E’ illegittimo, e va pertanto annullato, il negativo esito della procedura abilitativa scientifica nazionale laddove la Commissione esaminatrice sia affetta da vizio di composizione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 13 febbraio 2017, n. 2344
Abilitazione scientifica nazionale–Composizione delle commissioni giudicatrici
N. 02344/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02842/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2842 del 2014, proposto da:
Baiocchi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Romano C.F. RMNLRT32D15G337L e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LZZPLA71M16C351H, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Lung.Re Raffaello Sanzio, 1, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Sanso’ [#OMISSIS#], Capra [#OMISSIS#], Crocetto [#OMISSIS#], Crespi [#OMISSIS#] Giovanni, Giannone [#OMISSIS#], Huebl Johannes non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 08/a4 Geomatica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. P. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito notificato il 21 febbraio 2014 e depositato il successivo 5 di marzo, il dott. [#OMISSIS#] Baiocchi ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
In particolare, il ricorrente ha chiesto di partecipare alla procedura per il settore concorsuale 08A4 – Geomatica, prima e seconda fascia.
2. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive, mentre non si sono costituiti in giudizio i controinterssati intimati.
3. – Il ricorso, passato in decisione in occasione della pubblica udienza del 16 novembre 2016, presente una censura di carattere preliminare ed assorbente legata alla composizione della Commissione, di cui questo TAR si è già occupato nei medesimi termini, e che, pertanto, presenta dei precedenti che consentono la definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
4. – Si tratta, in particolare, della questione con cui il ricorrente deduce la insufficiente qualificazione del prof. [#OMISSIS#] Crocetto, nonché quella del prof. Johannes Huebl, (pagg. 34-37 del ricorso), che è già stata delibata -in senso favorevole al ricorrente- da questo TAR nelle sentenze n. 74352015 della sezione III bis e n. 110362016 della sezione III, nonché nella ordinanza del Consiglio di Stato n. 12262016 dell’8 aprile 2016, che ha respinto l’istanza di sospensione contro la prima delle dette pronunzie.
In tali occasioni il Tribunale ha affermato che “… il TAR in sede cautelare aveva già, seppur sommariamente, delibato sulla fondatezza delle censure proposte con riferimento all’esito negativo della tornata 2012, in virtù delle quali erano stati riscontrati vizi di composizione della Commissione – in particolare, con riferimento al mancato possesso dei prof.ri Huebl e Crocetto, che appaiono riproposti nella successiva tornata del 2013; considerato, in particolare, che il C.V. del primo appare afferire al settore delle Geoscienze (04/A), nel quale sono ricomprese materie come la Geochimica, la Geologia, la Vulcanologia e la Geomorfologia (cfr. sul punto il DM 159/del 12/6/2012), cui ineriscono i suoi lavori mentre il componente OCSE, non solo non appartiene al settore concorsuale della Geomatica (08/A4), ma neanche al macrosettore 08 – “Ingegneria delle Infrastrutture e del territorio”, con conseguente carenza di specifica qualificazione scientifica nel settore concorsuale di riferimento”.
Da queste conclusioni, nel caso in esame –del tutto identico a quelli già trattati dal Tribunale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
Conseguentemente, il negativo esito della procedura abilitativa dell’anno 2012 per il ricorrente risulta illegittimo per il rilevato vizio di composizione della Commissione che lo ha pronunziato, e deve essere annullato.
5. – Il Collegio ritiene, quanto all’effetto conformativo che per il MIUR scaturisce dalla presente sentenza, che, ai sensi dell’art. 34, comma I, lettera “e” del c.p.a., il MIUR debba sottoporre il ricorrente, entro giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, al giudizio di commissione in composizione interamente diversa da quella che ha operato, nominata all’uopo o in ottemperanza ad altre sentenze del Giudice Amministrativo.
6. – Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra il ricorrente ed il MIUR, e vengono liquidate come da dispositivo; mentre possono essere interamente compensate tra il ricorrente e tuti i controinteressati, i quali non hanno dato causa alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 13/02/2017