TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 dicembre 2020, n. 13622

Ricorso cumulativo candidati alla prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico. Inammissibilità.

Data Documento: 2020-12-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, la giurisprudenza amministrativa indica, “identità di situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta, per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata a una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo. Per altro verso, è richiesta altresì la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice, nonché degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo. Infatti, se l’identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, a identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, “identità” di atti impugnati.
Infine, è necessaria l’identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una conseguenza di quanto sopra, cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa.

Contenuto sentenza

N. 13622/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09520/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9520 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Abbate, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Addeo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ambroselli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Annunziata, [#OMISSIS#] Antignani, [#OMISSIS#] Armerini, [#OMISSIS#] Artiere, [#OMISSIS#] Bacci, Immacolata [#OMISSIS#], Chiara Addolorata Barone, [#OMISSIS#] Battiato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grazia Biancardi, Rosa Bonavita, [#OMISSIS#] Bonavoglia, Rosa [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Brancati, [#OMISSIS#] Bruno, [#OMISSIS#] Bruno, [#OMISSIS#] Buresta, [#OMISSIS#] Cacciapuoti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calabro’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cante, Barbara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Letizia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Carbone, [#OMISSIS#] Carrino, [#OMISSIS#] Cava, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cavallone, [#OMISSIS#] Ceccacci, Fortuna Cennamo, [#OMISSIS#] Cerino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ciccone, [#OMISSIS#] Cicellini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cipolla, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Coda, [#OMISSIS#] Conte, [#OMISSIS#] Conte, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Corvino, Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Crimaldi, [#OMISSIS#] Crispino, [#OMISSIS#] Crispino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lisa Cusimano, [#OMISSIS#] Cutrignelli, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D’Amico, [#OMISSIS#] D’Angelo, [#OMISSIS#] De Capua, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Sara De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Piano, Mariachiara De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Del Mastro, Giovanni Del Prete, [#OMISSIS#] Della Pace, [#OMISSIS#] Della Rocca, Generoso Della Sala, [#OMISSIS#] Dell’Angelo, [#OMISSIS#] Di Fraia, Emilia Bianca Di Lucca, [#OMISSIS#] Di Marino, [#OMISSIS#] Vittoria Di Palo, Fausta Dipietro, [#OMISSIS#] Donatelli, Rosa Esposito, [#OMISSIS#] Falco, [#OMISSIS#] Falco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ferrandino, [#OMISSIS#] Ferrara, [#OMISSIS#] Ferrazzano, Bianca Fiore, [#OMISSIS#] Foglia, [#OMISSIS#] Forestiere, [#OMISSIS#] Franco, Natasha Friets, [#OMISSIS#] Gaeta, [#OMISSIS#] Gallo, [#OMISSIS#] Galoppo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gentile, [#OMISSIS#] Giaquinto, [#OMISSIS#] Grasso, [#OMISSIS#] Gregoroni, [#OMISSIS#] Grossi, Benedetta Iennaco, [#OMISSIS#] Iervolino, [#OMISSIS#] Improda, [#OMISSIS#] Intermoia, Rosa [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Iovino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lanzante, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Letteriello, [#OMISSIS#] Lima, Annaginia Limone, Felice Liquori, Assunta Lo Schiavo, [#OMISSIS#] Lombardo, [#OMISSIS#] Longobardi, [#OMISSIS#] Lucchisani, [#OMISSIS#] Lupoli, [#OMISSIS#] Magi, [#OMISSIS#] Mammana, [#OMISSIS#] Manzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fachile, [#OMISSIS#] Marino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Laila Maselli, [#OMISSIS#] Masucci, [#OMISSIS#] Masucci, Rosa Mattera, [#OMISSIS#] Mazzini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mercurio, Sara Mezzullo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Angelo Minichini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Musto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Orciuoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Passa, [#OMISSIS#] Pepe, [#OMISSIS#] Perillo, [#OMISSIS#] Peruzzi, [#OMISSIS#] Pesapane, [#OMISSIS#] Pezzella, Letizia Piacquadio, [#OMISSIS#] Chiara Piano, [#OMISSIS#] Pietrantuono, [#OMISSIS#] Piracci, [#OMISSIS#] Pizzolla, [#OMISSIS#] Preziosi, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pulcrano, [#OMISSIS#] Quarantiello, [#OMISSIS#] Quirini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ricigliano, [#OMISSIS#] Rispo, [#OMISSIS#] Rocchetti, [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] Rungi, [#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] Salvato, [#OMISSIS#] Savarese, [#OMISSIS#] Scaramuzzi, [#OMISSIS#] Sena, Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grazia Rosa Serra, Annunziata Severino, [#OMISSIS#] Siglioccolo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sito, [#OMISSIS#] Stacca, [#OMISSIS#] Starace, [#OMISSIS#] Tabacchino, [#OMISSIS#] Taglialatela, [#OMISSIS#] Tedesco, Salvatore Testa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tirone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Trofa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ursoleo, [#OMISSIS#] Vapore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Veneruso, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vitolo, [#OMISSIS#] Pia Zangardi, rappresentati e difesi dall’avvocato Guido [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via [#OMISSIS#] Giordano, 15;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi L’Aquila, Universita’ della Calabria, Universita’ degli Studi di Salerno – Fisciano, Universita’ degli Studi Roma Tre, Universita’ degli Studi Roma Foro Italico, Universita’ degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Universita’ degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo”, Universita’ degli Studi Bergamo, Universita’ degli Studi Milano Bicocca, Universita’ degli Studi Macerata, Universita’ degli Studi Palermo, Universita’ degli Studi Molise, Universita’ del Salento – Lecce, Universita’ degli Studi Bari, Universita’ degli Studi Foggia, Universita’ degli Studi Sassari, Universita’ degli Studi Catania, Universita’ degli Studi Messina, Universita’ degli Studi Siena, Universita’ degli Studi Pisa, Universita’ degli Studi Firenze, Universita’ degli Studi Perugia, Universita’ degli Studi Verona, Universita’ degli Studi Parma, Universita’ degli Studi Padova, Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii, Universita’ degli Studi Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi De L’Aquila, Università degli Studi di Catania, Università Link Campus University di Roma, Università della Calabria, Università Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi Internazionali di Roma -Unint, Libera Università [#OMISSIS#] Ss Assunta – Lumsa, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università Europea di Roma, Università Foro Italico, Università di Bergamo, Università degli Studi di Milano- Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi del Molise, Università [#OMISSIS#] Moro di Bari, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Sassari – Uniss, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Padova, Unimore- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università del Salento, Università degli Studi di Urbino [#OMISSIS#] Bo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii non costituiti in giudizio;
Universita di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l’accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2019/2020 (TFA Sostegno V ciclo), pubblicati dai rispettivi Atenei all’esito dell’espletamento del test preselettivo, nella parte in cui esclude i candidati con punteggio pari o superiore a 18 pt.; B) dei bandi pubblicati dagli Atenei nei rispettivi siti istituzionali, recanti indizione delle procedure selettive per l’ammissione al TFA Sostegno V Ciclo, nella parte in cui prevedono l’ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l’esclusione dei ricorrenti; C) del D.M. 12 febbraio 2020 n. 95, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca determinava il contingente dei posti disponibili per il TFA Sostegno V ciclo, ripartendo il contingente fra gli Atenei secondo l’offerta formativa presentata; D) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l’ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo, senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l’idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; E) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all’insegnamento; F) dei pareri resi dai rispettivi Comitati Regionali di Coordinamento (CORECO), di data e protocollo sconosciuti, con il quali veniva valutata la congruenza e proporzionalità dell’offerta formativa proposta dagli Atenei in rapporto al fabbisogno in organico del personale specializzato per le attività di sostegno didattico; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
PER L’ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all’accesso al TFA Sostegno V ciclo;
CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, anche in eventuale sessione suppletiva, siccome risultati idonei a seguito del conseguimento della sufficienza (18/30 pt.) nei test preselettivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi L’Aquila e di Universita’ della Calabria e di Universita’ degli Studi di Salerno – Fisciano e di Universita’ degli Studi Roma Tre e di Universita’ degli Studi Roma Foro Italico e di Universita’ degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Universita’ degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo” e di Universita’ degli Studi Bergamo e di Universita’ degli Studi Milano Bicocca e di Universita’ degli Studi Macerata e di Universita’ degli Studi Palermo e di Universita’ degli Studi Molise e di Universita’ del Salento – Lecce e di Universita’ degli Studi Bari e di Universita’ degli Studi Foggia e di Universita’ degli Studi Sassari e di Universita’ degli Studi Catania e di Universita’ degli Studi Messina e di Universita’ degli Studi Siena e di Universita’ degli Studi Pisa e di Universita’ degli Studi Firenze e di Universita’ degli Studi Perugia e di Universita’ degli Studi Verona e di Universita’ degli Studi Parma e di Universita’ degli Studi Padova e di Universita di Modena e Reggio Emilia e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Universita’ degli Studi Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti hanno impugnato gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l’accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2019/2020 (TFA Sostegno V ciclo), pubblicati dai rispettivi Atenei all’esito dell’espletamento del test preselettivo, nella parte in cui esclude i candidati con punteggio pari o superiore a 18 pt.
Il Ministero resistente e alcune Università hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti necessari per la proposizione di un ricorso collettivo.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di concorsi pubblici, qualora si impugni una graduatoria, come nel caso in esame l’elenco degli ammessi alla prova orale, sono certamente controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale, sicché è inammissibile il ricorso proposto che non venga notificato a coloro che sono interessati a contraddire nel giudizio da questo instaurato. Costituisce infatti ius receptum che, nel procedimento concorsuale, l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto.
Inoltre, il ricorso è inammissibile per mancanza dei requisiti necessari per proporre ricorso collettivo, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione per la quale: “Con la recente sentenza n. 12242/2020 questa Sezione ha affrontato funditus le questioni relative all’istituto del ricorso collettivo nell’ambito del processo amministrativo. Con tale pronuncia, invero, è stato affermato che “la giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, “identità di situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta:
– per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo;
– per altro verso, la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice;
– per altro verso ancora, la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l’identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, “identità” di atti impugnati;
– infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa”.
Per quanto precede, sebbene con l’odierno gravame tutti i ricorrenti lamentino di aver conseguito un punteggio deteriore rispetto a quello che ritengono sia loro dovuto, deducendo profili di illegittimità dell’attività amministrativa comuni, anche in quanto promananti da vizi asseritamente riconducibili ad atti presupposti, il Collegio non può non rilevare il difetto di identità degli atti gravati, atteso che le graduatorie impugnate non sono comuni a tutti i ricorrenti. Ciascuno di loro, invero, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento, ha formulato istanza per l’inserimento in una o più graduatorie, riferibili a diverse classi di concorso nell’ambito di un’unica provincia, così come prescritto dall’art. 7, co. 1 dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020. Da ciò è possibile evincere il difetto di qualsiasi interesse ad impugnare, mediante ricorso cumulativo, graduatorie relative ad altre classi di concorso, ad altre province e/o ad altre regioni per le quali non è stata presentata domanda di inserimento.
In altri termini, a difettare è la richiesta identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, atteso che con l’atto introduttivo sono state gravate graduatorie per le supplenze non riferibili, indistintamente, all’intera parte ricorrente. La peculiare struttura della procedura per l’inserimento nelle GPS, invero, culminante con l’adozione di diverse graduatorie per ciascuna tipologia di insegnamento e/o classe di concorso da parte degli ambiti territoriali provinciali, fa sorgere un interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che, come avvenuto nel caso di specie, con un unico gravame più ricorrenti impugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla classe di concorso, provincia e/o regione per cui hanno inoltrato domanda di inserimento.
Né può rilevare che con talune censure siano state contestate talune statuizioni contenute negli atti presupposti comuni, con particolare riferimento alla mancata possibilità di proporre reclamo ovvero alla previsione di una procedura informatizzata centralizzata per la proposta del punteggio da attribuire ai candidati. Tali aspetti, invero, devono correttamente essere considerati alla stregua di profili di illegittimità derivata dell’azione amministrativa in quanto, promanando da atti presupposti e non avendo carattere immediatamente escludente, finiscono per sprigionare la loro portata lesiva soltanto con l’adozione del provvedimento finale, ossia con la pubblicazione delle GPS, legittimando, solo da quel momento, la reazione dei soggetti lesi da tali determinazioni in sede processuale. Di talché, la necessità che il sindacato giurisdizionale sui vizi degli atti presupposti non immediatamente escludenti possa essere effettuato soltanto nel momento in cui questi ultimi vengano impugnati unitamente ai provvedimenti “a valle” su cui si riverbera l’effetto viziante, rendendo effettiva la lesione nei confronti dei privati, postula che il ricorso così strutturato, prima di ottenere un esame nel merito dei motivi di gravame prospettati, superi il vaglio sulla sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione. In tal senso, pertanto, se l’odierna “doppia impugnazione” degli atti statali presupposti e delle GPS “a valle” risulta essere in grado di radicare la competenza di questo T.A.R., in forza del disposto di cui all’art. 13, co. 3 c.p.a., ciò non consente tuttavia di poter superare il profilo di inammissibilità del ricorso collettivo sopra evidenziato, posto che con un gravame cumulativo sono state impugnate più graduatorie i cui effetti lesivi non incidono, indistintamente e simultaneamente, sulla sfera giuridica soggettiva di tutti i ricorrenti” 
(sent. 13413/2020).
Per tali ragioni il ricorso collettivo in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un’impugnazione cumulativa.
La peculiarità delle questioni trattate e la definizione della controversia con una pronuncia di [#OMISSIS#] costituiscono eccezionali ragioni per procedere con la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ad abundatiam il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Sezione,
<< La disciplina del concorso in esame è contenuta nel d.m. 249/2010, dal d.m. 30 settembre 2011 e dal successivo d.m. 92/2019, i quali nulla dicono in ordine alle modalità di svolgimento di questo, locale o regionale e in ordine al tipo di graduatoria da adottare, se per singole Università oppure a livello nazionale, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità del Ministero, nei limiti sindacabili della manifesta illogicità e irragionevolezza, la scelta sul tipo di articolazione territoriale della presente procedura.
La previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla l. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo), volta alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali così come introdotta nel testo della legge 56, all’art. 3 nei commi da 6 a 16.
Infatti, la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente lo snellimento dell’intera procedura, dovendo, ogni singola graduatoria avere a riguardo un numero più limitato di candidati.
Per quanto riguarda poi la soglia minima di sbarramento, è da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.
In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio).
La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.
Questi principi sono stati poi recepiti anche nel decreto concretezza che, proprio ai fini del conseguimento della semplificazione, le procedure concorsuali possono prevedere “1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi” (comma 6).
La previsione per cui l’accesso alle prove scritte è consentito a un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere, anche in questo caso, una semplificazione dell’iter procedimentale, riducendo così la complessità dei tempi delle procedure e ottenendo, inoltre, una semplificazione dell’organizzazione della procedura.
In particolare, il d.m. 30 settembre 2011 all’art. 6 prevedeva che “la prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale”, e per il comma 4 del medesimo articolo “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2 lettera b) (cioè le prove scritte), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”.
Il d.m. 92/2019 ha eliminato la necessità del conseguimento della votazione non inferiore a 21/30, stabilendo che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.
Pertanto, pur avendo eliminato la necessità di una votazione superiore alla sufficienza per poter partecipare al corso in questione, rimane il sistema di preselezione diretto a limitare la partecipazione alle prove scritte di un numero di candidati che non superi il doppio dei posti disponibili, infatti per poter accedere alle prove scritte è comunque necessario aver conseguito un punteggio che non sia inferiore a quello dell’ultimo degli ammessi.
Inoltre, l’ammissione di un numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, non può essere ritenuta illogica, posto che, come detto, anche il decreto concretezza individua questo numero come soglia ai fini dell’ammissione dei concorsi.
Per quanto riguarda poi le presunte distorsioni, dedotte da parte ricorrente, in ordine al fatto che “a fronte di una prova identica un concorrente è escluso con 20 ed un altro ammesso con zero solo per aver scelto, in maniera del tutto casuale o per esigenze territoriali un Ateneo rispetto ad un altro” è stato osservato che “quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un’altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso……..Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d’altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso” (Tar Lazio sez. III, 23 giugno 2010, n.20257).
Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili; dunque viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603).
In relazione poi alla dedotta irrazionalità del sistema alla luce della disposizione per cui “nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili”, è da rilevare che questa è stata aggiunta, come rilevato anche dalla difesa di parte ricorrente solo con il d.m. 92/2019.
Proprio il fatto che questa clausola sia stata aggiunta in un momento successivo non può determinare l’illegittimità del sistema delineato con il d.m. 2010 e con il successivo d.m. 2011, posto che al più si dovrebbe ritenere la clausola in esame illegittima perché in contrasto con tutto il sistema, ma non si potrebbe certo ritenere il contrario e cioè l’illegittimità dell’intera struttura a causa di una clausola con questo incompatibile.
In sostanza, non può ritenersi che sia l’illegittimità di una clausola a determinare l’invalidità del concorso, ma, al contrario, è più logico sostenere che sia la particolare struttura del concorso a determinare l’illegittimità della clausola …
Comunque, non si ravvisano profili di illegittimità in questa disposizione, in quanto la possibilità di assegnare i posti rimasti scoperti anche a candidati di altre università soddisfa la necessità di coprire tutti i posti messi a bando.
La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria.
Non si possono individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Atenei differenti, posto che in un concorso che si svolge localmente il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito locale, con la conseguenza che nessuna irrazionalità del sistema può essere individuata nella decisione di assegnare i posti rimasti a candidati che sono entrati in graduatoria in altri atenei non hanno potuto accedere al corso in esame per mancanza di posti nell’Università dove hanno partecipato.
Quanto infine alla programmazione degli accessi, con conseguente individuazione del numero di posti da mettere a bando, il d.m. 249/2010 – nel disporre che il Ministero definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi e nello stabilire che il “numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale” – prevede espressamente che “per l’attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (art. 5, comma 2 quater), stabilendo così la necessità che il numero di posti individuati sia individuato avendo a riguardo la capacità delle Università di assorbire la quantità determinata.
Proprio la necessità di un accordo per individuare il numero dei posti messi a bando, tra Università e Ministero, è espressamente previsto dall’art. 4, comma 4, d.m. 2010 per il quale è necessario definire “l’apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi”.
D’altro canto non si sarebbe comunque potuto prescindere dall’individuazione della capacità formativa delle Università perché, in caso contrario, si sarebbe creato un sistema che non sarebbe stato in grado di soddisfare le richieste di tutti i partecipanti, non potendo le Università mettere a bando più posti di quelli che sono in grado di sopportare
>> (sent. 14805/2019).
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia e euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] Piemonte, Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/12/2020