TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 febbraio 2016, n. 1988

Cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-02-15
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01988/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14468/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14468 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] De Vitto, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Parisella, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Piazzale Clodio n. 18; 
contro
Conservatorio di Musica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Roma e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
Soc [#OMISSIS#] Teatro Srl; 
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Benedetto Biondo, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Parisella, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Piazzale Clodio n. 18; 
per l’annullamento
della delibera n. 37/2015 concernente l’approvazione della stipula dell’accordo tra la società [#OMISSIS#] teatro srl e il conservatorio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Roma e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che è comprovato in atti che, nelle more del giudizio, la deliberazione impugnata è stata integrata con la deliberazione n. 61/2015 del 14.12.2015 che dà atto del parere favorevole del Consiglio accademico e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere;
Considerato che sussistono i presupposti per disporre la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente alla luce del principio della cd. soccombenza virtuale atteso che la mancata previa valutazione dell’iniziativa da parte del Consiglio accademico ha determinato una violazione del richiamato articolo 8 del d.P.R. n. 132 del 2003, spese che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)