TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 marzo 2016, n. 3243

Ammissione alle prove scritte del concorso per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-03-15
Area: Giurisprudenza
Massima

È immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 secondo il quale “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Da ciò deriva la cessazione della materia del contendere in relazione all’originaria mancata ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso per l’accesso Tirocinio Formativo Attivo.

Contenuto sentenza

N. 03243/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12978/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12978 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentate e difese dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Perugia, gli Uffici Scolastici Regionali per il Piemonte e l’Umbria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca Consorzio Universitario;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del tirocinio formativo attivo pubblicato con prot 7830 del 25.09.2014 nella parte in cui l’USR per il Piemonte non vi contempla la ricorrente La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a causa del mancato raggiungimento del punteggio di 21/30 ai test preselettivi;
dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del tirocinio formativo attivo pubblicato con prot 0011845 del 16 settembre 2014 nella parte in cui l’USR per l’Umbria non vi contempla la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], a causa del mancato raggiungimento del punteggio di 21/30 ai test preselettivi;
nonché di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove scritte per l’accesso ai percorsi di TFA per l’a.a. 2014/2015, nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione alle prove scritte per l’accesso ai percorsi di TFA per l’a.a. 2014/2015;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio de Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi di Perugia e degli Uffici Scolastici Regionali per il Piemonte e l’Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del tirocinio formativo attivo pubblicato con distinte note da svariati Uffici Scolastici Regionali partitamente indicati in epigrafe – da cui è stata esclusa a causa del mancato raggiungimento del punteggio di n. 21/30 punti ai test preselettivi – unitamente a tutti gli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati (e in particolare al Decreto direttoriale n. 7 del 23 aprile 2012 recante “Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all’art. 15 del D.M. MIUR n. 249 del 10 settembre 2010”).
Con ordinanza cautelare n. 5969/2014 del 20.11.2014 il Collegio ha confermato il decreto presidenziale n. 5267/2014 del 27.10.2014 e ha ammesso con riserva parte ricorrente – che nei test aveva conseguito meno di 21/30 – alle prove scritte relative ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo presso le Università degli Studi in motivazione indicati.
Il MIUR si è costituito in giudizio chiedendo il respingimento del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 26.3.2015 sono state impugnate le graduatorie di merito per l’accesso ai corsi TFA nella parte in cui prevedono l’inserimento dei ricorrenti “con riserva” e non pleno iure, a causa del mancato raggiungimento del punteggio di 21/30 sebbene abbiano superato le prove scritte e orali di ammissione ai corsi TFA con conseguente acquisizione del giudizio di idoneità allo svolgimento del suddetto percorso formativo attivo.
Nella udienza pubblica del 28 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione agli atti è emerso che, a seguito dell’ammissione con riserva, le ricorrenti hanno proseguito l’iter concorsuale conseguendo l’abilitazione (si veda la nota di deposito in data 17.12.2015).
Come da precedenti di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014, 11559/2014, 53/2014, 50/2014, 10200/2015, 12674/2015 e, da ultimo, n. 1038/2016), va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con scioglimento dell’eventuale riserva con la quale parte ricorrente che ha superato le prove di ammissione fosse stata ammessa e consolidamento della posizione.
Il Collegio, infatti, come chiarito dalla Sezione in analoghe occasioni, ritiene che “è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale <<Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>> (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963).
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio alla luce del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, con effetto di consolidamento della posizione delle ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)