi che consentivano la chiamata diretta di professori ordinari, associati e ricercatori, prevedendosi la revisione dei programmi ogni 2 anni.
Nel 2015 si procede alla revisione e si conferma il requisito della durata almeno triennale del programma di ricerca.
La ricorrente è stata, in passato, vincitrice di un programma denominato [#OMISSIS#] Curie Intra European Fellowship. Si tratta di azioni inserite nella programmazioni comunitaria a supporto di ricercatori universitari di tutte le discipline impegnati in uno sviluppo di carriera . Ai programmi originari si aggiungeva l’EuropeanReintegration Grants destinato a finanziare studiosi in cerca di impiego di lungo termine, della quale è risultata vincitrice la ricorrente, in tempi più recenti e utili ai fini della chiamata diretta.
L’art. 4 comma 2 parla delle [#OMISSIS#] Curie actions ma limitatamente al tipo Global Fellowship mentre non comprende il [#OMISSIS#] Curie European Reintegration Grants.
Parte ricorrente contesta l’esclusione di tale ultimo programma. Con riferimento all’interesse ad agire è sufficiente osservare che esso appare sussistente se si considera che la sussunzione del programma tra quelli individuati dal ministero costituisce un presupposto per la chiamata diretta, il cui procedimento, con riferimento alla ricorrente, è attualmente pendente.
L’esclusione del programma in oggetto appare effettivamente priva di adeguata giustificazione. Come evidenziato da parte ricorrente il programma ERG risulta caratterizzato da una qualificazione di maggiore eccellenza rispetto ai titolari delle altre azioni comprese nell’ambito del decreto ministeriale. Si tratta, infatti, di un programma di secondo grado che presuppone la titolarità di fondi derivanti da precedenti azioni [#OMISSIS#] Curie e, quindi, richiede lo svolgimento di due selezioni. Con riferimento alla durata i programmi in questione superano la durata triennale prevista dalla normativa in quanto muovono da un minimo di durata di tre anni e mezzo a un massimo di cinque anni di finanziamenti europei, mentre non risulta chiara la diversa ratio dei programmi per come esposta dal ministero resistente, anche in considerazione dell’esigenza di attribuire rilievo primario alla qualità del curriculum professionale al fine di consentire la chiamata diretta (l’esclusione, pertanto, di un programma più qualificante tra quelli idonei alla chiamata diretta appare priva di logicità).
Ne discende che in considerazione del prestigio del programma in questione e della natura dello stesso deve ritenersi che l’esclusione risulti priva di adeguata motivazione, con il conseguente accoglimento del ricorso in questione.
In considerazione della novità della questione oggetto del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 12/06/2018