N. 06884/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02940/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2016, proposto da:
Bianca Ciabatti, rappresentata e difesa dagli avv. Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spadafora, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via A. Gramsci, 20;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via [#OMISSIS#], 1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Iovane, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via [#OMISSIS#] De Carolis, 101;
per l’annullamento
della disposizione n.3188/2015, prot. 0059175 del 17 settembre 2015 con la quale è stato disposto di dar corso allo scorrimento di 1 posto di dirigente di seconda fascia della graduatoria di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. IV serie speciale concorsi n. 45 del 7 giugno 2013;
della disposizione n. 3389/2015 del 9 ottobre 2015 con la quale è stato disposto di dar corso allo scorrimento di 1 posto di dirigente di seconda fascia della graduatoria di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. IV serie speciale concorsi n. 45 del 7 giugno 2013 e la contestuale assunzione in servizio quale dirigente di seconda fascia della dott.ssa [#OMISSIS#] Iovane, disposizioni della quale è stata acquista conoscenza a seguito di accesso agli atti in data 11 febbraio 2016;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e di [#OMISSIS#] Iovane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– la dott.ssa Ciabatti dipendente in servizio, con la qualifica di funzionario, presso l’Università La Sapienza di Roma, ha partecipato al concorso indetto dalla medesima amministrazione, con bando pubblicato sulla G.U. n. 70 del 15 settembre 2006, a un posto di Dirigente per le esigenze del S.A.T.I.S. (Servizi Applicazioni e Tecnologie Informatiche della Sapienza), collocandosi al terzo posto della graduatoria di merito;
– la predetta graduatoria, approvata con delibera n. 1378 del 26 ottobre 2007, è valida sino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 101 del 31 agosto 2013;
– con il presente ricorso sono impugnati i provvedimenti, come in epigrafe specificati, con cui il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso ad un posto di Dirigente di II fascia bandito con avviso pubblicato sulla G.U. n. 45 del 7 giugno 2013 e la conseguente assunzione della dott. [#OMISSIS#] Iovane;
Rilevato, dunque, che oggetto della presente controversia è il potere esercitato dall’amministrazione, nella fase successiva alla conclusione delle predette procedure concorsuali, di scelta tra lo scorrimento dell’una o dell’altra graduatoria concorsuale, parimenti valide ed efficaci;
Considerata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente amministrazione;
Visto l’art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.” ;
Visto, altresì, l’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”
Ritenuto, sulla base delle su citate norme, come costantemente interpretate dalla giurisprudenza, che il momento didiscrimen ai fini del riparto della giurisdizione tra il plesso civile e quello amministrativo è individuato, in materia di pubblico impiego privatizzato, nella conclusione della fase della procedure concorsuale, di modo che, con particolare riguardo alle controversie aventi ad oggetto il diritto allo scorrimento della graduatoria:
a) la giurisdizione è del g.o. allorquando la controversia non attenga alla fase della procedura di concorso ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’Amministrazione, quanto, piuttosto, alla connessa fase successiva relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, facendosi valere appunto il “diritto all’assunzione” al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 21 maggio 2013, n. 2754);
b) la giurisdizione è del g.a., ove invece l’eventuale riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure (concorso, mobilità esterna) per la copertura dei posti resisi vacanti, nel qual caso la controversia ha in realtà a oggetto diretto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’amministrazione, a fronte della quale la situazione giuridica privata dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata, appunto, al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4, del d. lgs. n. 165/ 2001 (in tal senso, Cons. Stato Sez. III, 14 luglio 2015, n. 3513; cfr. Cass. Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10404);
Ritenuto che nel caso di specie non è in contestazione l’indizione di una nuova procedura concorsuale in luogo del preteso diritto allo scorrimento di una graduatoria ancor valida ed efficace, bensì la lesione del “diritto all’assunzione” al di fuori dall’ambito di una procedura concorsuale, lesione operata attraverso la scelta dell’amministrazione, quale datore di lavoro, di attingere ad altra graduatoria concorsuale parimente valida ed efficace;
Rilevato come il giudice di legittimità abbia già affermato sussistere la giurisdizione del g.o. in fattispecie analoga alla presente, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria di data anteriore in luogo della scelta operata dall’amministrazione di scorrere altre e più recenti graduatorie, poiché “Ciò, peraltro, risulta conforme al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”, mentre se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4(vedi Cass. S.U. 18 giugno 2008, n. 16527; Cass. S.U. 16 novembre 2009, n. 24185; Cass. S.U. 13 giugno 2011, n. 12895)” (così, Cass. civ. Sez. lavoro, 12 gennaio 2016, n. 280);
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a., con facoltà, per la parte, di riassumere la causa innanzi al giudice competente, individuato nel g.o., in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
Ritenuto sussistere giustificati motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Romano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)