TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 gennaio 2016, n. 524

Rigetto della richiesta di ammissione all'esame finale di laurea-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-01-19
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di conseguimento della laurea da parte del ricorrente, a seguito di ammissione con riserva disposta in esecuzione dell’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso avverso l’originario rigetto della richiesta di ammissione all’esame finale di laurea, deve ritenersi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 00524/2016 REG.PROV.COLL.
N. 06087/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6087 del 2006, proposto da: 
Lais [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Lais e [#OMISSIS#] Lais, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Lais, in Roma, Via [#OMISSIS#] Monteverdi n. 20; 
contro
Università degli Studi di Roma Tre e Ministero dell’ Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione all’esame finale di laurea nella sessione di luglio 2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che è comprovato in atti che il ricorrente ha conseguito, nelle more della trattazione del merito del presente giudizio, a seguito dell’ammissione con riserva disposta in esecuzione dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare n. 4005/2006, sia la laurea che la successiva laurea specialistica;
Considerato che, pertanto, deve ritenersi che sia sopravvenuta, nelle more, la carenza dell’interesse concreto del ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)