La mancata sottoscrizione della scheda anagrfica da parte dei candidati alle facoltà “a numero chiuso” non integra una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea, trattandosi di un’irregolarità formale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18 gennaio 2017, n. 859
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso
N. 00859/2017 REG.PROV.COLL.
N. 15064/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15064 del 2015, proposto da:
Chiara Abbatangelo, [#OMISSIS#] Besco, [#OMISSIS#] De Rosa, Benedetta Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gramegna, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Passamonti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#] C.F. PLLCST74E28H501S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso N. 57;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, Universita’ degli Studi di Bari, Universita’ degli Studi di Bologna, Seconda Università degli Studi di Napoli, Universita’ degli Studi di Perugia, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi dell’Insubria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della graduatoria nazionale di merito del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016 nonché per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Cineca Consorzio Interuniversitario e dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Bologna, della Seconda Università degli Studi di Napoli, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi dell’Insubria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
– con il ricorso in epigrafe in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di esclusione dai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016;
– tale esclusione veniva motivata in virtù della circostanza che, malgrado la valutazione positiva della prova da parte del Cineca a seguito dello svolgimento del test preliminare, la Commissione successivamente rilevava che la scheda anagrafica, seppure riportante i dati identificativi del candidato (cognome, il luogo e la data di nascita), risultava priva della sottoscrizione attestante la veridicità delle informazioni fornite;
– il MIUR e le Università presso le quali i ricorrenti avevano svolto i test si costituivano in giudizio chiedendo il respingimento del ricorso;- la ricorrente Passamonti chiedeva l’emissione di misure monocratiche urgenti poiché il punteggio ottenuto le consentiva lo scorrimento della graduatoria e l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Chieti;
– con decreto monocratico n. 1081/2016, confermato dal provvedimento collegiale n. 1443/2016, la ricorrente era ammessa a frequentare il citato corso di laurea presso l’Università di Chieti;
– nell’odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, in via preliminare, il Collegio ritiene che possa prescindersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio non essendo identificabili nella fattispecie in questione “controinteressati” se non in via di fatto, come già argomentato in precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis., ord. caut. n. 242/2015).
Ritenuto che, nel merito, il ricorso merita accoglimento conformemente ai numerosi precedenti della Sezione che il Collegio non può che confermare (tra le molte pronunce, sent. nn. 11384/2016, 11452/2016, 11385/2016), in considerazione della fondatezza della censura con cui si lamenta che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione della sentenza può consistere anche nel riferimento a un precedente conforme;
Ritenuto, pertanto, ai sensi del citato articolo, di richiamare le motivazioni delle sentenze sopra indicate in merito al vizio relativo alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica da parte dei candidati alle facoltà “a numero chiuso”, vizio del quale è dunque già stata riconosciuta la fondatezza da parte della Sezione, non essendo la clausola di esclusione di cui trattasi espressamente prevista dalla lex specialis e trattandosi, comunque, di un’irregolarità formale;
Considerato, inoltre, che, anche il Consiglio di Stato, in sede cautelare, con recenti provvedimenti ha ritenuto che “la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico)” (cfr. sez.VI n.139 del 19 gennaio 2016);
Ritenuto quindi che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe impugnati e che le spese seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe.
Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/01/2017