TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 12 giugno 2020, n. 6518

Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione di titoli e pubblicazioni - Obbligo di motivazione

Data Documento: 2020-06-12
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione ad un candidato ritenuto non idoneo al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a docente di I Fascia (per il settore concorsuale 08/D1 “Progettazione Architettonica”), il Collegio rileva che il giudizio determinante del terzo componente che si è espresso negativamente risulta essere del tutto parziale e poco approfondito in quanto concentrato solamente su 3 delle 15 pubblicazioni presentate, omettendo del tutto l’esame sia pure sintetico delle altre 12 pubblicazioni, con la conseguenza che il giudizio negativo formulato, anche se argomentato con riferimento alle pubblicazioni esaminate, risulta ictu oculi inficiato da un palese difetto di istruttoria. In tale contesto, quindi, la riscontrata illegittimità del giudizio del terzo componente che è risultato essere determinante non può non inficiare la legittimità del giudizio collegiale.

Contenuto sentenza

N. 06518/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2019 proposto dal professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul sito web del MIUR, la quale ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale 08/D1 “Progettazione Architettonica”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’26.5.2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, il relatore dottor [#OMISSIS#] Sapone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto con 3 voti su 5 di non abilitare il professor [#OMISSIS#], professore associato nel SSD ICAR/14 presso l’Università Kone di Enna, come professore di I ^fascia per il settore concorsuale 08/D1 “Progettazione Architettonica”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1. 16, co.3, lett.a) della L. n.240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art.4 del DPR n.95/2016 e degli artt.3, 4 e 5 del DM n.120/2016. Violazione degli artt.3, 4 e 5 del DM n.120/2016 e dell’art.6 della L. n.240/2010. Eccesso di potere per travisamento, carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione avendo la Commissione omesso la valutazione delle pubblicazioni scientifiche in relazione ai criteri. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifeste e contraddittorietà avendo la Commissione espresso il giudizio sulla produzione scientifica in termini comunque più che positivi. Ingiustizia manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 16, comma 3, lett.a) della L. n.240/2010. Violazione e falsa dell’art.4 del DPR n.95/2016 e degli artt.3, 5 e 6 del DM 120/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza della motivazione, disparità di trattamento e traviamento dei fatti non avendo la Commissione considerato i titoli del ricorrente.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla udienza del 26 maggio 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che il professor [#OMISSIS#] aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n. 602/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale e risultava in possesso di ben 8 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto che “Il complesso della produzione scientifica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed i suoi studi valutati nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca, non siano di qualità elevata e non abbiano contribuito in modo significativo al progresso della ricerca nella comunità scientifica di riferimento: la Commissione pertanto ritiene che il candidato, non dimostrando una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca, non possegga la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia nel SC 08/D1.”
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art. 4 a sua volta prevede che:
1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò premesso il ricorrente ha sostenuto che il giudizio negativo della Commissione è stato formulato esaminando unicamente le n.5 nuove pubblicazioni mentre per le restanti 10 il suddetto organo ha richiamato quanto espresso nel precedente giudizio negativo, in palese violazione delle normativa in materia la quale prevede che la Commissione non può esimersi dall’esame di tutte le pubblicazioni del candidato anche nell’ipotesi in cui una parte di queste siano state oggetto di precedenti valutazioni, atteso che il nuovo giudizio deve essere la sintesi globale, unitaria e complessiva delle opere presentate nella relativa tornata.
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) se è pur vero che il giudizio complessivo si è focalizzato prettamente sulle nuove pubblicazioni, non può essere disconosciuto che solamente nel giudizio formulato da due dei componenti che si sono pronunciati negativamente (professori Bocchi e Mellano) vi è un analitico e motivato esame funditus di tutte le pubblicazioni presentate;
b) per quanto concerne il giudizio determinante del terzo componente che si è espresso negativamente, professor Desideri il quale era anche il nuovo componente della Commissione, non può non essere sottolineato che tale giudizio risulta essere del tutto parziale e poco approfondito in quanto concentrato solamente su 3 delle 15 pubblicazioni presentate omettendo del tutto l’esame sia pure sintetico delle altre 12 pubblicazioni, con la conseguenza che il giudizio negativo formulato anche se argomentato con riferimento alle pubblicazioni esaminate risulta ictu oculi inficiato da un palese difetto di istruttoria.
In tale contesto quindi la riscontrata illegittimità del giudizio del terzo componente che è risultato essere determinante non può non inficiare la legittimità del giudizio collegiale.
Anche se ininfluente ai fini dell’esito del presente giudizio il Collegio tuttavia ritiene opportuno vagliare la fondatezza delle altre censure dedotte dato che vengono sempre meccanicamente riproposte nei gravami avverso il diniego di abilitazione.
Con le censure de quibus il ricorrente sostiene che la Commissione nel valutare le pubblicazioni si era limitata a far riferimento unicamente ai criteri individuati dall’art.4, senza prevedere dei sottocriteri al fine di rendere comprensibile un eventuale giudizio negativo.
Al riguardo il Collegio, premesso che statisticamente le Commissioni, a differenza del possesso dei titoli, si limitano sempre a richiamare per quanto concerne la valutazione delle pubblicazioni i criteri di cui al menzionato art.4 ritenendoli implicitamente esaustivi, sottolinea che tale modus operandi non può essere considerato tout court illegittimo, atteso che:
a) l’eventuale previsione di sottocriteri è lasciata alla valutazione discrezionale ed insindacabile nel merito della Commissione;
b) quello che è giuridicamente rilevante è il supporto motivazionale del giudizio negativo, il quale può ritenersi assolto correttamente quando sono esposte chiaramente le ragioni e le argomentazioni che lo hanno giustificato;
c) nè ad abundantiam può essere individuabile una sorta di onere motivazionale più stringente, peraltro alquanto evanescente nei suoi contenuti, qualora il candidato, come sostenuto da parte ricorrente, abbia fatto registrare in materia di impatto della produzione scientifica indicatori quantitativi particolarmente favorevoli, dato che la qualita’ della produzione scientifica deve essere valutata unicamente, come prescritto dal richiamato art.4, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo.
Ciò premesso, il primo motivo di doglianza, prospettante in sostanza il difetto di motivazione e di istruttoria, è suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame e con obbligo del resistente Ministero di far effettuare una nuova valutazione da parte di una diversa commissione entro 60 gg dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila0)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/06/2020