TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 aprile 2018, n. 4351

Accesso a numero programmato corsi di laurea-Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita

Contenuto sentenza

N. 04351/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14913/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14913 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; 
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO “CINECA”; 
nei confronti
[#OMISSIS#] PEDRETTI; 
e di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016, chiamati nel presente giudizio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, effettuata come da ordinanza n. 8587 del 2016 di questo TAR;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
– del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189, dettante “Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16“;
– del Decreto Interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante “Programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016”;
– del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2015/2016”;
– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno 2015-2016 dell’Ateneo di Messina;
– dell’elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
– della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.itil 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
– della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente del quesito n. 26 della matrice ministeriale, in quanto pregiudica il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
– dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d’aula dell’Università di Messina richiamata in epigrafe;
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario Anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
– della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall’Ateneo stesso;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
e per l’accertamento
– del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016);
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
e per il risarcimento dei danni patiti;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 marzo 2016, altresì, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte,
del D.M. n. 50, dell’8 febbraio 2016, nella parte in cui, per quanto di interesse, il Ministero ha decretato la chiusura della graduatoria al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, di cui al d.m. n. 463 del 2015;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo della presente causa la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti (in epigrafe meglio specificati) relativi alle prove di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico, ad accesso programmato, per l’anno accademico 2015/16, relativi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria. La ricorrente ha rappresentato di aver partecipato alla prova di ammissione, sostenendo i tests per l’accesso in data 8 settembre 2015, ed ottenendo all’esito il punteggio di 29,10, non utile per risultare ammessa presso l’Ateneo di sua prima scelta (Messina). Nel ricorso sono state denunciate le modalità di svolgimento delle prove, caratterizzatesi “per una serie di anomalie, illegittimità e irregolarità” diffusamente censurate sub specie di svariati vizi di legittimità (tra i quali, erroneità di alcuni quesiti, violazione del principio di paternità e genuinità delle prove, violazione del principio di anonimato e dei principi di trasparenza e di par condicio tra i candidati, derivanti anche dalla mancanza dei dovuti controlli durante lo svolgimento delle prove) i quali comporterebbero, secondo la ricorrente, il necessario ricalcolo dei punteggi ottenuti. La ricorrente ha anche domandato il risarcimento dei danni patiti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e l’Università degli Studi di Messina, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, depositando documenti e domandando il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 1642 del 2016 questo TAR ha respinto la domanda cautelare.
Con atto di motivi aggiunti, depositato in data 15 marzo 2016, la ricorrente ha altresì domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, del sopravvenuto d.m. n. 50, dell’8 febbraio 2016, nella parte in cui esso ha decretato la chiusura della graduatoria per il corso di laurea de quo senza al contempo assegnare i posti rimasti ancora vacanti. Con decreto n. 1280 del 2016 il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche avverso quest’ultimo d.m., salvo tuttavia successivamente concedere le misure richieste, a seguito di nuova istanza cautelare, con decreto n. 4848 del 2016 col quale è stato ordinato all’amministrazione il riesame “della situazione dei posti attualmente vacanti e disponibili, per la loro eventuale riassegnazione alla ricorrente sulla base della posizione in graduatoria”. Con ordinanza collegiale n. 9276 del 2017 questo TAR, all’esito della discussione dell’incidente cautelare, ha fissato la data di discussione del merito.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2018, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ricorrente, con memoria depositata il 28 ottobre 2016, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, e precisamente in data 6 settembre 2016, “ha riprovato il test d’ammissione per la facoltà di Medicina/ Chirurgia, riportando il punteggio di 75.00”, utile ai fini dell’immatricolazione: “La stessa ha quindi proceduto ad immatricolarsi” con ciò, quindi, “avendo conseguito il bene della vita oggetto del presente gravame”. Al contempo, la ricorrente ha insistito per la domanda di risarcimento dei danni.
Il Collegio, pertanto, deve dare atto del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, limitatamente alla domanda caducatoria, così come affermato dalla parte ricorrente, con conseguente declaratoria di improcedibilità in parte qua.
Quanto invece alla domanda risarcitoria, deve osservarsi quanto segue. La perdita patrimoniale lamentata dalla ricorrente è consistita, come si legge nel ricorso, nei “costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera)” nonché nella “perdita di chance […], percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione in graduatoria” (pag. 42 del ricorso). Si tratta, tuttavia, di voci per le quali risulta, per tabulas, l’assenza di qualsiasi pregiudizio in capo alla ricorrente la quale, per sua stessa dichiarazione, ha svolto l’anno successivo la medesima prova di accesso e l’ha superata, così potendo immatricolarsi al corso di laurea: è evidente, pertanto, che le spese sostenute per la preparazione ai tests non sono andate perdute e che la chance che si credeva mancata è stata, l’anno successivo, pienamente recuperata. Non possono, pertanto, rinvenirsi i presupposti per una condanna risarcitoria nei confronti dell’amministrazione resistente.
La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità ed alla complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,
a) dichiara improcedibile il ricorso ed i motivi aggiunti, limitatamente alla domanda caducatoria;
b) respinge la domanda risarcitoria;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 19/04/2018