Ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della Sez. III bis Tar del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con l’ordinanza n. 1718 del 2014), l’Adunanza Plenaria del 2015 ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia quella, sempre sostenuta dalla Sez. III bis del Tar Lazio, secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimato solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 giugno 2016, n. 6908
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Trasferimento studente straniero
N. 06908/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12270/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12270 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Tognaccini e [#OMISSIS#] Varanese, rappresentate e difese dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma – La Sapienza in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano ope legis;
per l’annullamento
a) del provvedimento di diniego inoltrato in via telematica dall’Ateneo “Sapienza – Università di Roma” con cui l’Università comunicava alla Sig.ra Tognaccini che “in merito alla sua richiesta di nulla osta al trasferimento presso questa Università, si fa presente che, il bando per l’a.a. 2014/2015, emanato con D.R. 357 del 07/02/2014, prevede all’art. 1 comma 5 in conformità alle disposizioni dell’allegato 2 del D.M. 05/02/2014 n. 85, che i candidati che provengono da Università straniere sono tenuti comunque a sostenere la prova di ammissione”;
b) del provvedimento di diniego di cui al prot. n. 0045141 del 29/07/2014 emesso dall’Università “Sapienza – Università di Roma” con cui veniva comunicato alla ricorrente [#OMISSIS#] Varanese quanto segue: “in merito alla sua richiesta di nulla osta al trasferimento presso questa Università, si fa presente che, il bando per l’a.a. 2014/2015, emanato con D.R. 357 del 07/02/2014, prevede all’art. 1 comma 5 in conformità alle disposizioni dell’allegato 2 del D.M. 05/02/2014 n. 85, che i candidati che provengono da Università straniere sono tenuti comunque a sostenere la prova di ammissione”;
c) del provvedimento di diniego di cui al prot. n. 0049870 del 02/09/2014 emesso dall’Università “Sapienza – Università di Roma” con cui veniva comunicato alla ricorrente [#OMISSIS#] Varanese quanto segue: “in merito all’oggetto e con riferimento alla richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento, si fa presente che sussistono motivi ostativi all’accoglimento stante il fatto che l’Università di attuale iscrizione-provenienza è Università estera.”
d) del D.R. n. 375 del 7 febbraio 2014 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia” che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero, ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia;
e) di ogni atto successivo, presupposto, prodromico anche se non conosciuto;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente Tognaccini [#OMISSIS#] di ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Sapienza – Università di Roma” e per la ricorrente [#OMISSIS#] Varanese di ottenere il trasferimento al IV anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Sapienza – Università di Roma” (- o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto da parte ricorrente presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana – Albania) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge;
Rilevato, infatti, che il ricorso verte sul mancato trasferimento dei ricorrenti, provenienti da Università straniera, ad anno successivo al primo del corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia di un Ateneo italiano, in assenza del test di ammissione;
Premesso che, con decisione n.1/2015, depositata in data 28.01.2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con l’ordinanza n. 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n.264, sia quella, sempre sostenuta dalla Sezione III bis del Tar Lazio, secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimato solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale (sentenza del T.A.R. Lazio n. 1831 del 30.01.2015);
Considerato che il provvedimento impugnato, relativo all’a.a.2014/2015 ha già esplicato i suoi effetti ma che parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di cui all’art.34 c.p.a. e che – malgrado non risultano agli atti di causa allegati e provati specifici profili di danno, ulteriori rispetto a quelli scongiurati dal provvedimento cautelare – sul merito della vicenda il Collegio ritiene sufficiente argomentarne la fondatezza, sulla base dei precedenti giurisprudenziali richiamati;
Rilevato che, comunque, nel caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato a verbale che, a seguito della pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis, Tar Lazio, sez.III bis, n. 4767/2015 del 30.3.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera universitaria dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)