TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 settembre 2014, n. 9732

Ammissione corsi di formazione attività di sostegno-Congelati SISS

Data Documento: 2014-09-16
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 1 D.M. 27 giugno 2013, n. 572 integra ipotesi di irragionevolezza e disparità di trattamento poiché definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella graduatoria ad esaurimento, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza curricolare – di coloro che, pur ammessi alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole.

Contenuto sentenza

N. 09732/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10217/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10217 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Campisi e [#OMISSIS#] Ventricelli, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia; 
per l’annullamento
del decreto MIUR in data 27 giugno 2013, n. 572 con il quale si consente l’inserimento GAE a pieno titolo esclusivamente ai docenti che erano iscritti nell’a.a. 2007/2008 alle S.S.I.S. ma solo se costoro “erano presenti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione definitiva delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169 e del D.M. 8 aprile 2009, n. 42 concernenti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie medesime per il biennio 2009/2011”,
ove occorra del D.M. 8 aprile 2009, n. 42 ove interpretato nel senso di ritenere che la mancata richiesta di iscrizione in GAE entro i termini ivi indicati comporti la decadenza dalla possibilità di chiedere l’iscrizione una volta ottenuta l’abilitazione, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 16 ottobre 2013 e depositato il successivo 31 ottobre, i ricorrenti espongono di essere docenti abilitati a seguito del superamento del TFA bandito nell’a.a. 2012/2013.
Essi erano stati ammessi alla Scuola di Specializzazione e grazie all’abilitazione avrebbero potuto accedere alle GAE “in applicazione dell’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169”, beneficio del quale avrebbero potuto usufruire solo in virtù della iscrizione alla SSIS “congelata” per la frequenza al dottorato di ricerca.
Espongono ancora che come noto le SSIS sono state sospese per effetto dell’art. 64 comma 4 ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ma che essi ritenendo di poter usufruire della norma sopra citata di cui all’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169 non si iscrivevano nelle GAE in base alla procedura di inserimento ed aggiornamento bandita con il d.m. 8 aprile 2009, n. 42 e terminavano il TFA, infine, attivato in prosecuzione delle SSIS sospese.
2. Invece il nuovo decreto impugnato non consente l’iscrizione e pertanto i ricorrenti, premesse alcune note in ordine alla giurisdizione, ne deducono l’illegittimità sotto più profili: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 1-bis del decreto legge n. 97/2004, anche in relazione ai valori ordinamentali introdotti con la legge 8 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 Cost.; 2) disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 4 Cost.; irrazionalità e illogicità manifesta; 3) ingiustizia manifesta sulla chiusura delle GAE senza la completa copertura dei posti disponibili, violazione del principio del buon andamento della p.a. e dell’art. 97 Cost., assenza di motivazione, irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi, inopportunità, falsa rappresentazione e travisamento, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà e illogicità, sviamento di potere, mancato conseguimento dell’interesse pubblico; 4) violazione dell’art. 3, numero 1), lettera q), e dell’art. 149, numero 2, CE secondo trattino, e della normativa europea; 5) stessa rubrica del n. 1) sotto altro profilo; 6) violazione e falsa applicazione della direttiva CE 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001, del c.d. diritto di precedenza, degli artt. 3, 4 e 97 Cost.; 7) violazione dell’ordinamento europeo e, in particolare, dei principi generali dell’Unione di cui agli artt. 21, comma 3, 22 e 25, comma 1, della Convenzione europea dei diritti inviolabili dell’uomo anche in combinato disposto con gli artt. 2, 41, 51 e 97 Cost.; 8) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; 9) violazione e falsa applicazione dell’art. 136 del Trattato di Amsterdam.
3. Concludono con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 21 novembre 2013 l’istanza cautelare è stata accolta.
6. Per l’udienza pubblica parte ricorrente produce in giudizio il decreto dell’USP di Bari con il quale il ricorrente Ventricelli è stato anche inserito nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso A033 in attesa dell’esito del ricorso ed ha prodotto pure il precedente specifico della sezione n. 3862 del 4 ottobre 2013 su identica fattispecie confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza della sesta sezione n. 218 pronunciata nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2014.
7. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 maggio 2014.
DIRITTO
1. Va ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, posto che l’odierna controversia non concerne l’impugnazione di graduatorie ad esaurimento (riservata alla cognizione del giudice ordinario), ma piuttosto i criteri e le norme generali stabiliti dall’amministrazione per l’individuazione di chi possa avere ingresso in dette graduatorie (cfr. Ad. Plen. n. 11 del 2011).
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto come da analoga questione che viene in trattazione all’odierna udienza e sulla quale vi è stata già la pronuncia del Consiglio di Stato di conferma dell’ordinanza accolta dalla sezione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013, n. 3862.
3. Nel merito, occorre procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Dispone l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno 2013 che «è fissato al 17 luglio 2013 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l’a.s. 2013/2014».
Tuttavia, il decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 consentiva l’«inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento», per quanto qui interessa, solo ai «docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) (…), attivati nell’anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma 1, legge 169/08» (art. 4, comma 1, lettera a).
Quest’ultima norma (l’art. 5-bis, comma 1, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) prevedeva infatti che «nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) (…),attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».
Alla luce di questa griglia normativa, parte ricorrente – che non aveva ritenuto di iscriversi nelle GAE in quanto non frequentante la SSIS nell’a.a. 2007/2008, alla quale pure era iscritta, a causa della concomitanza con il dottorato di ricerca, che aveva determinato il congelamento della ridetta iscrizione – non può neppure iscriversi alle GAE in quanto non risultante inserita in esse con riserva.
Nella sostanza, col decreto ministeriale n. 572 del 2013 i ricorrenti sono definitivamente tenuti fuori dal percorso formativo immaginato in continuità tra SSIS e GAE, pur essendo stati ammessi a suo tempo alla Scuola di specializzazione, ma non alla relativa frequenza in quanto “congelati” per la contestuale frequenza del dottorato di ricerca.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nella parte in cui censura l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, l’una predicata e l’altra generata dalle norme di cui all’art. 1 del d.m. n. 572/2013.
In particolare, tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come i ricorrenti, pur ammessi alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.a. 2008/2009). Il tutto in un contesto nel quale, come dedotto dai ricorrenti, non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all’esito dei quali gli stessi ricorrenti hanno conseguito l’abilitazione per le medesime classi di concorso nell’a.a. 2012/2013. Aspetto quest’ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti con riserva anche ove, in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi, come i ricorrenti, ancorché ormai abilitati.
Infine, per ciò che concerne l’irragionevolezza della disposizione, risalta la mancanza di una chiara logica idonea, nello stabilire un asse di continuità tra SSIS e GAE, a fondare in modo ragionevole l’esclusione in parola come predicato necessario di quella premessa.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto, con assorbimento degli altri motivi, e vanno conseguentemente annullati il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno 2013, nella parte in cui non consente anche l’iscrizione alle GAE dei ricorrenti.
4. Le spese, tenuto conto della novità e della complessità della questione esaminata, possono eccezionalmente essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati come in motivazione stabilito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Chine’, Consigliere
[#OMISSIS#] Storto, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)