Nel concorso per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, l’indice bibliometrico attiene alla quantità della produzione scientifica del candidato, mentre la valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 7, d.m. 7 giugno 2012, n. 76, riguarda la qualità della suddetta produzione scientifica.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 gennaio 2016, n. 546
Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati
N. 00546/2016 REG.PROV.COLL.
N. 06347/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Aleni e [#OMISSIS#] Aleni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] M. Di [#OMISSIS#], in Roma, viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 59;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Zampini e [#OMISSIS#] Cuzzocrea, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E2 – psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, alla luce del tenore testuale del giudizio collegiale reso, la Commissione ha ritenuto di non potere attribuire alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E2 – psicologia dello sviluppo e dell’educazione “pur apprezzando il suo CV, per lo scarso contributo individuale della candidata al raggiungimento degli indicatori bibliometrici”;
Considerato, infatti, che, sul punto, è stato rilevato specificatamente che “in nessuno dei lavori che contribuiscono al valore degli indicatori bibliometrici la candidata compare come primo autore”;
Considerato che anche nei giudizi individuali negativi resi da parte dei singoli componenti della predetta Commissione si legge sostanzialmente che il contributo della ricorrente al superamento delle cd. mediane è in realtà nullo in quanto in nessuna delle predette pubblicazioni la stessa comparirebbe come primo autore;
Considerato che la Commissione ha, pertanto, attribuito [#OMISSIS#] dirimente ai fini dell’espressione del giudizio di propria competenza alla circostanza che nelle pubblicazioni della ricorrente che hanno contribuito al raggiungimento delle cd. mediane attraverso l’indicatore bibliometrico la stessa non compare come primo autore;
Considerato, tuttavia, che, da un lato, la Commissione, pur avendo introdotto un criterio aggiuntivo ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 76 del 2012 consistente proprio nell’ “apporto individuale nei lavori in collaborazione”, non ha ulteriormente specificato in ordine al criterio di valutazione del suddetto apporto in relazione alla posizione nell’ambito dell’indicazione degli autori, e, dall’altro, che, comunque, ed in via assorbente, il suddetto criterio può trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle indicate pubblicazioni di cui all’articolo 7 del D.M. n. 76 del 2012 e non invece a tutte le pubblicazioni che concorrono a formare l’indice bibliometrico ai fini del superamento della cd. mediana;
Considerato, infatti, che mentre l’indice bibliometrico attiene alla quantità della produzione scientifica della candidata, invece, la valutazione delle pubblicazioni di cui al richiamato articolo 7 attiene alla qualità della suddetta produzione scientifica;
Considerato, altresì, che il superamento delle tre cd. mediane, come nella fattispecie, richiede una motivazione particolarmente articolata sulla qualità delle pubblicazioni e dei titoli ai fini dell’espressione di un giudizio negativo per il conseguimento dell’abilitazione scientifica di cui trattasi che, tuttavia, nel caso in esame, difetta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e ordina all’amministrazione di rivalutare la ricorrente, a mezzo di una commissione in diversa composizione, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza ovvero dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)