TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 giugno 2016, n. 6932

Bando concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina-Mancanza graduazione obbligatoria e preventiva delle scuole di specializzazione prescelte

Data Documento: 2016-06-16
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 06932/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Vittoria Cairati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Somaschini, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners, in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università dell’Insubria Varese, in persona dei rispettivi legali rapp.ti. p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
Cineca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di Giovanni Chiara, Viscidi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Boroni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Andreazzi [#OMISSIS#], Pazzanese [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
– del D.M. M.I.U.R. 30 giugno 2014, n. 105, ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle Scuole prescelte;
– del bando di concorso di cui al D.M. M.I.U.R. 8 agosto 2014, n. 612, e dei DD.MM. M.I.U.R. 23 luglio 2014, n. 584, e 29 agosto 2014, n. 712, per i motivi in atti e anche ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le specifiche graduatorie di Scuola in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la prima delle opzioni prescelte;
– del bando di concorso D.M. M.I.U.R. 8 agosto 2014, n. 612, nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle specifiche graduatorie di Scuola indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre ed anche nella parte in cui assume che parte ricorrente abbia rinunciato alla permanenza nella scuola di concorso per cui è causa;
E PER L’ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente di poter permanere nelle specifiche graduatorie di scuola nella quale è in attesa di prenotazione/ del posto dal quale è stato dichiarato rinunciatario pur senza alcuna espressione di volontà in tal senso ove, preso atto degli scorrimenti sopravvenuti, lo stesso avrebbe ottenuto l’ammissione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università dell’Insubria Varese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all’art.74 c.p.a;
Vista la rinunzia al ricorso della ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Considerato, quanto al ricorrente [#OMISSIS#] Somaschini, che a seguito dell’ordinanza cautelare del Collegio lo stesso è stato immatricolato con riserva, conseguendo il bene della vita cui aspirava, con conseguente consolidamento della propria posizione a cui consegue, per consolidata giursprudenza della Sezione, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
Rilevato, quanto alla ricorrente [#OMISSIS#] Vittoria Cairati, che il ricorso deve essere accolto, alla luce della giurisprudenza della Sezione in materia (cfr.TAR Lazio, sez. III bis, n. 6441/2015), con conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui comminano la decadenza della ricorrente dalle graduatoria prescelta (Pediatria a Varese, nella quale in relazione al punteggio ottenuto avrebbe potuto collocarsi) per effetto della precedente accettazione del posto in altra graduatoria, nelle more dello scorrimento della graduatoria medesima;
In considerazione della soccombenza sostanziale dell’amministrazione, segue la condanna di questa alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
lo dichiara improcedibile nei confronti della ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del ricorrente [#OMISSIS#] Somaschini;
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati in parte qua, nei confronti della ricorrente [#OMISSIS#] Vittoria Cairati.
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido tra di loro, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)