Accolglimento del ricorso, atteso che l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. 8 febbraio 2016, n. 50, e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere ferma l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 febbraio 2018, n. 1747
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Annullamento del D.M. 8 febbraio 2016, n. 50, nella parte in cui consente la chiusura della graduatoria anche con posti liberi e vacanti
N. 01747/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04227/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4227 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Cineca, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, l’Università degli Studi di Foggia, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Pacilli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fiorita non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del D.M. 50/2016 nella parte in cui consente la chiusura della graduatoria anche con posti liberi e vacanti – accesso ai documenti nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
– che, conformemente ai numerosi precedenti di questa Sezione (cfr. n. 10248/2016; 571/2017), il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito indicati;
– che appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D.M. 50/2016;
– che, pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere ferma l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra;
– che, pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da parte resistente, l’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
– che, infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare;
– che dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza operante automaticamente, e, altresì, indipendentemente dalla circostanza che i relativi nominativi siano o meno stati effettivamente già specificati in apposita nota chiarificatrice prodotta da parte delle amministrazioni resistenti e/o intimate, onerandosi, pertanto, le suddette amministrazioni di provvedere alla verifica sul punto specifico con le relative conseguenze;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 14/02/2018