Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 giugno 2016, n. 6928
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 06928/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15386/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15386 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Abbate, [#OMISSIS#] Ajovalasit, [#OMISSIS#] Alboni, Chiara Alfarano, [#OMISSIS#] Amato, Sara Andriella, [#OMISSIS#] Anichini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Antignani, [#OMISSIS#] Aprile, Rosa Aspronio, [#OMISSIS#] Bartoletti, [#OMISSIS#] Basile, [#OMISSIS#] Battiloro, [#OMISSIS#] Bello, Giovanni Belmonte, [#OMISSIS#] Bertola, Chiara Bonomelli, Bianca Bottigliero, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bozzo, [#OMISSIS#] Broglio, [#OMISSIS#] Bruccoleri, [#OMISSIS#] Bruno, Gaialuigia Calabrese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cardinali, [#OMISSIS#] Carobbi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Casale, [#OMISSIS#] Casarella, Margherita [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Celani, [#OMISSIS#] Cenacchi, Salvatore Cinardi, Italo Cirone, Candida Ciurlia, [#OMISSIS#] Civetta, [#OMISSIS#] Colonetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Costanza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D’Amico, Vita D’Amico, Margherita D’Angelo, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Rosa, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Rosa Preziosa De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Depalma, [#OMISSIS#] Di Palma, [#OMISSIS#] Celeste [#OMISSIS#], Donya Farsi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rosa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Firenzuoli, Emilia Flammia, [#OMISSIS#] Letizia Franchella, [#OMISSIS#] Furlan, [#OMISSIS#] Furlan, [#OMISSIS#] Fusto, [#OMISSIS#] Gadau, [#OMISSIS#] Gigliozzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Greco, [#OMISSIS#] Grossi, [#OMISSIS#] Guarnera, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guglielmi, [#OMISSIS#] Guidara, [#OMISSIS#] Guido, [#OMISSIS#] Guidotti, Chaimae Haitam, [#OMISSIS#] Hossein Nejad, [#OMISSIS#] Iacieri, Emiliano Improta, [#OMISSIS#] Innocenzi, [#OMISSIS#] Ioele, [#OMISSIS#] Komauli, [#OMISSIS#] Lanotte, [#OMISSIS#] Liberatori, Salvatore Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lombardi Giocoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Makmur, Natalizia Mammone, [#OMISSIS#] Manca, [#OMISSIS#] Mangiavacchi, Nello [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marinato, [#OMISSIS#] Marino, [#OMISSIS#] Marretta, [#OMISSIS#] Massari, [#OMISSIS#] Mastrilli, [#OMISSIS#] Meloni, [#OMISSIS#] Memoli, [#OMISSIS#] Merge’, [#OMISSIS#] Messina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Micco, [#OMISSIS#] Pace, [#OMISSIS#] Palermo, [#OMISSIS#] Palombo, [#OMISSIS#] Parente, [#OMISSIS#] Patti, [#OMISSIS#] Pedano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Peditto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Peditto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pellegatta, Sara Pendoli, [#OMISSIS#] Pero, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Piccoli, [#OMISSIS#] Pietrapertosa, [#OMISSIS#] Pisano, [#OMISSIS#] Piscopo, [#OMISSIS#] Platania, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Polimeni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Polimeno, Naika Porto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Primiterra, [#OMISSIS#] Quattrocchi, [#OMISSIS#] Raduazzo, [#OMISSIS#]’ [#OMISSIS#] Ricci, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rodolico, [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rotunno, [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] Sama’, Salvatore Santagata, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sarcinelli, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via D. Chelini, 5;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Bari, Universita’ degli Studi di Bologna, Universita’ degli Studi di Brescia, Universita’ degli Studi di Cagliari, Universita’ degli Studi di Catania, Universita’ degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Universita’ degli Studi di Chieti e Pescara “[#OMISSIS#] D’Annunzio”, Universita’ degli Studi del Molise, Universita’ degli Studi di Ferrara, Universita’ degli Studi di Firenze, Universita’ degli Studi di Foggia, Universita’ degli Studi di Genova, Universita’ degli Studi di L’Aquila, Universita’ degli Studi di Messina, Universita’ degli Studi di Milano, Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca, Universita’ degli Studi di Milano Cattolica “S. Cuore”, Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, Universita’ degli Studi di Napoli “Sun”, Universita’ degli Studi di Padova, Universita’ degli Studi di Palermo, Universita’ degli Studi di Parma, Universita’ degli Studi di Pavia, Universita’ degli Studi di Perugia, Universita’ degli Studi di Pisa, Universita’ degli Studi Politecnica delle Marche, Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Universita’ degli Studi di Salerno, Universita’ degli Studi di Sassari, Universita’ degli Studi di Siena, Universita’ degli Studi di Torino, Universita’ degli Studi di Torino “L. Gonzaga”, Universita’ degli Studi di Trieste, Universita’ degli Studi di Udine, Universita’ degli Studi dell’Insubria Varese, Universita’ degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]”, Universita’ degli Studi di Verona, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Fagiano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Marazzi Camilla, Rotolo Angelica;
per l’annullamento
A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l’a.a. 2014/2015, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
B) della graduatoria unica nazionale, ancora in corso di definizione, attesa la proroga del termine di chiusura fino ad esaurimento dei posti disponibili, prevista dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 30 settembre 2014 n. 757, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
C) della graduatoria unica, pubblicata in data 1 ottobre 2014, così come previsto dall’art. 10, comma 6, del decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 – “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
D) della graduatoria unica pubblicata in data 12 maggio 2014 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 – “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
E) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2014/2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo de quo, C.U.N.);
F) del Decreto Ministeriale n. 591 del 28 luglio 2014 (Manifestazione di interesse all’immatricolazione dei candidati in posizione utile nelle graduatorie nazionali di cui ai DD.MM. n.85/2014 e n.140/2014), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015”), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
H) del decreto Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015”), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
I) del decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 – “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
J) dell’Avviso 13 gennaio 2014, protocollo n.562 “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale , a.a.2014-2015,” nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
K) del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196, è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
L) del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
M) del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2013, n.986 e in particolare l’articolo 2 con cui si disciplinano le modalità per l’ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-14 e 2014-15, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
N) del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l’a.a. 2014-2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
O) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria e degli atti della predetta commissione e del MIUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
P) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
Q) della proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l’a.a. 2014- 2015 ai corsi ad accesso programmato con i rappresentanti del MIUR, dell’Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, la Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, la Conferenza delle Università italiane di Architettura, la Conferenza per l’ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
R) D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, “Decreto autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
S) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
T) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l’anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;
nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
U) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
V) del numero dei posti indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, sia a livello di offerta formativa deliberata da ciascun Ateneo, anche per quel che riguarda i posti relativi al potenziale formativo riservato ai cittadini stranieri deliberati dagli stessi Atenei, nonché della relativa ripartizione tra le Università;
W) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509″, nonché, ove occorra, di
tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
X) del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 “Regolamento recante norme in materia
di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, nonché,
ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
Y) del provvedimento, non conosciuto, con il quale le amministrazioni indicate in epigrafe non hanno provveduto all’annullamento, in via di autotutela, delle procedure di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015
Z) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Bari e di Universita’ degli Studi di Bologna e di Universita’ degli Studi di Brescia e di Universita’ degli Studi di Cagliari e di Universita’ degli Studi di Catania e di Universita’ degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” e di Universita’ degli Studi di Chieti e Pescara “[#OMISSIS#] D’Annunzio” e di Universita’ degli Studi del Molise e di Universita’ degli Studi di Ferrara e di Universita’ degli Studi di Firenze e di Universita’ degli Studi di Foggia e di Universita’ degli Studi di Genova e di Universita’ degli Studi di L’Aquila e di Universita’ degli Studi di Messina e di Universita’ degli Studi di Milano e di Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca e di Universita’ degli Studi di Milano Cattolica “S. Cuore” e di Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” e di Universita’ degli Studi di Napoli “Sun” e di Universita’ degli Studi di Padova e di Universita’ degli Studi di Palermo e di Universita’ degli Studi di Parma e di Universita’ degli Studi di Pavia e di Universita’ degli Studi di Perugia e di Universita’ degli Studi di Pisa e di Universita’ degli Studi Politecnica delle Marche e di Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di Universita’ degli Studi di Salerno e di Universita’ degli Studi di Sassari e di Universita’ degli Studi di Siena e di Universita’ degli Studi di Torino e di Universita’ degli Studi di Torino “L. Gonzaga” e di Universita’ degli Studi di Trieste e di Universita’ degli Studi di Udine e di Universita’ degli Studi dell’Insubria Varese e di Universita’ degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]” e di Universita’ degli Studi di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili – tra cui, in particolare, violazione del principio dell’anonimato e della imparzialità nella conduzione della procedura selettiva – gli atti ivi specificatamente trascritti, evidenziando di essere, i virtù del punteggio da ciascuno di essi riportato “ancora in attesa di conoscere se le loro domande di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria siano state accolte o meno, atteso che la graduatoria indicata in epigrafe non risulta ancora definitivamente chiusa, in base a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 30 settembre 2014 n. 757, tuttavia, poiché in relativi corsi di laurea sono già iniziati, è interesse degli stessi impugnare gli atti indicati in epigrafe, al fine di poter partecipare alle attività didattiche”;
Ritenuto, in via preliminare, sussistente uno specifico interesse alla impugnativa in oggetto esclusivamente in capo a quei ricorrenti che non siano stati ammessi alla partecipazione ai corsi per effetto dell’ordinaria procedura di scorrimento;
Vista l’ordinanza n. 712 del 12 febbraio 2015 con cui il Collegio ha rilevato profili di irricevibilità del ricorso con riferimento alla tardività dell’impugnazione della graduatoria pubblicata sul sito del M.I.U.R. in data 12 maggio 2014, data in cui – per effetto della “chiusura” degli scorrimenti della graduatoria – si è verificata l’asserita lesione della posizione di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 2559/2015 con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto, ha riformato detta ordinanza con conferma dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alla frequenza dei corsi fino alla definizione del merito innanzi al T.A.R.;
Ritenuto che, a seguito della disposta immissione con riserva dei ricorrenti da parte del Consiglio di Stato alla partecipazione ai corsi di laurea in oggetto, il Collegio non possa discostarsi dal proprio orientamento secondo cui, con riferimento ai ricorrenti che abbiano conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato e lezioni e sostenuto esami – alla luce della documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente in data 22 marzo 2016 – non possa che pronunciarsi la cessata materia del contendere con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale;
Considerato che le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Con ordinanza n. 10721/2016 pubblicata in data 28/10/2016 è stata effettuata la seguente correzione: dispone “deve procedersi alla correzione dell’errore materiale inserendo nell’epigrafe della sentenza il nominativo degli istanti SCARPATI CIOFFARI DI CASTIGLIONE [#OMISSIS#] SCRNTN95E05F839C, SCOTTO OPIPARI [#OMISSIS#] SCTPLA95L30C352W, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SMNRRT95C14H501T SORBELLO [#OMISSIS#] SRBGRL96D05F158A, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] STFCLD95R48E715P, STRANI [#OMISSIS#] STRFRC92A31L424I, TIMPANARO [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] TMPDLL95L64C351C, [#OMISSIS#] GIOVANNI TRTGNN95R03C352O, TRANI [#OMISSIS#] TRNCML94S41E396C, TROIAN [#OMISSIS#] TRNFNC94E62L682G, TROTTA [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] TRTMFL95H62H703K, TURRISI [#OMISSIS#] TRRVLR93P14C351C, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] JUNIOR VLLLJN96M08F839A, VANETTI [#OMISSIS#] VNTMRC95H04L682U, VERAZZO [#OMISSIS#] VRZSMN96C68B715G, VIRDIS CHIARA VRDCHR95E47I851C, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ZCCFNC95R08A662G, ZAPPALORTO [#OMISSIS#] ZPPLRA92B46G141I, ZARAKET ALI [#OMISSIS#] ZRKLND95B12H501Y, ZAVAGLIA [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ZVGRHL95L43E801M;