TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 aprile 2016, n. 4456

Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia–Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-04-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
 
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.

Contenuto sentenza

N. 04456/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12189/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12189 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bonanni, [#OMISSIS#] Corsi, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Faccilongo, [#OMISSIS#] Allegrini (esercente la responsabilità genitoriale sul minore Allegrini [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), [#OMISSIS#] Tripodi (esercente la potestà genitoriale), rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca – Consorzio Interuniversitario; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Roicha, Giovanni [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina inglese a.a. 2014/2015 e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso le Università degli Studi indicate in ricorso;
Rilevato che, nel caso in esame, con memoria depositata in giudizio in data 1.12.2015 parte ricorrente ha argomentato che, a seguito della prima pronuncia cautelare, “Tutti i ricorrenti sono regolarmente iscritti e stanno sostenendo esami”;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)