TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2017,  n. 11336

Accesso ai corsi a numero chiuso-Scorrimento graduatoria

Data Documento: 2017-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di socrrimento di gradutaoria, l’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore, non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.

Contenuto sentenza

N. 11336/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Lanzafame, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lerro, Gabriel Blagoi Lieta, [#OMISSIS#] Lippolis, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Loprete, [#OMISSIS#] Lucchetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lucchino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Machetti, [#OMISSIS#] Magri, [#OMISSIS#] Mancino, [#OMISSIS#] Manini, [#OMISSIS#] Marcelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marigliano, [#OMISSIS#] Mariotti, Kevin [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marzo, [#OMISSIS#] Masullo, [#OMISSIS#], Stella Matina, [#OMISSIS#] Mattoccia, [#OMISSIS#] Mazza, Salvatore Mazzoccolo, [#OMISSIS#] Mele, [#OMISSIS#] Melone, [#OMISSIS#] Mennilli, [#OMISSIS#] Meuren, [#OMISSIS#] Montanari, [#OMISSIS#] Monti, [#OMISSIS#] Montoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Muia’, Giovanni Muti, [#OMISSIS#] Nazzari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ortolani, [#OMISSIS#] Osti, [#OMISSIS#] Pagani, [#OMISSIS#] Palermo, Mariachiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Palmisano, [#OMISSIS#] Palombi, [#OMISSIS#] Pangallo, [#OMISSIS#] Panziera, Giovanni Pascolini, [#OMISSIS#] Pecchia, [#OMISSIS#] Pellegrini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pellico, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pignoloni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Praia, [#OMISSIS#] Priami, [#OMISSIS#] Puma, [#OMISSIS#] Quintieri, [#OMISSIS#] Quintieri, [#OMISSIS#] Randazzo, [#OMISSIS#] Rauso, [#OMISSIS#] Riganati, [#OMISSIS#] Riggi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Hilde Romano, [#OMISSIS#]’ Roppa, [#OMISSIS#] Bianca [#OMISSIS#] Rossoni Zampori, [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Sambataro, [#OMISSIS#] Sambucco, Emilia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Satiro, [#OMISSIS#] Savelli, [#OMISSIS#] Scarpecci, [#OMISSIS#] Sciolla, Bruno [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sgiarovello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sindici, [#OMISSIS#] Soldi, [#OMISSIS#] Soldi, [#OMISSIS#] Sorato, [#OMISSIS#] Spalliero, [#OMISSIS#] Squame, [#OMISSIS#] Tadini, Bruno Taliano, Chiara Tarantini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tarantino, [#OMISSIS#] Taranto, [#OMISSIS#] Tessitore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Timpanaro, Stella Todella, Bruno Tomasi, [#OMISSIS#] Torsello, [#OMISSIS#] Tumino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Valoppi, Leda Varvara, [#OMISSIS#] Vecchi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Viola, [#OMISSIS#] Vozzi, [#OMISSIS#] Vulpe, Chiara Zappone, Mahdi [#OMISSIS#] Zaraket, [#OMISSIS#] Zoccali, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via D. Chelini, 5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Università degli Studi di Chieti – “G. D’Annunzio”, Università degli Studi di del Molise, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii”, Università degli Studi di Napoli Seconda Università, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Policlinico, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Polo Pontino, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” S. [#OMISSIS#], Università degli Studi di Roma – “Tor Vergata”, Università degli Studi di Roma – Campus Bio-Medico, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Torino Sede Orbassano, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Varese “Insubria”, Università degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]”, Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Milano Cattolica “S. Cuore”, Università degli Studi di Milano Humanitas (Lingua Inglese) non costituiti in giudizio;
Università degli Studi di Milano “Vita e Salute S.[#OMISSIS#]”, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Manzi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Manzi in Roma, via F. [#OMISSIS#], 5;
Università degli Studi di Padova, rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura Generale Dello Stato, [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria in Roma, via Flaminia 189;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Angelucci, [#OMISSIS#] Zotta, Michelle [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ciuffreda non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare relativa al provvedimento di non ammissione dei ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria per aa 2015/2016. Risarcimento danni.
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Brescia e di Università degli Studi di Cagliari e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” e di Università degli Studi di Chieti – “G. D’Annunzio” e di Università degli Studi di del Molise e di Università degli Studi di Ferrara e di Università degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Foggia e di Università degli Studi di Genova e di Università degli Studi di L’Aquila e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Milano Bicocca e di Università degli Studi di Milano “Vita e Salute S.[#OMISSIS#]” e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] Ii” e di Università degli Studi di Napoli Seconda Università e di Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Parma e di Università degli Studi di Pavia e di Università degli Studi di Perugia e di Università degli Studi di Pisa e di Università degli Studi di Politecnica delle Marche e di Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Policlinico e di Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Polo Pontino e di Università degli Studi di Roma “La Sapienza” S. [#OMISSIS#] e di Università degli Studi di Roma – “Tor Vergata” e di Università degli Studi di Roma – Campus Bio-Medico e di Università degli Studi di Salerno e di Università degli Studi di Sassari e di Università degli Studi di Siena e di Università degli Studi di Torino e di Università degli Studi di Torino Sede Orbassano e di Università degli Studi di Trieste e di Università degli Studi di Udine e di Università degli Studi di Varese “Insubria” e di Università degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]” e di Università degli Studi di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Rilevato:
che con l’ordinanza cautelare n. 2441/2016, emessa nella camera di consiglio del 18 maggio2017 , il Collegio ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti;
che, in essa si affermava come “pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere ferma l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra;
 – che, pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da parte resistente, l’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
– che, infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare;
– che dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza operante automaticamente, e, altresì, indipendentemente dalla circostanza che i relativi nominativi siano o meno stati effettivamente già specificati in apposita nota chiarificatrice prodotta da parte delle amministrazioni resistenti e/o intimate, onerandosi, pertanto, le suddette amministrazioni di provvedere alla verifica sul punto specifico con le relative conseguenze; “ai fini dello scorrimento della graduatoria indicata in ricorso”, “nei limiti dello scorrimento della graduatoria nella quale la ricorrente aspira ad accedere, ritenendo che vi siano elementi di fumus [#OMISSIS#] iuris in relazione agli atti depositati in giudizio a seguito dell’ottemperanza dell’istruttoria da parte dell’amministrazione in relazione al punteggio conseguito dall’istante”;
che i ricorrenti rappresentano di aver notificato l’ordinanza al ministero senza alcun riscontro;
Considerato che le ragioni a sostegno dell’istanza di esecuzione sono fondate e che, pertanto, occorre che il Ministero dell’Università e Istruzione dia esecuzione al giudicato cautelare, verificando quale sia l’Ateneo o gli Atenei in cui è possibile l’immatricolazione e detti le consequenziali istruzioni a quello che sarà individuato;
Ritenuto, anche in relazione all’urgenza di provvedere all’immatricolazione di parte ricorrente, di nominare Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato per l’esecuzione della citata ordinanza cautelare con spese che saranno poste a carico del MIUR;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2441/2017 e per l’effetto nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato che dovrà compiere gli adempimenti indicati in motivazione nel termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se più breve, del presente provvedimento giurisdizionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] Savoia, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 15/11/2017