Cessazione della materia del contendere, atteso che con il superamento degli esami del primo anno, è stata dimostrata la capacità di frequentare il corso per l’ammissione al quale il ricorrente aveva sostenuto il concorso, consolidando l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18 dicembre 2018, n. 12324
Accesso università-Studenti-Corsi ad accesso programmato
N. 12324/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ricci, [#OMISSIS#] Tucci, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, Università degli Studi di Perugia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Schinella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Galassi, [#OMISSIS#] Venturi non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del DM 15 luglio 2013 n. 615 recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 201312014, per tutti i motivi in atti e anche nella parte in cui stabilisce il limite di punteggio pari a 63/80 punti per essere inseriti utilmente in graduatoria di ammissione al corso di laurea e nella parte in cui non consente scorrimenti o integrazioni della graduatoria nel caso di un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili e con particolare riferimento all’art. 1 comma 8 e 11 e comunque per tutti i motivi in atti e sempre nella parte in cui non si consente l’ammissione di parte ricorrente;
– del D .M. 15 luglio 2013 n. 614 sulla “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria” sempre per i motivi in atti;
– del D.M. 29 novembre 2013 n. 986 per tutti i motivi in atti e nella parte in cui non include i ricorrenti tutti collocatisi tra i posti disponibili;
– del bando di ammissione in atti a firma del Rettore Prof. [#OMISSIS#] Bistoni al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (anno accademico 2013/2014) adottato dall’Università degli studi di Perugia con D.R. 1437, con particolare riferimento all’art. 11 e 13 e sempre nella parte in cui non consente la riassegnazione dei posti vacanti a chi non ha superato la soglia dei 63 punti neanche a seguito della prossima riapertura delle graduatorie prevista dal D.M. 29 novembre 2013 n. 986 che prevede l’ammissione in sovrannumero di tutti i partecipanti al test di scienze della formazione collocati tra i posti utili stabiliti dai decreti di programmazione;
– della graduatoria relativa al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2013/2014 e della relativa chiusura, ove emerge l’ammissione sino al candidato
n. 101 ma con soli 91 candidati immatricolatisi come da nota protocollata della resistente in atti;
– della nota dell’Università degli Studi di Perugia del 02.12.2013 prot. 0036951, se e nella parte in cui prende atto che gli immatricolati sono soli 91 senza possibilità di scorrimenti e possibili riaperture della graduatorie previste in parte dal D.M. 29 novembre 2013 n. 986;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente anche non conosciuto, ivi compresi i quesiti del test ed i verbali della Commissione, con ampia riserva di proporre motivi aggiunti anche all’esito della imminente pubblicazione della graduatoria dell’Ateneo resistente ai sensi e per gli effetti della graduatoria prevista in attuazione del D.M. 29 novembre 2013 n. 986 ex art. 4
e per il riconoscimento del diritto
dei ricorrenti all’iscrizione, presso l’Università degli Studi di Perugia, al Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria di durata quinquennale per l’anno accademico 2013/2014, dove essi hanno regolarmente svolto la prova di ammissione de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e di Università degli Studi di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso originale la mancata ammissione al corso di laurea di Scienza della Formazione.
Con ordinanza 638/2014 questo Tribunale ha accolto la richiesta misura cautelare e ha ammesso con riserva i ricorrenti al corso di laurea in questione.
Si è costituita l’Amministrazione controdeducendo nel merito.
Con memoria del 10 ottobre 2018 parte ricorrente ha rappresentato che sono tutti iscritti all’Università e stanno seguendo i corsi sostenendo con profitto i corso di laurea, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in virtù del consolidamento della posizione.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nel caso in esame deve essere applicato l’art. 4, comma 2 bis, d.l. 115/2005, per il quale “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, posto che dalla documentazione acquisita agli atti, i ricorrenti sono stati ammessi a frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia e ha superato gli esami di profitto cui il test era preordinato ad accedere.
In sostanza, parte ricorrente ha conseguito il titolo per il quale aveva concorso, in quanto ha esercitato con effettività, sul campo, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, il titolo cui fa riferimento la norma sopra riportata: nel caso.
Come rilevato dal Consiglio di Stato “con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia. Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità” (Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2298).
In conclusione, dunque, sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In virtù dell’esito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorrenti che hanno conseguito l’abilitazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 18/12/2018